3.0 Reddito di impresa
Un ricavo contabilizzato nell’anno sbagliato va verificato partendo dal fatto che lo ha generato, non dalla sola data della registrazione. Il D.P.R. 917/1986, art. 109, stabilisce come regola generale che ricavi e altri componenti concorrano al reddito nell’esercizio di competenza; se in tale esercizio l’esistenza non è certa o l’ammontare non è oggettivamente determinabile, il componente concorre nell’esercizio in cui si verificano queste condizioni. Per cessioni e servizi la norma indica inoltre specifici criteri temporali.
La verifica richiede poi di leggere insieme operazione, conto economico e determinazione del reddito d’impresa. L’art. 83 del D.P.R. 917/1986 muove dall’utile o dalla perdita risultante dal conto economico dell’esercizio, apportando le variazioni previste dalla disciplina applicabile. Per questo una ricostruzione documentale è utile, ma non sostituisce la valutazione del fatto economico e del periodo d’imposta coinvolto.
In sintesi
- Il ricavo segue l’esercizio di competenza secondo l’art. 109 del D.P.R. 917/1986, salvo il caso di esistenza non certa o ammontare non oggettivamente determinabile.
- Per i beni mobili rilevano consegna o spedizione; per immobili e aziende rilevano stipulazione dell’atto o, se diversa e successiva, data dell’effetto traslativo o costitutivo.
- Per i servizi rileva l’ultimazione della prestazione; per i corrispettivi periodici rileva la maturazione del corrispettivo.
- Il risultato del conto economico e il reddito d’impresa vanno esaminati separatamente nei limiti dell’art. 83.
- La correzione di un errore contabile prevista dall’art. 83, comma 1-ter, ha un perimetro specifico e richiede la verifica delle condizioni previste dalla norma.
Da quale fatto nasce il ricavo
La domanda iniziale è quale operazione abbia prodotto il corrispettivo: una cessione di beni, una prestazione di servizi oppure un rapporto con corrispettivi periodici. L’art. 109 del D.P.R. 917/1986 collega il ricavo all’esercizio di competenza e individua, per queste fattispecie, date rilevanti differenti.
La fattura, il mastrino e l’incasso sono elementi da confrontare con contratto, ordine e prova dell’esecuzione. Questo confronto serve a ricostruire il fatto da sottoporre alla regola di competenza; non trasforma la disponibilità di documenti in una risposta automatica sull’anno di imputazione.
Ricavi da cessioni: quali date verificare
Per i corrispettivi delle cessioni, l’art. 109, comma 2, lettera a), considera conseguiti i ricavi alla data della consegna o spedizione per i beni mobili. Per immobili e aziende, la norma fa riferimento alla stipulazione dell’atto oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Quando il ricavo riguarda una cessione, il fascicolo dovrebbe quindi consentire di identificare il bene, il contratto o l’ordine e l’elemento disponibile relativo a consegna, spedizione, atto o effetto traslativo. Se tali elementi e la registrazione contabile puntano a esercizi diversi, l’incongruenza va esaminata prima di decidere come intervenire.
Ricavi da servizi: ultimazione e corrispettivi periodici
Per le prestazioni di servizi, l’art. 109, comma 2, lettera b), indica la data in cui le prestazioni sono ultimate. Per contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, il riferimento indicato è la data di maturazione dei corrispettivi.
Nel caso di un servizio fatturato a cavallo di due esercizi, è quindi utile ricostruire con precisione l’oggetto della prestazione e gli elementi disponibili sulla sua ultimazione. Se il rapporto prevede corrispettivi periodici, occorre individuare le clausole contrattuali e i dati che consentono di verificare la maturazione. La data della fattura resta un elemento del fascicolo, da leggere insieme ai dati richiesti dalla natura dell’operazione.
Certezza dell’esistenza e determinabilità dell’ammontare
La regola generale di competenza dell’art. 109 contiene una condizione espressa: se, nell’esercizio di competenza, l’esistenza del ricavo non è ancora certa oppure l’ammontare non è determinabile in modo obiettivo, il componente concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
La verifica non consiste soltanto nel rilevare che una fattura è stata emessa più tardi. Occorre comprendere se, nel periodo esaminato, il fatto generatore fosse già individuabile e se esistenza e ammontare soddisfacessero le condizioni previste dalla norma. Contratto, eventuali comunicazioni sulle condizioni economiche e documenti relativi all’esecuzione sono dati utili per ricostruire il caso concreto.
Flusso documentale per il ricavo registrato nell’esercizio errato
- Identificare l’operazione. Indicare se il ricavo deriva da cessione di beni, servizio o corrispettivo periodico e raccogliere contratto, ordine o altro documento disponibile che descriva il rapporto.
- Collocare il fatto nel tempo. Per i beni verificare gli elementi disponibili su consegna, spedizione, atto o effetto traslativo; per i servizi, quelli sull’ultimazione o sulla maturazione del corrispettivo periodico.
- Confrontare le registrazioni. Mettere a confronto fattura, mastrino del ricavo, conto economico e periodo d’imposta interessato con i dati dell’operazione.
- Valutare le condizioni dell’art. 109. Verificare se esistenza del ricavo e ammontare oggettivamente determinabile risultassero già presenti nell’esercizio individuato.
- Separare i piani da esaminare. Ricostruire come il componente sia stato rilevato in bilancio e come la relativa posizione debba essere valutata ai fini del reddito d’impresa.
Questo percorso non determina da solo una correzione. Produce invece un fascicolo ordinato con cui valutare se l’imputazione sia coerente con l’operazione, se vi sia un’incongruenza da approfondire o se ricorrano le condizioni per esaminare una correzione.
Bilancio, reddito d’impresa e correzione dell’errore
L’art. 83 del D.P.R. 917/1986 prevede che il reddito complessivo sia determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri della sezione. Per i soggetti indicati nel medesimo articolo, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai rispettivi principi contabili valgono nei termini stabiliti dalla disposizione. Il bilancio e la determinazione del reddito d’impresa richiedono quindi una lettura coordinata nel perimetro applicabile al soggetto e al caso.
L’art. 109, comma 3, stabilisce inoltre che ricavi, altri proventi e rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. La presenza o l’assenza di una rilevazione contabile non esaurisce perciò la ricostruzione del ricavo da sottoporre a verifica.
Quanto alle correzioni, l’art. 83, comma 1-ter, riguarda i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti e gli errori contabili diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti. La disposizione richiede che la correzione avvenga entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui gli elementi sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro l’inizio di attività di accertamento formalmente conosciute dal soggetto. Prima di richiamare questa disciplina è necessario verificare tutte le condizioni previste dal D.P.R. 917/1986.
Se occorre chiudere il bilancio o la dichiarazione, oppure è stata ricevuta una comunicazione o un rilievo, Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, ricostruendo documenti, imputazione del ricavo e aspetti da valutare nel rapporto tra bilancio e reddito d’impresa.
Domande frequenti sul ricavo di competenza
La fattura stabilisce sempre l’anno del ricavo?
La verifica deve partire dai criteri dell’art. 109: consegna o spedizione per i beni mobili, date previste per immobili e aziende, ultimazione della prestazione per i servizi e maturazione per i corrispettivi periodici. La fattura va letta nel contesto dei documenti dell’operazione.
Che cosa inviare per una prima verifica?
Nel form è sufficiente indicare situazione, urgenza e l’elenco dei documenti disponibili: periodo d’imposta, mastrino, fattura, contratto, prova della consegna o della prestazione ed eventuale comunicazione ricevuta. Documenti fiscali, personali o riservati saranno trasmessi solo dopo il contatto, tramite un canale sicuro concordato con lo studio.
Ogni errore contabile rientra nell’art. 83, comma 1-ter?
No: il testo della norma delimita espressamente i soggetti, il tipo di errore e le condizioni temporali da verificare. Il caso deve essere esaminato alla luce di tali requisiti.
Fonti e riferimenti
Per sottoporre il caso allo studio, richiedi una prima verifica indicando periodo d’imposta, situazione, urgenza e l’elenco dei documenti disponibili.
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