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3.0 Reddito di impresa

Rilievo sulla competenza fiscale: come ricostruire il fatto prima di rispondere

Rilievo sulla competenza fiscale: come verificare fatto economico, periodo d’imposta, contabilità e documenti prima di rispondere.

Un rilievo sulla competenza fiscale non si risponde guardando soltanto la data della fattura o la registrazione in contabilità. Occorre prima identificare il fatto economico cui si riferisce il componente di reddito, stabilire quando quel fatto rileva e verificare se, in quell’esercizio, l’esistenza e l’ammontare erano certi o determinabili in modo obiettivo.

L’art. 83 del D.P.R. 917/1986 collega la determinazione del reddito al risultato del conto economico dell’esercizio, attraverso le variazioni previste dalla disciplina fiscale. L’art. 109 pone poi la regola generale della competenza e rinvia all’esercizio successivo il componente la cui esistenza non sia certa o il cui ammontare non sia oggettivamente determinabile. Perciò utile civilistico, registrazione contabile e reddito imponibile non coincidono automaticamente: la risposta al rilievo deve ricostruire il fatto e il suo periodo di rilevanza.

In sintesi

  • Il punto di partenza è il fatto economico: acquisto di beni, prestazione di servizi o altro componente da qualificare.
  • La fattura può essere un documento rilevante, ma non sostituisce la verifica della consegna, dell’ultimazione della prestazione o della maturazione del corrispettivo.
  • Il conto economico è il punto di partenza della determinazione fiscale, non la prova automatica del trattamento tributario del singolo componente.
  • Se nel periodo di competenza mancano certezza dell’esistenza o determinabilità oggettiva dell’ammontare, l’art. 109 colloca il componente nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
  • Una risposta efficace a un rilievo deve confrontare ricostruzione del fatto, scritture, documenti e contenuto della contestazione ricevuta.

Che cosa va verificato in un rilievo sulla competenza fiscale

La domanda iniziale non è “in quale data è stata contabilizzata la fattura?”, ma “quale operazione è avvenuta e quando ha prodotto il componente di reddito?”. L’art. 109, salvo diverse disposizioni della sezione, stabilisce che ricavi, spese e altri componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza.

Per l’acquisizione di beni mobili, il testo individua la consegna o la spedizione; per immobili e aziende rileva la stipulazione dell’atto oppure, se diversa e successiva, la data dell’effetto traslativo o costitutivo. Per i servizi, la regola indicata è l’ultimazione della prestazione; per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la maturazione del corrispettivo. Queste regole orientano la ricostruzione, ma devono essere applicate al fatto concreto descritto dagli atti disponibili.

Il secondo passaggio riguarda certezza e determinabilità. Se nell’esercizio individuato il componente non ha ancora un’esistenza certa oppure il suo ammontare non è determinabile in modo obiettivo, l’art. 109 prevede che esso concorra alla formazione del reddito nell’esercizio in cui le condizioni si verificano. Non basta quindi rilevare un importo in contabilità per concludere, senza ulteriori verifiche, che il costo sia fiscalmente deducibile nel periodo contestato.

La contabilità resta essenziale perché mostra come l’operazione è stata rappresentata nel conto economico. Tuttavia, un rilievo sulla competenza fiscale richiede di leggere la scrittura insieme al contratto, alla fattura, alla prova della consegna o della prestazione e agli altri elementi pertinenti. Il fascicolo documentale serve a dimostrare la coerenza della ricostruzione; non è una lista meccanica che sostituisce l’esame del fatto economico.

Per un caso in cui il documento contabile esista ma il supporto dell’operazione sia incompleto, può essere utile leggere anche Costo registrato ma non documentato: quali verifiche prima della deduzione?.

Dal bilancio al reddito d’impresa: il coordinamento da non semplificare

L’art. 83 dispone che il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri previsti dalla disciplina. La conseguenza operativa è chiara: il risultato di bilancio è il punto di partenza del calcolo fiscale, ma non consente di affermare che reddito imponibile e utile civilistico coincidano.

Lo stesso articolo contiene una disciplina riferita alle categorie di soggetti espressamente indicate, per le quali valgono, anche in deroga alle disposizioni successive della sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai rispettivi principi contabili. Questa previsione non va estesa indistintamente: prima di richiamarla in risposta a un rilievo occorre verificare se il soggetto rientri nell’ambito previsto dalla norma e quale sia il bilancio concretamente redatto.

Quando il rilievo riguarda una correzione di un errore contabile, occorre inoltre separare il tema dalla sola competenza ordinaria. L’art. 83, comma 1-ter, attribuisce rilievo alle correzioni di errori contabili non rilevanti esclusivamente per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale, alle condizioni e nei limiti temporali espressamente previsti. Non è quindi una regola generale da utilizzare per ogni scrittura correttiva.

La ricostruzione deve perciò tenere distinti quattro piani: ciò che è accaduto nell’operazione, la sua rappresentazione in bilancio, il periodo di competenza secondo l’art. 109 e le eventuali variazioni rilevanti nella determinazione del reddito ai sensi dell’art. 83. Confondere questi piani produce spesso risposte troppo rapide e difficili da sostenere davanti al contenuto specifico del rilievo.

Flusso documentale per rispondere al rilievo

  1. Dato iniziale e contestazione. Si acquisiscono il periodo d’imposta interessato, il testo della comunicazione ricevuta, il mastrino del conto coinvolto e l’importo o la registrazione richiamati. Il rilievo va letto per capire se contesta il periodo, il fatto, l’ammontare o il raccordo con il reddito d’impresa.
  2. Ricostruzione dell’operazione. Si esaminano fattura e contratto, quando presenti, insieme agli elementi che consentono di collocare il fatto: consegna o spedizione per i beni, ultimazione per i servizi, maturazione per i corrispettivi periodici. Se il documento reca una data diversa dal fatto economico, la differenza va spiegata, non ignorata.
  3. Verifica delle condizioni dell’art. 109. Si valuta se, nell’esercizio individuato, esistenza e ammontare del componente fossero certi o determinabili in modo obiettivo. Se il punto è controverso, la risposta deve indicare quali documenti sostengono la ricostruzione e quali aspetti restano da chiarire.
  4. Raccordo con bilancio e dichiarazione. Si confrontano conto economico, scritture e dichiarazione per individuare il percorso seguito nella determinazione del reddito. Questo evita di trattare la contabilità come prova conclusiva e consente di verificare se siano necessarie valutazioni ulteriori sul singolo caso.

La fattura ricevuta vicino alla chiusura dell’esercizio è un esempio ricorrente di questa distinzione: Leggi anche: fattura ricevuta a cavallo d’anno e competenza del costo. La data di ricezione del documento non elimina la necessità di accertare quando il servizio sia stato ultimato o quando si sia verificato il fatto rilevante indicato dalla norma.

Quando affidare il fascicolo a un professionista

È opportuno coinvolgere il professionista prima di inviare una risposta se il bilancio o la dichiarazione devono essere chiusi, se la documentazione non consente una ricostruzione lineare del fatto, oppure se è già arrivato un rilievo. Anche un errore già emerso richiede di distinguere la ricostruzione del periodo dalla scelta dell’intervento successivo; sul tema può essere utile l’approfondimento Errore in dichiarazione: come ricostruire dati e scadenze prima del ravvedimento.

Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, indica situazione, urgenza e documenti o informazioni iniziali pertinenti tramite il form.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio. Per la prima verifica sono pertinenti soltanto la situazione, l’urgenza, il periodo d’imposta, il mastrino, la fattura o il contratto, la prova della prestazione e l’eventuale comunicazione ricevuta. Chi deve chiudere bilancio o dichiarazione, oppure ha ricevuto un rilievo, può trasmettere questi elementi iniziali attraverso il form, evitando dati non necessari.

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