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3.0 Reddito di impresa

Fattura ricevuta a cavallo d’anno: in quale esercizio entra il costo nel reddito d’impresa?

Fattura ricevuta a cavallo d’anno: come individuare l’esercizio di competenza del costo nel reddito d’impresa secondo gli artt. 83 e 109 del D.P.R. 917/1986.

Risposta operativa: una fattura ricevuta a cavallo d’anno richiede di individuare anzitutto il fatto cui l’art. 109 del D.P.R. 917/1986 collega la competenza del costo. Per i beni mobili rilevano consegna o spedizione, salvo il diverso e successivo effetto traslativo o costitutivo; per i servizi rileva l’ultimazione della prestazione; per i contratti indicati dalla norma con corrispettivi periodici rileva la maturazione del corrispettivo. Se nell’esercizio di competenza l’esistenza del componente non è certa o il suo ammontare non è oggettivamente determinabile, il componente concorre al reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano.

La data di ricezione della fattura è quindi un elemento da esaminare nella ricostruzione professionale del caso, insieme alla natura dell’operazione e ai documenti disponibili. Il reddito d’impresa, inoltre, parte dall’utile o dalla perdita del conto economico dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta e dalle variazioni previste dal TUIR.

In sintesi

  • La regola generale colloca spese e altri componenti negativi nell’esercizio di competenza, salvo diversa disposizione della stessa sezione del TUIR.
  • Per l’acquisto di beni mobili, la norma indica consegna o spedizione, oppure il diverso e successivo effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
  • Per l’acquisizione di servizi, la data rilevante è quella di ultimazione della prestazione; per i corrispettivi periodici previsti dall’art. 109, la data di maturazione.
  • Quando esistenza o ammontare non presentano le condizioni richieste nell’esercizio di competenza, occorre considerare l’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
  • Il conto economico è il punto di partenza della determinazione del reddito complessivo, ma va coordinato con le disposizioni del TUIR applicabili al caso.

La regola generale di competenza del costo

L’art. 109, comma 1, stabilisce che ricavi, spese e altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, quando le precedenti norme della sezione non dispongono diversamente. Per una fattura ricevuta tra la chiusura di un esercizio e l’inizio del successivo, la domanda da affrontare è quindi quale evento previsto dalla norma si sia verificato e in quale esercizio.

Non tutte le operazioni seguono lo stesso criterio temporale. L’art. 109 distingue espressamente le spese di acquisizione di beni mobili dalle spese di acquisizione di servizi e dalle prestazioni dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici. La natura dell’operazione orienta la verifica del periodo di competenza.

Fattura per beni mobili

Per le spese di acquisizione di beni mobili, l’art. 109, comma 2, lettera a), considera sostenuta la spesa alla data della consegna o della spedizione. La disposizione prevede però che, se diverso e successivo, rilevi il momento in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

In questa alternativa è utile ricostruire separatamente il contenuto dell’acquisto, la data di consegna o spedizione e l’eventuale previsione contrattuale sull’effetto traslativo o costitutivo. Fattura, contratto o ordine e prova disponibile della consegna o spedizione consentono di sottoporre il fatto concreto alla regola applicabile.

Fattura per servizi

Per le spese di acquisizione di servizi, l’art. 109, comma 2, lettera b), individua l’esercizio di competenza nella data in cui le prestazioni sono ultimate. La verifica è distinta da quella prevista per l’acquisto di beni mobili: qui il dato rilevante è l’ultimazione della prestazione.

Occorre quindi distinguere l’oggetto fatturato dal momento in cui la prestazione è ultimata. Gli elementi relativi all’attività svolta, il contratto e la fattura possono essere valutati congiuntamente per collocare il servizio rispetto alla chiusura dell’esercizio, senza sovrapporre la data del documento al criterio previsto per i servizi.

Corrispettivi periodici e maturazione

L’art. 109 tratta separatamente le prestazioni dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici. Per tali prestazioni, la disposizione fa riferimento alla data di maturazione dei corrispettivi.

Questa alternativa richiede di leggere il rapporto contrattuale e il periodo cui il corrispettivo si riferisce secondo la maturazione prevista. La fattura può contenere informazioni utili alla ricostruzione, ma contratto e maturazione restano elementi distinti da esaminare nel caso concreto.

Certezza dell’esistenza e determinabilità dell’importo

La verifica temporale non si esaurisce nell’individuazione di consegna, ultimazione o maturazione. L’art. 109, comma 1, dispone che i componenti per i quali, nell’esercizio di competenza, non sia ancora certa l’esistenza o non sia determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono al reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano.

La verifica può essere ordinata in due quesiti: il fatto previsto per quel tipo di operazione si è verificato nell’esercizio considerato? In quello stesso esercizio l’esistenza del costo era certa e l’ammontare determinabile in modo obiettivo? Sono condizioni che vanno considerate separatamente e rapportate ai documenti dell’operazione.

Conto economico, bilancio e reddito d’impresa

L’art. 83, comma 1, determina il reddito complessivo apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni della sezione. Utile o perdita di bilancio e reddito d’impresa sono quindi dati da coordinare nei termini previsti dalla norma.

L’art. 109, comma 4, stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza, ferme le ipotesi indicate dalla medesima disposizione. L’imputazione al conto economico va perciò valutata insieme al periodo di competenza, alla certezza dell’esistenza e alla determinabilità oggettiva dell’ammontare.

Per i soggetti individuati dall’art. 83, comma 1, valgono, nei limiti della disposizione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. L’inquadramento del soggetto che redige il bilancio può pertanto essere rilevante nella valutazione professionale della fattura a cavallo d’anno.

Per un aggiornamento sui temi che incidono sulle decisioni aziendali, consulta Approfondisci: le verifiche d’impresa e le novità legislative rilevanti.

Confronto delle alternative

Situazione Condizione prevista dall’art. 109 Conseguenza operativa
Beni mobili Consegna o spedizione; se diverso e successivo, effetto traslativo o costitutivo. Ricostruire la data dell’evento applicabile all’acquisto.
Servizi Ultimazione della prestazione. Verificare gli elementi che consentono di collocare l’ultimazione nel relativo esercizio.
Contratti con corrispettivi periodici Maturazione del corrispettivo. Esaminare il contratto e il periodo di maturazione.
Esistenza non certa o importo non oggettivamente determinabile Momento in cui si verificano certezza e determinabilità oggettiva. Considerare l’esercizio in cui tali condizioni si verificano.

Le quattro situazioni rispondono a condizioni diverse. La verifica documentale serve a identificare quale alternativa descriva l’operazione, non a sostituire il criterio di competenza previsto dalla legge.

Verifica del caso concreto e documenti utili

Una verifica è particolarmente utile quando occorre chiudere il bilancio, predisporre la dichiarazione o esaminare una comunicazione relativa al periodo d’imposta. Possono richiederla anche documenti con date non coincidenti, un’operazione di cui debba essere chiarita la natura oppure dubbi sulla certezza dell’esistenza e sulla determinabilità dell’importo.

Nella prima richiesta è utile indicare il periodo d’imposta, la situazione da affrontare e l’urgenza. Attraverso il canale indicato dal form possono essere trasmessi soltanto i documenti necessari alla prima verifica: mastrino contabile, fattura, contratto o ordine, elementi sulla consegna o spedizione dei beni, elementi sull’ultimazione del servizio e documenti disponibili sull’ammontare. Se è stata ricevuta una comunicazione, è sufficiente inviarne il contenuto strettamente necessario.

Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, coordinando i documenti disponibili con la verifica del periodo d’imposta e del conto economico. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base alle caratteristiche del caso.

Domande frequenti

La fattura ricevuta a gennaio colloca il costo nel nuovo esercizio?

Occorre individuare la situazione disciplinata dall’art. 109: consegna o spedizione per i beni mobili, ultimazione per i servizi, maturazione per i corrispettivi periodici indicati dalla norma. Rilevano inoltre le condizioni di certezza dell’esistenza e di determinabilità oggettiva dell’ammontare.

Come si valuta un servizio a cavallo d’anno?

Per l’acquisizione di servizi l’art. 109, comma 2, lettera b), indica la data in cui la prestazione è ultimata. Contratto, fattura ed elementi relativi alla prestazione aiutano a ricostruire il caso concreto.

Il conto economico è rilevante per la deduzione?

L’art. 109, comma 4, disciplina l’imputazione delle spese e degli altri componenti negativi al conto economico dell’esercizio di competenza. L’art. 83 utilizza utile o perdita di conto economico come punto di partenza per la determinazione del reddito complessivo, con le variazioni previste dal TUIR.

Fonti e riferimenti

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