Compenso Amministratore
Se lo stesso amministratore riceve compensi da più società, per un esame operativo prudente, è opportuno ricostruire separatamente i dati di ciascuna società e incarico. Per ciascun incarico occorre separare la società che lo conferisce, l’ufficio ricoperto, il compenso previsto e il pagamento effettuato. L’art. 50 del D.P.R. 917/1986 include nel proprio perimetro le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, ma esclude gli uffici che rientrano nei compiti istituzionali del lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
La qualificazione del compenso e la deduzione per la società sono passaggi diversi. L’art. 95 del D.P.R. 917/1986 stabilisce, per i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti indicati dalla norma, la deduzione nell’esercizio in cui sono corrisposti. Perciò una delibera, un incarico o una registrazione contabile non sostituiscono la ricostruzione della data e della prova del singolo pagamento.
In sintesi
- Per ciascuna società è opportuno esaminare separatamente incarico, condizioni dell’art. 50, atto societario, compenso e pagamento.
- Per ogni incarico si confrontano ufficio svolto, condizioni dell’art. 50, atto societario e compenso previsto.
- La data del pagamento rileva separatamente per la regola di deduzione prevista dall’art. 95.
- Per le società cui si applica l’art. 2389 conta anche l’eventuale diversa previsione statutaria e l’organo competente.
- Nelle Srl il percorso decisionale dipende dall’atto costitutivo e dalle materie riservate ai soci dall’art. 2479.
Partire da incarichi distinti, non da un totale dei compensi
Il primo passaggio risolutivo consiste nel costruire una riga autonoma per ciascuna società: società conferente, carica o ufficio, atto di nomina, atto che tratta il compenso, importo previsto, data del pagamento e registrazione contabile. Il totale percepito dalla persona può essere utile per orientarsi, ma non dimostra che i rapporti abbiano la stessa qualificazione né che il pagamento sia avvenuto nello stesso esercizio.
L’art. 50, comma 1, lettera c-bis, parla di somme e valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore. La stessa disposizione pone però una condizione decisiva: quel perimetro non opera se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente del contribuente oppure nell’oggetto dell’arte o professione esercitata. Il dato da confrontare, quindi, non è solo il nome della carica, ma la relazione concreta fra quell’ufficio e l’attività già svolta dalla persona.
Quando questa condizione è presente, non è corretto collocare automaticamente il compenso nel perimetro dell’art. 50. Il risultato operativo è mantenere aperta la qualificazione del singolo rapporto e ricostruirne i dati prima di sommare documenti o pagamenti di società diverse.
Matrice decisionale: alternative a confronto
Incarichi di amministratore separati in società diverse
Segnale favorevole è la disponibilità, per ogni società, di un atto che individui l’incarico e di evidenze che permettano di associare il pagamento a quel rapporto. In questo caso il compenso è esaminato separatamente entro il perimetro dell’art. 50. Il rischio pratico nasce quando un pagamento è attribuito a una società soltanto perché ha la stessa persona beneficiaria: la conseguenza operativa è riconciliare ogni uscita con il relativo incarico, senza usare un totale indistinto.
Ufficio compreso nei compiti del lavoro dipendente
Se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali dell’attività di lavoro dipendente del contribuente, l’esclusione espressa nell’art. 50 impedisce di qualificare automaticamente quelle somme secondo la lettera c-bis. Il segnale utile è il confronto fra mansioni del rapporto di lavoro e contenuto dell’ufficio. La conseguenza è trattare quel rapporto come distinto e non anticiparne il trattamento solo in base alla denominazione di amministratore.
Ufficio compreso nell’oggetto dell’arte o professione
La medesima cautela vale quando l’ufficio rientra nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. Qui il rischio è confondere un incarico societario formalmente simile a un altro con un rapporto che presenta una condizione di esclusione prevista dalla norma. La conseguenza operativa è descrivere separatamente attività professionale e ufficio societario, verificando quali elementi documentali sostengano ciascun rapporto.
Delibera, incarico e pagamento: cosa cambia per la società
Per le società cui si applica l’art. 2389 del Codice civile, salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all’atto della nomina dall’organo competente. La norma contempla inoltre una disciplina specifica per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, stabilita dal consiglio sentito l’organo di controllo, e consente allo statuto di attribuire all’assemblea la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori.
Nelle Srl l’art. 2479 non formula una regola uniforme sul compenso dell’amministratore: i soci decidono sulle materie riservate dall’atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione. Prima di individuare il percorso societario è quindi necessario leggere l’atto costitutivo, oltre agli atti relativi allo specifico incarico.
Sul piano fiscale, l’art. 95, comma 5, distingue il compenso spettante dal momento della deduzione: per le società ed enti richiamati dall’art. 73, comma 1, il compenso è deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto. Una delibera può chiarire chi decide e quale compenso è previsto; non prova da sola che il pagamento sia avvenuto nell’esercizio considerato. Allo stesso modo, la sola contabilizzazione non sostituisce il confronto con la data e l’evidenza del pagamento.
Un approfondimento utile sui criteri documentali del tema è disponibile nella guida sul compenso amministratore nella fiscalità d’impresa.
Quando coinvolgere lo studio
È opportuno coinvolgere il professionista prima della delibera oppure prima della chiusura fiscale quando gli incarichi sono plurimi, quando i pagamenti non sono facilmente associabili a una singola società o quando atto societario e registrazioni non descrivono con chiarezza lo stesso rapporto. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può svolgere un confronto documentale tra statuto o atto costitutivo, nomina, verbale, incarico, quietanze o cedolini, mastrino e data di pagamento, per ricostruire incarichi e flussi distinti.
Nel primo contatto è utile descrivere la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili, indicando almeno le società coinvolte e gli esercizi interessati. Le modalità di trasmissione dei documenti saranno concordate dopo il contatto.
Per una prima valutazione senza impegno, contatta Alessio Ferretti STP prima della delibera o della chiusura fiscale.
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