Compenso Amministratore
Se il compenso dell’amministratore è pagato a fine anno, la verifica parte da due piani distinti. Per la società o l’ente indicato dall’articolo 73, comma 1, del TUIR, l’articolo 95, comma 5, colloca la deduzione nell’esercizio in cui il compenso è corrisposto. Per il percettore, l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), include nel proprio perimetro somme e valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore, con i limiti espressamente previsti dalla stessa disposizione. Delibera, incarico, pagamento e contabilità vanno quindi riconciliati senza trattarli come documenti equivalenti.
Quando le date sono ravvicinate alla chiusura dell’esercizio, il punto da chiarire è quale compenso sia stato corrisposto, in quale data e a quale decisione societaria e rapporto si riferisca. La sola delibera o la sola registrazione contabile non rispondono, da sole, alla regola temporale formulata dall’articolo 95.
In sintesi
- L’articolo 95, comma 5, riferisce la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti richiamati all’esercizio in cui sono corrisposti.
- La data della delibera, quella del pagamento e quella della registrazione contabile possono essere diverse e vanno lette separatamente.
- L’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), riguarda somme e valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore nel perimetro e con i limiti indicati dalla norma.
- Verbale, incarico, riscontro del pagamento e mastrino servono a ricostruire se i documenti descrivono la medesima operazione.
- Se le date o le descrizioni non sono coerenti, prima di intervenire occorre ricostruire il caso concreto.
La regola per il compenso dell’amministratore pagato a fine anno
L’articolo 95, comma 5, del D.P.R. 917/1986 stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Questa è la regola da porre al centro della verifica quando il pagamento è effettuato alla fine dell’anno.
Il testo normativo non fa coincidere la deduzione con la data della delibera né con la data della rilevazione contabile. Perciò, nel fascicolo del caso, la data in cui il compenso risulta corrisposto va tenuta distinta dalla data del verbale che tratta il compenso e dalla data della registrazione che lo rappresenta. La conseguenza operativa è semplice: prima si individua l’operazione effettivamente corrisposta, poi si confrontano gli altri elementi che la descrivono.
La norma menziona anche i compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili, precisando che sono deducibili anche se non imputati al conto economico. Si tratta della previsione riferita a quella forma di erogazione; non è un criterio da estendere, senza esame del caso, a ogni compenso registrato in contabilità o indicato in un verbale.
La qualificazione del percettore resta una verifica distinta
L’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 917/1986 include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente somme e valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti. Per il compenso dell’amministratore, questa disposizione riguarda il lato del percettore e non sostituisce la regola di deduzione della società prevista dall’articolo 95.
La stessa lettera c-bis) pone un limite: l’ufficio o la collaborazione non deve rientrare nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente esercitata dal contribuente, né nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. Quando incarico e attività descritta presentano uno di questi elementi, la qualificazione richiede una lettura specifica della documentazione disponibile.
Il confronto tra i due articoli serve a evitare una sovrapposizione: l’articolo 50 disciplina il perimetro indicato per le somme percepite dal soggetto; l’articolo 95, comma 5, individua l’esercizio di deduzione dei compensi spettanti agli amministratori dei soggetti richiamati. Sono domande con oggetto diverso, anche quando riguardano il medesimo importo.
Quali date riconciliare prima della chiusura
La riconciliazione delle date non consiste nel cercare una data da usare al posto delle altre. Consiste nel rendere leggibile la successione documentale relativa al compenso dell’amministratore.
La data del verbale individua il documento societario che affronta il compenso. La data dell’incarico aiuta a collocare il rapporto cui il compenso è riferito. La data di pagamento è il dato da confrontare con la regola dell’articolo 95, comma 5. La data della registrazione contabile indica quando l’operazione è stata rappresentata nelle scritture. Se questi elementi non coincidono, non è utile comprimerli in una formula unica: occorre verificare che ciascun documento faccia riferimento allo stesso compenso e alla stessa persona.
Un caso tipico è quello in cui il verbale reca una data precedente al pagamento di fine anno, mentre il mastrino presenta una descrizione sintetica o una data diversa. In questa situazione, la domanda non è quale documento “prevalga” in astratto. La domanda è se verbale, incarico, pagamento e contabilità siano riconducibili alla stessa operazione e se la data di corresponsione sia stata individuata correttamente per l’applicazione dell’articolo 95.
I documenti da leggere insieme
Il verbale può consentire di individuare la decisione societaria relativa al compenso. L’incarico può rendere più chiaro il rapporto richiamato nei documenti. Il riscontro del pagamento consente di individuare il momento della corresponsione da confrontare con l’articolo 95. Il mastrino o la documentazione contabile consente di verificare come l’operazione sia stata descritta nelle scritture.
Questi documenti non hanno la medesima funzione. Per questo, la presenza di uno solo di essi non rende superflua la lettura degli altri quando occorre ricostruire un compenso pagato a fine anno. Anche il contenuto deve essere confrontato: nominativo dell’amministratore, descrizione del compenso, importi indicati e collegamento con l’incarico sono elementi da esaminare nel loro insieme, senza attribuire a una singola indicazione un effetto non espresso dalle fonti disponibili.
Se esiste un verbale ma manca il riscontro del pagamento, può essere utile Approfondisci: approfondire il caso del compenso deliberato ma non pagato.
Errore da correggere: percorso di correzione
- Separare i dati. Elencare, senza sovrapporle, data del verbale, data dell’incarico, data di pagamento e data della registrazione contabile.
- Identificare l’operazione. Verificare se i documenti disponibili si riferiscono al medesimo amministratore e al medesimo compenso.
- Applicare la regola pertinente. Per la deduzione, confrontare il compenso con l’esercizio in cui è corrisposto ai sensi dell’articolo 95, comma 5; per il percettore, leggere il perimetro e i limiti dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis).
- Valutare gli interventi solo dopo la diagnosi. Se emergono incongruenze tra documenti e date, la valutazione del caso deve precedere ogni scelta su verbali, contabilità o altri adempimenti.
Questo percorso evita di usare la delibera come sostituto del pagamento o la contabilità come sostituto dell’analisi del rapporto. È una verifica documentale, non una conclusione automatica sulla singola posizione.
Quando la situazione richiede una verifica professionale
Il coinvolgimento di un professionista è utile prima della delibera se ruolo, incarico o descrizione del compenso devono ancora essere definiti. È utile anche prima della chiusura fiscale quando pagamento, verbale, incarico e contabilità non risultano immediatamente riconciliabili o quando occorre distinguere la regola della società dalla qualificazione del percettore.
Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, ricostruendo i documenti disponibili e le date rilevanti alla luce degli articoli 50 e 95 del D.P.R. 917/1986. Nel primo contatto è sufficiente descrivere la situazione, il grado di urgenza e l’elenco dei documenti disponibili: statuto, verbale, incarico, cedolini o quietanze, mastrino e data di pagamento. Evita di allegare documenti personali o riservati nel form.
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