amministrativo e fiscale
Prima di deliberare un compenso dell’amministratore, la verifica centrale è distinguere due piani: la qualificazione delle somme percepite dal beneficiario e la regola di deduzione prevista per la società o l’ente. L’art. 50 del D.P.R. 917/1986 include, alle condizioni indicate dalla norma, le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’art. 95 stabilisce invece che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti indicati dall’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
La verifica preventiva serve quindi a leggere separatamente ufficio ricoperto, posizione del percettore, forma della remunerazione e data della corresponsione. La documentazione disponibile va poi esaminata sul caso concreto prima di assumere decisioni o di predisporre le rilevazioni del periodo interessato.
In sintesi
- L’art. 50, comma 1, lettera c-bis), considera le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore.
- La stessa disposizione prevede un confine quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali dell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
- Per i soggetti richiamati dall’art. 95, comma 5, il compenso spettante all’amministratore è deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto.
- La remunerazione erogata sotto forma di partecipazione agli utili segue la previsione espressa dell’art. 95, comma 5, anche se non imputata al conto economico.
- Prima della delibera è utile verificare quali elementi documentali consentano di ricostruire con precisione la situazione considerata.
La regola generale sul compenso dell’amministratore
L’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 917/1986 include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti.
Per il compenso dell’amministratore, il primo controllo riguarda dunque il rapporto tra la somma prevista e l’ufficio effettivamente considerato. L’etichetta usata nei documenti non esaurisce questa lettura: occorre individuare il percettore, l’ufficio cui si riferisce il compenso e gli elementi dell’incarico disponibili per la verifica.
Le condizioni previste dall’art. 50
La qualificazione indicata dall’art. 50 non si applica quando gli uffici o le collaborazioni rientrano nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente esercitata dal contribuente oppure nell’oggetto della sua arte o professione. Si tratta di un limite testuale che va valutato rispetto alla posizione concreta del percettore.
Prima di definire il compenso dell’amministratore, è quindi opportuno mettere a confronto l’ufficio indicato nella documentazione con l’eventuale attività di lavoro dipendente o con l’oggetto dell’arte o professione esercitata. Questa verifica attiene alla qualificazione del percettore e resta distinta dalla verifica sul momento della deduzione per la società.
Quando il compenso è deducibile per la società
L’art. 95, comma 5, del D.P.R. 917/1986 dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Il dato della corresponsione deve quindi essere esaminato con specifico riferimento all’esercizio rilevante.
Prima della delibera, la società può verificare se la situazione sottoposta all’esame riguarda un compenso già corrisposto, un compenso da corrispondere o documenti riferiti a esercizi diversi. La lettura della data e della prova della corresponsione consente di applicare la regola espressa dall’art. 95 senza sovrapporla alla qualificazione prevista dall’art. 50.
Partecipazione agli utili e compenso ordinario
L’art. 95, comma 5, contiene una previsione specifica per i compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili: tali compensi sono deducibili anche se non imputati al conto economico. La forma della remunerazione è quindi un elemento da identificare con precisione nella documentazione esaminata.
La previsione sulla partecipazione agli utili è distinta dalla regola riferita ai compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio di corresponsione. Prima della delibera, il testo sottoposto alla società dovrebbe permettere di comprendere quale forma di remunerazione è considerata, così da sottoporla alla verifica pertinente.
Alternative a confronto
| Situazione | Condizione o regola da verificare | Conseguenza operativa |
|---|---|---|
| Somme riferite all’ufficio di amministratore | L’art. 50 richiama le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio. | Ricostruire ufficio, percettore e incarico cui si riferisce il compenso. |
| Ufficio compreso nell’attività di lavoro dipendente o professionale del percettore | L’art. 50 prevede l’esclusione nelle condizioni espressamente indicate. | Valutare la qualificazione con riferimento alla posizione concreta del percettore. |
| Compenso spettante all’amministratore | L’art. 95 collega la deduzione all’esercizio in cui il compenso è corrisposto. | Esaminare separatamente data ed evidenza della corresponsione. |
| Remunerazione sotto forma di partecipazione agli utili | L’art. 95 prevede la deduzione anche senza imputazione al conto economico. | Identificare esattamente la forma della remunerazione prima di trattarla nel caso concreto. |
Il confronto mostra perché la verifica sul compenso dell’amministratore non può fermarsi a un solo documento. Qualificazione ai sensi dell’art. 50, momento della corresponsione ai sensi dell’art. 95 e forma della remunerazione sono elementi distinti, con conseguenze operative da esaminare separatamente.
Come leggere delibera, pagamento e contabilità
Nel fascicolo del caso possono comparire una bozza o un verbale di delibera, documenti dell’incarico, evidenze di pagamento e scritture contabili. Per la regola dell’art. 95, comma 5, occorre mantenere al centro l’esercizio in cui il compenso è corrisposto. Per la regola dell’art. 50, occorre invece verificare il rapporto tra il compenso percepito, l’ufficio e le condizioni previste dalla disposizione.
Questa lettura separata aiuta a formulare le domande corrette prima della decisione: quale compenso è considerato, a quale ufficio si riferisce, quando è stato o sarà corrisposto e se la remunerazione è prevista sotto forma di partecipazione agli utili. Per un quadro più ampio delle verifiche nelle decisioni d’impresa può essere utile Approfondisci: l’approfondimento sulle verifiche del commercialista nelle decisioni d’impresa.
Documenti utili e momento del confronto professionale
Quando la delibera è imminente, quando il pagamento ricade in un esercizio da esaminare oppure quando la remunerazione è collegata agli utili, è opportuno sottoporre il caso a una verifica preventiva. Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l., studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, valutando la documentazione disponibile rispetto agli artt. 50 e 95 del TUIR.
Nella prima richiesta, attraverso il canale indicato dal form, è sufficiente trasmettere solo quanto necessario: situazione da esaminare e urgenza, statuto, bozza o verbale, incarico, cedolini o quietanze disponibili, mastrino del compenso e data di pagamento. Se un documento non è disponibile, è utile indicarlo senza inviare dati ulteriori non pertinenti.
Domande frequenti
La delibera basta per individuare l’esercizio di deduzione?
L’art. 95, comma 5, collega la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori all’esercizio in cui sono corrisposti. La verifica deve quindi considerare la corresponsione e la relativa documentazione.
Il compenso dell’amministratore rientra sempre nell’art. 50?
L’art. 50 include le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore, ma prevede il limite relativo agli uffici o alle collaborazioni compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
Come va trattata la partecipazione agli utili?
L’art. 95, comma 5, prevede espressamente che i compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili siano deducibili anche se non imputati al conto economico. La forma della remunerazione va identificata nel caso concreto.
Per verificare il compenso dell’amministratore prima della delibera o della chiusura del periodo interessato, sottoponi la documentazione essenziale ad Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l..
Fonti e riferimenti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, testo vigente.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, testo vigente.
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