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Compenso Amministratore

Compenso dell’amministratore deliberato ma non pagato: effetti fiscali e controlli

Compenso amministratore deliberato ma non pagato: regola di deduzione, qualificazione del reddito e documenti da controllare prima della chiusura fiscale.

Un compenso dell’amministratore deliberato ma non pagato non diventa automaticamente deducibile per la società per effetto della sola delibera, della registrazione contabile o dell’importo indicato in bilancio. Per le società e gli enti richiamati dall’art. 95, comma 5, del TUIR, la regola indicata dalla norma è la deduzione nell’esercizio in cui il compenso è corrisposto: il pagamento è quindi un fatto da distinguere dalla decisione societaria che attribuisce il compenso.

Sul lato dell’amministratore, l’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore, entro il perimetro e con le esclusioni previste dalla disposizione. La delibera, l’incarico, il pagamento e la contabilizzazione svolgono funzioni diverse: prima di assumere una scelta fiscale occorre verificare quale di questi elementi sia effettivamente presente e documentato.

In sintesi

  • La delibera può definire il compenso spettante, ma non sostituisce la corresponsione richiesta dall’art. 95, comma 5, per la deduzione nel caso previsto dalla norma.
  • L’art. 50 considera le somme e i valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore, salvo le esclusioni espressamente indicate.
  • Un debito contabilizzato verso l’amministratore non equivale, da solo, alla prova che il compenso sia stato corrisposto.
  • Occorre separare la verifica dell’incarico e della delibera dalla verifica del pagamento e della sua data.
  • Se la chiusura fiscale è vicina o il pagamento è avvenuto in un esercizio diverso da quello della delibera, il fascicolo va esaminato prima di definire il trattamento dichiarativo.

La regola fiscale quando il pagamento manca

L’art. 95, comma 5, disciplina espressamente i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR. La formulazione è puntuale: tali compensi sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Nel caso di un compenso deliberato ma non pagato, questa regola non consente di sovrapporre il momento in cui la società ha riconosciuto il compenso con il momento in cui può trattarlo come deducibile ai sensi della disposizione.

La conseguenza operativa è che la verifica non si esaurisce nel reperimento del verbale. È necessario ricostruire se, quando e con quale evidenza il compenso sia stato corrisposto. La sola rilevazione di un costo o di un debito nei conti della società può descrivere un fatto contabile, ma non prova da sola la corresponsione richiesta dalla regola di deduzione. Analogamente, l’esistenza di una delibera non permette di anticipare automaticamente l’effetto previsto dall’art. 95, comma 5.

La norma contempla anche una diversa fattispecie: i compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche se spettanti a promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. Questa previsione non va però estesa a un normale compenso deliberato in misura fissa o variabile solo perché risulta da una deliberazione. Prima di richiamarla, occorre verificare la natura effettiva dell’erogazione e il suo collegamento con la partecipazione agli utili.

In concreto, un pagamento effettuato dopo la data di chiusura fiscale pone un tema di collocazione temporale della deduzione secondo la regola della corresponsione; un pagamento non ancora effettuato impone invece di evitare che il solo costo stanziato venga considerato, senza ulteriori verifiche, sufficiente per la deduzione. L’analisi resta circoscritta al testo dell’art. 95 e alla fattispecie concreta della società.

La qualificazione del compenso per l’amministratore

L’art. 50, comma 1, lettera c-bis), qualifica come assimilate ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti. Per il compenso dell’amministratore, il riferimento alla percezione è centrale anche nella lettura complessiva del caso: la società deve verificare la propria regola di deduzione e l’amministratore deve essere inquadrato nel perimetro della disposizione sulla base dell’ufficio e delle condizioni previste dalla norma.

La stessa lettera c-bis) contiene un limite espresso. L’assimilazione opera sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente esercitata dal contribuente, né nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. Non è quindi prudente attribuire la qualificazione dell’art. 50 in modo automatico sulla sola base della parola “amministratore” riportata nella delibera: vanno considerati anche il rapporto esistente e l’attività effettivamente svolta.

Questa distinzione evita un errore frequente di impostazione: la qualificazione del compenso per il percettore e la deduzione per la società sono verifiche collegate dal medesimo pagamento, ma non sono la stessa verifica. L’art. 50 definisce il perimetro delle somme percepite in relazione all’ufficio; l’art. 95, per i soggetti indicati, collega la deduzione all’esercizio della corresponsione. Una delibera ben redatta può essere rilevante per ricostruire il titolo del compenso, ma non elimina né la verifica della qualificazione né quella del pagamento.

Percorso diagnostico per delibera, incarico e pagamento

  1. Individuare il titolo del compenso. Si esaminano statuto, verbale dell’organo competente e incarico per capire se il compenso è attribuito all’ufficio di amministratore e con quali condizioni. L’obiettivo non è ricavare un effetto fiscale dalla sola documentazione, ma verificare la coerenza tra il titolo e il compenso indicato.
  2. Separare l’importo deliberato dall’importo corrisposto. Vanno confrontati importo, eventuali acconti, quietanze, cedolini e movimenti di pagamento. La data effettiva di corresponsione è il dato che consente di applicare alla società la regola dell’art. 95, comma 5, senza confondere lo stanziamento contabile con il pagamento.
  3. Verificare la posizione dell’amministratore. Si ricostruisce se il compenso ricade nel perimetro dell’art. 50, lettera c-bis), tenendo conto dell’ufficio e delle esclusioni espresse dalla disposizione. Se emergono elementi ulteriori rispetto alle fonti qui considerate, essi richiedono una valutazione specifica e non possono essere risolti per automatismo.
  4. Allineare contabilità e documenti. Il mastrino del conto dedicato al compenso serve a confrontare quanto deliberato, rilevato e pagato. L’allineamento documentale non crea di per sé deducibilità, ma rende possibile individuare con precisione l’esercizio interessato e le informazioni da sottoporre al professionista.

Per le verifiche preliminari sul momento della delibera, Approfondisci: compenso dell’amministratore, verifiche prima della delibera. Se il caso comprende anche pagamenti già eseguiti o anomalie nei versamenti, può essere utile leggere anche cosa verificare prima di correggere un pagamento F24.

Quando far esaminare il caso

È opportuno coinvolgere il professionista prima della delibera, quando il compenso deve ancora essere definito, oppure prima della chiusura fiscale, quando è già stato deliberato ma il pagamento manca, è parziale o risulta effettuato in un periodo diverso da quello atteso. Il punto da chiarire non è solo se esista un costo in contabilità, ma quale sia la sequenza documentata tra incarico, delibera, corresponsione e registrazioni.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ricostruendo i documenti disponibili e distinguendo la qualificazione del compenso dagli effetti della corresponsione per la società. Per una prima valutazione è sufficiente trasmettere, attraverso il canale indicato dal form, la situazione, il livello di urgenza e i documenti iniziali pertinenti: statuto, verbale, incarico, cedolini o quietanze, mastrino e data di pagamento.

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