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Rimborso IVA e Certificazione credito di imposta

Il visto di conformità non sostituisce la verifica del diritto al rimborso IVA

Rimborso IVA annuale: come distinguere eccedenza, presupposti dell’articolo 30, visto di conformità, dichiarazione sostitutiva e garanzia.

Il visto di conformità non dimostra, da solo, che il rimborso IVA sia dovuto. Per il rimborso annuale occorre prima stabilire se l’eccedenza risultante dalla dichiarazione rientri in uno dei presupposti dell’articolo 30 del D.P.R. 633/1972, oppure se vi sia cessazione dell’attività. Il visto interviene invece nel percorso documentale disciplinato dall’articolo 38-bis, in presenza delle condizioni previste da quella disposizione.

La sequenza utile è quindi precisa: si ricostruisce l’eccedenza IVA della dichiarazione annuale, si individua il presupposto sostanziale del rimborso e solo dopo si definiscono gli adempimenti richiesti per eseguirlo. Un credito IVA può essere portato in detrazione nell’anno successivo; non coincide automaticamente con un rimborso spettante o già autorizzato.

In sintesi

  • L’eccedenza emersa dalla dichiarazione annuale può essere detratta nell’anno successivo oppure chiesta a rimborso nelle ipotesi dell’articolo 30.
  • La cessazione dell’attività è indicata separatamente dall’articolo 30 come situazione che consente di chiedere il rimborso.
  • Le fattispecie di rimborso dell’articolo 30 vanno collegate alla condizione di importo collocata nel testo della disposizione, senza convertirla o sostituirla con soglie non verificate.
  • Per rimborsi superiori a 30.000 euro, salvo i casi del comma 4 dell’articolo 38-bis, rilevano visto o sottoscrizione alternativa e dichiarazione sostitutiva.
  • Visto, dichiarazione sostitutiva e garanzia regolano il percorso del rimborso: non eliminano il controllo sul presupposto che ha generato l’eccedenza.

Dal credito al rimborso: la decisione dipende dall’articolo 30

L’articolo 30 parte dall’eccedenza che risulta dalla dichiarazione annuale. La regola generale consente al contribuente di computarla in detrazione nell’anno successivo; il rimborso richiede invece una delle ipotesi espressamente previste o la cessazione dell’attività.

Nel testo dell’articolo 30, la richiesta in tutto o in parte è riferita a un’eccedenza superiore a lire cinque milioni presentata con la dichiarazione e alle seguenti fattispecie: attività esclusiva o prevalente con operazioni imponibili ad aliquote inferiori rispetto agli acquisti e alle importazioni; operazioni non imponibili degli articoli 8, 8-bis e 9 oltre il 25 per cento delle operazioni complessive; IVA relativa a beni ammortizzabili oppure a beni e servizi per studi e ricerche; operazioni prevalentemente non soggette a imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies; condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.

La condizione di importo in lire è collocata nella disposizione che introduce tali fattispecie. Non va convertita in una soglia aggiornata non documentata, né estesa automaticamente alla cessazione dell’attività, che l’articolo 30 menziona separatamente. Anche l’elenco delle fattispecie non è, da solo, la risposta: occorre collegare l’eccedenza all’operazione e al limite previsto dalla singola lettera.

Esiste poi una strada distinta, applicabile anche fuori dai casi appena indicati: dalle dichiarazioni dei due anni precedenti devono risultare eccedenze detraibili e il rimborso non può superare il minore di tali importi. Il passaggio risolutivo non è quindi la presenza di un credito nell’ultima dichiarazione, ma il confronto tra la causa dell’eccedenza, il periodo annuale interessato e, quando si ricorre a questa regola, le due dichiarazioni precedenti.

Per un approfondimento sul presupposto legato agli investimenti, può essere utile leggere le condizioni del rimborso IVA annuale per beni ammortizzabili.

Caso tipo: il visto arriva dopo la verifica del presupposto

Una società, in un caso ipotetico, rileva un’eccedenza nella dichiarazione IVA annuale e ritiene che derivi dall’acquisto di beni ammortizzabili. Prima di chiedere il rimborso, deve distinguere tre elementi concreti.

  1. Origine dell’eccedenza: si confrontano le registrazioni e i documenti di acquisto o importazione con la voce di credito della dichiarazione annuale. Se si invoca la lettera c) dell’articolo 30, il rimborso è limitato all’imposta relativa ai beni ammortizzabili, oppure ai beni e servizi per studi e ricerche.
  2. Percorso alternativo: se l’eccedenza non deriva da una fattispecie del terzo comma, si esaminano le dichiarazioni dei due anni precedenti e si calcola il minore delle rispettive eccedenze. Senza quelle due eccedenze, quel percorso non produce il presupposto descritto dall’articolo 30.
  3. Adempimento successivo: definito il presupposto e l’importo richiesto, si valuta se il rimborso supera la soglia prevista dall’articolo 38-bis e se occorrano visto o sottoscrizione alternativa, dichiarazione sostitutiva oppure garanzia.

Il risultato del caso tipo è una scelta documentata: la società può qualificare la domanda soltanto nella misura consentita dal presupposto effettivamente ricostruito. Il fatto che cambierebbe la conclusione è, ad esempio, una diversa origine dell’eccedenza o l’assenza delle condizioni delle due dichiarazioni precedenti. Il visto non colma tale scarto informativo.

Il percorso dell’articolo 38-bis e i casi di garanzia

Per i rimborsi previsti dall’articolo 30, la richiesta avviene in sede di dichiarazione annuale. L’articolo 38-bis disciplina anche rimborsi riferiti a periodi inferiori all’anno in ipotesi specifiche, ma questa verifica riguarda il rimborso annuale e non consente di trasferire le stesse regole a rimborsi infrannuali o a IVA estera.

Fatto salvo il comma 4, per rimborsi superiori a 30.000 euro la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito deve recare il visto di conformità oppure la sottoscrizione alternativa indicata dalla norma; è inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest’ultima attesta le condizioni soggettive elencate dal comma 3, non il presupposto dell’articolo 30.

Tra tali condizioni, la lettera a) mantiene distinte tre proposizioni: il patrimonio netto non deve essere diminuito oltre il 40 per cento rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta; la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione; l’attività non deve essere cessata né ridotta per cessioni di aziende o rami inclusi nelle risultanze contabili. La precisazione sulle cessioni estranee alla normale gestione riguarda gli immobili, non il patrimonio netto. La dichiarazione considera inoltre, nei casi previsti, cessioni di azioni o quote e l’esecuzione dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi.

Il comma 4 prevede garanzia per rimborsi superiori a 30.000 euro in situazioni specifiche: tra queste, attività d’impresa esercitata da meno di due anni, con l’eccezione delle start-up innovative richiamate dalla norma; avvisi di accertamento o rettifica notificati nei due anni antecedenti la richiesta, quando per ciascun anno ricorrono le differenze e le soglie indicate; dichiarazione o istanza priva di visto o sottoscrizione alternativa, oppure dichiarazione sostitutiva mancante; rimborso dell’eccedenza richiesto alla cessazione dell’attività.

Per gli avvisi, non basta rilevare qualsiasi accertamento: la fonte richiede il confronto per ciascun anno tra importi accertati e imposta dovuta o credito dichiarato. Le soglie sono superiori al 10 per cento fino a 150.000 euro di importi dichiarati, al 5 per cento oltre 150.000 e fino a 1.500.000 euro, all’1 per cento oppure comunque a 150.000 euro oltre 1.500.000 euro. Quando è prestata la garanzia del comma 5, il comma 6 esclude l’obbligatorietà del visto o della sottoscrizione alternativa.

Quando coinvolgere lo studio

È opportuno coinvolgere lo studio prima della presentazione della dichiarazione quando l’origine dell’eccedenza non è immediatamente riconducibile a una lettera dell’articolo 30, quando occorre applicare la regola delle due dichiarazioni precedenti o quando il percorso dell’articolo 38-bis può richiedere dichiarazione sostitutiva o garanzia.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può prendere in carico il confronto tra dichiarazione annuale, origine dell’eccedenza, presupposto di rimborso e adempimenti dell’articolo 38-bis, così da chiarire quale percorso documentale corrisponda al caso concreto. Nel contatto descrivi la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio dichiarazione annuale, dichiarazioni precedenti, registri IVA e documenti collegati alle operazioni che hanno generato l’eccedenza; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.

Contatta Alessio Ferretti STP per una prima valutazione senza impegno.

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