Rimborso IVA e Certificazione credito di imposta
Le vendite non imponibili non trasformano automaticamente un credito IVA in un rimborso. Se dalla dichiarazione annuale emerge un’eccedenza detraibile, l’articolo 30 del D.P.R. 633/1972 consente di riportarla in detrazione nell’anno successivo oppure di chiederne il rimborso nelle ipotesi previste dalla norma. Per chi effettua operazioni non imponibili, il presupposto specifico è che le operazioni degli articoli 8, 8-bis e 9 superino il 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
La decisione, quindi, parte da un confronto preciso: non basta individuare fatture qualificate come non imponibili, ma occorre ricostruirne l’ammontare e rapportarlo al totale delle operazioni del periodo dichiarativo. Se il rapporto supera la soglia prevista, resta da verificare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione e il percorso della richiesta annuale, inclusi visto, dichiarazione sostitutiva o garanzia quando ricorrono le condizioni dell’articolo 38-bis.
In sintesi
- Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere riportato oppure chiesto a rimborso nelle ipotesi previste dall’articolo 30.
- Per le vendite non imponibili conta il superamento del 25% di tutte le operazioni effettuate, con riferimento alle operazioni degli articoli 8, 8-bis e 9.
- Le fattispecie di rimborso del terzo comma dell’articolo 30 conservano la condizione d’importo espressa nel testo vigente in lire cinque milioni; non è corretto convertirla autonomamente.
- La cessazione dell’attività è distinta dalle altre ipotesi: il rimborso è ammesso comunque in tale caso.
- Per richieste superiori a 30.000 euro, il percorso ordinario richiede gli adempimenti indicati dall’articolo 38-bis, salvo i casi in cui la stessa norma richiede una garanzia.
Quando le vendite non imponibili sostengono la richiesta
La regola applicabile al caso è circoscritta. L’articolo 30, secondo comma, lettera b), considera le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, purché il loro ammontare sia superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. La verifica richiede dunque due insiemi coerenti: il numeratore delle operazioni richiamate dalla norma e il denominatore dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
Questo passaggio risolve un equivoco frequente: una presenza significativa di vendite non imponibili nel portafoglio commerciale non dimostra da sola il presupposto. Il dato decisivo è il rapporto normativo. Se il rapporto non supera il 25%, questa specifica strada non è dimostrata dal solo fatto che esistano operazioni non imponibili; se lo supera, l’impresa può valutare il rimborso annuale dell’eccedenza detraibile nei limiti della disposizione.
L’articolo 30 prevede inoltre che il contribuente possa chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile nelle fattispecie elencate, purché l’eccedenza sia di importo superiore a lire cinque milioni. Il testo ufficiale conserva tale importo in lire: senza una fonte che ne attesti una diversa misura applicabile, non va sostituito con una conversione stimata. La cessazione dell’attività resta invece un caso autonomo previsto dal primo comma, non un’estensione della lettera sulle operazioni non imponibili.
Il tema qui è il rimborso annuale. L’articolo 38-bis disciplina anche rimborsi riferiti a periodi inferiori all’anno in ipotesi espressamente indicate, ma ciò non rende intercambiabili il percorso annuale e quello infrannuale. Né queste disposizioni consentono di ricavare regole per l’IVA estera.
Flusso documentale: dal rapporto alla dichiarazione
- Ricostruire l’eccedenza. Si parte dalla dichiarazione annuale, dall’eccedenza detraibile esposta e dalla scelta già possibile tra riporto e richiesta di rimborso. Il credito contabile è il dato iniziale, non l’esito della pratica.
- Classificare e confrontare le operazioni. Si predispone un prospetto che separi le operazioni non imponibili riferibili agli articoli 8, 8-bis e 9 dal totale di tutte le operazioni effettuate. Il risultato utile è il rapporto che mostra se la soglia del 25% è superata.
- Allineare dichiarazione e supporti. Vanno messi a confronto dichiarazione annuale, registri IVA, fatture e riepiloghi che consentono di leggere sia l’eccedenza sia le operazioni incluse nel rapporto. È un metodo di controllo documentale dello Studio, non un elenco di ulteriori obblighi fissati dalle norme citate.
- Definire il percorso della richiesta. Solo dopo i primi tre passaggi si verifica se l’importo richiesto supera 30.000 euro e se ricorrono le condizioni che incidono su visto, dichiarazione sostitutiva o garanzia.
Per un approfondimento su un diverso presupposto di rimborso, collegato agli investimenti, può essere utile leggere le condizioni del rimborso IVA annuale per beni ammortizzabili: quel caso riguarda l’IVA riferibile agli acquisti o alle importazioni indicati dalla norma e non sostituisce il controllo sulle operazioni non imponibili.
Quali adempimenti cambiano il percorso
La richiesta di rimborso annuale è fatta in sede di dichiarazione annuale. L’articolo 38-bis stabilisce che i rimborsi previsti dall’articolo 30 sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Il testo precisa però che, quando supera quindici giorni, non si computa il periodo tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna: il termine normativo non equivale quindi a una promessa individuale di incasso.
Per i rimborsi superiori a 30.000 euro, fatto salvo il comma 4, la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito deve recare il visto di conformità oppure la sottoscrizione alternativa prevista dalla norma; deve inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni soggettive elencate al comma 3. La dichiarazione riguarda, tra l’altro, il patrimonio netto, che non deve essere diminuito oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta; la consistenza degli immobili, che non deve essersi ridotta oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione; e l’attività, che non deve essere cessata né ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami compresi nelle risultanze contabili. La stessa disposizione richiede anche, per le società di capitali non quotate, il controllo sulle cessioni di azioni o quote oltre il 50% nell’anno precedente e l’esecuzione dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi.
La garanzia prevista dal comma 5 è invece richiesta, per rimborsi superiori a 30.000 euro, nei casi del comma 4. Tra questi figurano i soggetti con attività d’impresa da meno di due anni, con l’eccezione delle start-up innovative indicate dalla norma; le dichiarazioni o istanze prive di visto o sottoscrizione alternativa, oppure della dichiarazione sostitutiva; e il rimborso dell’eccedenza alla cessazione dell’attività. Rilevano anche gli avvisi di accertamento o rettifica notificati nei due anni antecedenti la richiesta, ma non qualunque avviso: per ciascun anno deve emergere una differenza superiore al 10% se gli importi dichiarati non superano 150.000 euro, al 5% se superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro, oppure all’1% o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
Quando coinvolgere lo studio
Conviene coinvolgere il professionista quando il rapporto tra operazioni non imponibili e totale delle operazioni è vicino alla soglia, quando la classificazione delle vendite non coincide con i riepiloghi disponibili oppure quando l’importo della richiesta impone di distinguere il percorso ordinario da quello con garanzia. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può ricostruire il rapporto dell’articolo 30, confrontare l’eccedenza con la dichiarazione annuale e individuare gli adempimenti documentali pertinenti alla domanda di rimborso.
Per una prima valutazione senza impegno, descrivi la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili: dichiarazione annuale interessata, riepiloghi delle operazioni non imponibili, registri IVA e fatture utili alla ricostruzione. Dopo il contatto saranno concordate le modalità di trasmissione.
Richiedi una valutazione del caso ad Alessio Ferretti STP.
Fonti e riferimenti
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, Normattiva
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, Normattiva
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