Rimborso IVA e Certificazione credito di imposta
Il rimborso IVA annuale merita una valutazione quando dalla dichiarazione emerge un’eccedenza detraibile e l’impresa esercita esclusivamente o prevalentemente attività con operazioni soggette a IVA ad aliquote inferiori rispetto a quelle applicabili ad acquisti e importazioni. Il credito, da solo, non coincide con un rimborso: l’articolo 30 del D.P.R. 633/1972 consente anche di riportare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo.
La decisione concreta dipende quindi da un confronto riferito all’attività e al periodo della dichiarazione, non dalla sola presenza di fatture con aliquote differenti. Per questa specifica fattispecie, l’eccedenza detraibile deve inoltre essere di importo superiore a lire cinque milioni secondo il testo normativo acquisito e la richiesta va formulata all’atto della presentazione della dichiarazione.
In sintesi
- Un’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere riportata in detrazione oppure chiesta a rimborso nelle ipotesi previste dall’articolo 30.
- Nel caso delle aliquote diverse, conta che l’attività sia esercitata esclusivamente o prevalentemente con operazioni attive soggette a IVA inferiore rispetto a acquisti e importazioni.
- Il confronto comprende anche le operazioni richiamate dall’articolo 17, commi quinto, sesto e settimo, e dall’articolo 17-ter.
- La condizione dell’importo superiore a lire cinque milioni appartiene alle fattispecie di rimborso del secondo comma dell’articolo 30; in questa sede non viene convertita in un valore diverso.
- Per i rimborsi superiori a 30.000 euro, l’articolo 38-bis collega il percorso a visto o sottoscrizione alternativa e dichiarazione sostitutiva, salvo i casi disciplinati dal comma 4.
Quale confronto fare tra aliquote su vendite, acquisti e importazioni
La verifica parte dalla domanda corretta: le operazioni che l’impresa effettua nel periodo sono soggette a IVA con aliquote inferiori rispetto all’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni? L’articolo 30 non richiede di isolare una singola vendita o un singolo acquisto, ma qualifica l’attività esercitata come esclusivamente o prevalentemente caratterizzata da quel rapporto.
Occorre quindi ricostruire, per il periodo della dichiarazione, le operazioni attive soggette a imposta, le aliquote applicate, l’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni e le operazioni che la norma impone di computare ai sensi dell’articolo 17, commi quinto, sesto e settimo, e dell’articolo 17-ter. Il risultato del confronto va poi collegato all’eccedenza detraibile che risulta dalla dichiarazione annuale.
Se questi dati mostrano la prevalenza o l’esclusività richiesta dalla norma e l’eccedenza supera l’importo letterale indicato dall’articolo 30, il rimborso annuale può essere chiesto, in tutto o in parte, nella dichiarazione. Se emergono soltanto aliquote differenti su alcuni documenti, ma il confronto non qualifica l’attività nei termini previsti, la fattispecie delle aliquote diverse non è dimostrata da quei soli documenti.
La cessazione dell’attività è invece un presupposto autonomo espressamente previsto dalla regola generale dell’articolo 30. Non va confuso con il confronto tra aliquote, né usato per completare un requisito che manca nel caso ordinario.
Caso tipo: dal credito al punto decisivo
Una società presenta un credito IVA nella dichiarazione annuale e osserva che alcune vendite sono assoggettate a un’aliquota inferiore rispetto a quella presente nelle fatture di acquisto. Il caso tipo non descrive un risultato reale: mostra il passaggio che consente di decidere quale strada esaminare.
- Dato iniziale: si identifica l’attività svolta nel periodo e si separano operazioni attive, acquisti e importazioni soggetti a IVA.
- Confronto rilevante: si verifica se le operazioni attive a aliquota inferiore caratterizzano l’attività esclusivamente o prevalentemente, includendo le operazioni che l’articolo 30 richiama espressamente.
- Snodo della dichiarazione: si accerta che l’eccedenza detraibile risulti dalla dichiarazione annuale e si mantiene distinta la condizione di importo prevista dalla disposizione.
- Esito operativo: se il confronto sostiene il presupposto, si valuta la richiesta annuale; se non lo sostiene, il credito non viene per questo trasformato in rimborso e resta rilevante l’alternativa della detrazione nell’anno successivo.
Il fatto che può cambiare la conclusione è la ricostruzione completa delle operazioni del periodo: un documento omesso tra quelli che incidono sul confronto può modificare la qualificazione dell’attività. Per un diverso presupposto, come le vendite non imponibili, è utile distinguere il relativo percorso di rimborso IVA annuale per vendite non imponibili.
Dichiarazione, garanzia e condizioni che cambiano il percorso
La richiesta annuale è disciplinata dall’articolo 38-bis: i rimborsi dell’articolo 30 sono eseguiti su richiesta formulata nella dichiarazione annuale. La norma indica un termine di esecuzione di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione; il periodo tra la richiesta di documenti e la loro consegna non è computato per gli interessi quando supera quindici giorni. Questa previsione non consente di anticipare il momento effettivo di incasso nel singolo caso.
Per importi superiori a 30.000 euro, salvo quanto previsto dal comma 4, la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito richiede il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e una dichiarazione sostitutiva. Quest’ultima attesta, tra l’altro, che il patrimonio netto non è diminuito oltre il 40 per cento rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta; separatamente, che la consistenza degli immobili non si è ridotta oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione; e che l’attività non è cessata né ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami compresi nelle risultanze contabili. La stessa dichiarazione riguarda inoltre la cessione di azioni o quote oltre il 50 per cento, nell’anno precedente, per le società di capitali non quotate, e l’esecuzione dei versamenti contributivi e assicurativi.
La garanzia non è prevista per ogni rimborso. Per importi superiori a 30.000 euro, il comma 4 la richiede nei casi tassativi, fra cui l’attività d’impresa esercitata da meno di due anni, con l’eccezione delle start-up innovative indicate dalla norma, oppure la mancanza di visto, sottoscrizione alternativa o dichiarazione sostitutiva nelle ipotesi del comma 3. Rilevano anche gli avvisi di accertamento o rettifica notificati nei due anni antecedenti la richiesta, ma solo quando, per ciascun anno, la differenza supera le soglie fissate dalla norma: 10 per cento fino a 150.000 euro di importi dichiarati, 5 per cento oltre tale importo e fino a 1.500.000 euro, 1 per cento o comunque 150.000 euro oltre 1.500.000 euro. La conseguenza operativa è verificare il singolo percorso prima di predisporre la richiesta, senza trattare qualunque accertamento come causa automatica di garanzia.
Questa analisi riguarda il rimborso annuale. L’articolo 38-bis disciplina anche rimborsi riferiti a periodi inferiori all’anno nelle ipotesi da esso indicate; le regole qui esposte non vengono estese indistintamente a rimborsi infrannuali o a IVA estera.
Quando coinvolgere lo studio
È opportuno coinvolgere il professionista quando il credito esiste ma non è chiaro se il rapporto tra operazioni attive, acquisti e importazioni soddisfi il requisito dell’attività esclusivamente o prevalentemente a aliquota inferiore, oppure quando l’importo della richiesta apre il tema di visto, dichiarazione sostitutiva o garanzia.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può ricostruire il confronto documentale tra operazioni attive, acquisti, importazioni ed eccedenza dichiarativa, individuando quale presupposto dell’articolo 30 sia concretamente da esaminare e quali elementi dell’articolo 38-bis incidano sul percorso. Nel contatto è utile descrivere situazione e urgenza, indicare esercizio e attività interessata e fornire un elenco dei documenti disponibili, come dichiarazione annuale, registri IVA, fatture e prospetti delle operazioni rilevanti; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.
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