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AGENZIA DELLE ENTRATE

Sport dilettantistico: i chiarimenti fiscali della circolare 7/E del 2026

Circolare 7/E 2026: chiarimenti fiscali per ASD e SSD su statuti, compensi sportivi, rimborsi, IRAP, IVA e legge 398/1991.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, chiarisce alcuni punti fiscali rilevanti per associazioni e società sportive dilettantistiche, volontari, lavoratori sportivi ed enti eroganti. Il documento non introduce una disciplina autonoma: interpreta il quadro applicabile dopo il riordino previsto dal d.lgs. n. 36 del 2021 e affronta, tra gli altri, statuti delle SSD, soglie dei compensi, IRAP, IVA e proventi del regime della legge n. 398 del 1991.

Per amministratori e responsabili finanziari, il punto pratico è distinguere le fattispecie: l’agevolazione dipende da requisiti, natura del rapporto, limiti e condizioni indicati dalla norma. Un commercialista può ricostruire il caso concreto, verificare statuto, flussi di pagamento e documentazione prima di assumere decisioni fiscali o applicare un trattamento IVA.

In sintesi

  • Le SSD che vogliono applicare le agevolazioni dell’articolo 148, comma 3, del TUIR devono integrare le clausole previste dalla riforma sportiva con quelle richieste dalla norma fiscale.
  • I rimborsi forfetari dei volontari, entro 400 euro mensili, non formano reddito, ma concorrono alla verifica della soglia annua di 15.000 euro per il lavoro sportivo dilettantistico.
  • L’esclusione fiscale fino a 15.000 euro riguarda i compensi di lavoro sportivo dilettantistico indipendentemente dalla categoria reddituale, senza cambiarne la natura.
  • Ai fini IRAP, la circolare include anche le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali nel perimetro dei compensi inferiori a 85.000 euro.
  • Le prestazioni sportive esenti IVA possono accedere alla dispensa dagli adempimenti prevista per le operazioni esenti; la cessione del contratto di un atleta a una società professionistica resta invece una prestazione di servizi rilevante IVA.

Statuto delle SSD e agevolazioni fiscali

La prima risposta riguarda le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative. Il d.lgs. n. 36 del 2021 consente, per tali enti, forme di lucratività attenuata: in determinate condizioni può essere destinata una quota inferiore al 50 per cento degli utili o degli avanzi e può essere rimborsato il capitale versato entro i limiti di legge.

Questo assetto civilistico non equivale, da solo, ai requisiti fiscali dell’articolo 148, comma 3, del TUIR e dell’articolo 4, quarto comma, del decreto IVA. Per fruire delle relative agevolazioni, la circolare precisa che le SSD devono integrare le clausole statutarie previste dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 36 del 2021 con quelle del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR. La verifica non riguarda quindi soltanto la denominazione dell’ente o l’iscrizione sportiva, ma il testo statutario e le condizioni delle attività rese.

La circolare ricorda inoltre che i chiarimenti sull’articolo 4 del decreto IVA si riferiscono alla versione attualmente vigente; la fonte segnala modifiche applicabili dal 1° gennaio 2036 e la trasfusione di alcune disposizioni in testi unici dal 1° gennaio 2027. Perciò, chi sta aggiornando statuti o procedure non dovrebbe sovrapporre regole vigenti e decorrenze future.

Compensi, rimborsi e IRAP: le soglie da leggere insieme

Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare conferma che i compensi non costituiscono base imponibile fiscale fino al limite complessivo annuo di 15.000 euro. L’esclusione opera sulla base imponibile e non modifica la categoria reddituale del rapporto: può quindi interessare anche remunerazioni corrisposte nell’ambito di lavoro subordinato, mentre l’eventuale eccedenza segue le regole ordinarie della categoria di reddito di appartenenza.

Un chiarimento particolarmente operativo riguarda i volontari. I rimborsi forfetari, se erogati alle condizioni previste dall’articolo 29 del d.lgs. n. 36 del 2021, hanno un limite complessivo di 400 euro mensili e richiedono deliberazioni dell’ente sulle spese e attività interessate. L’ente deve inoltre comunicare nel RASD nominativi e importi entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni.

Pur non concorrendo al reddito del volontario entro quel limite, tali rimborsi rilevano per il superamento della soglia fiscale annua di 15.000 euro. Se la soglia è già stata superata, o viene superata sommando il rimborso, l’eccedenza assume rilevanza reddituale secondo il rapporto esistente con l’ente erogante. La circolare richiama anche l’autocertificazione del lavoratore sportivo sull’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare: è un documento centrale per applicare correttamente il trattamento al pagamento.

Sul versante IRAP, l’Agenzia ritiene che i compensi per collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali rientrino nella disposizione che esclude dalla base imponibile i singoli compensi inferiori a 85.000 euro annui. Il chiarimento è riferito alle co.co.co. nell’area del dilettantismo e non autorizza estensioni automatiche a rapporti diversi.

IVA: esenzione sportiva, dispensa e cessione dell’atleta

La circolare affronta due casi distinti. Le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza scopo di lucro alle persone che praticano sport o educazione fisica, possono essere esenti IVA alle condizioni richiamate dalla fonte. Per ragioni logico-sistematiche, i soggetti che effettuano queste operazioni esenti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto IVA, ferma restando la gestione ordinaria delle eventuali operazioni imponibili.

Diverso è il trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da ASD o SSD a una società professionistica. L’Agenzia esclude che tale operazione sia una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva ai fini dell’esenzione: la qualifica come prestazione di servizi rilevante IVA. La distinzione incide direttamente su fatturazione, registrazioni e corretta qualificazione del corrispettivo.

Proventi connessi e raccolte fondi nel regime 398

L’ultima risposta considera l’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, modificato dal decreto-legge n. 38 del 2026 e in vigore dal 23 maggio 2026. Per ASD e SSD nelle forme indicate dall’articolo 6 del d.lgs. n. 36 del 2021, che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, non concorrono al reddito imponibile i proventi di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli della raccolta pubblica di fondi alle condizioni previste.

La fonte individua anche due limiti: non più di due eventi l’anno e importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro. La verifica riguarda insieme opzione per il regime, natura dell’iniziativa, numero degli eventi e importi: la sola provenienza sportiva del soggetto non risolve il trattamento fiscale.

Cosa verificare ora

La decisione interessata è la corretta gestione di statuto, compensi, rimborsi, operazioni IVA e iniziative commerciali dell’ente. Prima di modificare lo statuto o di impostare nuovi pagamenti, e poi prima della liquidazione IVA o della chiusura dei conteggi annuali, è opportuno coinvolgere uno studio di commercialisti per una lettura coordinata del caso.

  • Statuto vigente, eventuali delibere su volontariato e rimborsi forfetari.
  • Contratti e qualificazione dei rapporti di lavoro sportivo o amministrativo-gestionale.
  • Autocertificazioni dei compensi già percepiti e dettaglio di rimborsi e somme pagate nell’anno solare.
  • Documenti delle operazioni IVA, comprese eventuali cessioni di contratti di atleti.
  • Prospetto degli eventi e delle raccolte fondi, con opzione per il regime della legge n. 398 del 1991.

Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. può esaminare questi documenti, verificare il trattamento sostenibile e individuare gli adempimenti coerenti con la fattispecie. Per una prima valutazione documentale, è possibile contattare lo studio.

Approfondisci anche: Approfondisci: Fatture, F24 e responsabilità fiscali: presidiare gli adempimenti di impresa e professionisti.

Fonti e riferimenti

Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E del 7 agosto 2026.

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