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AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito IRES del consolidato: niente integrativa per passare da rimborso a cessione

Risposta Agenzia Entrate 147/2026: esclusa l’integrativa per variare un credito IRES da rimborso a cessione infragruppo. Regole, cautele e checklist.

Il problema operativo: quando la scelta sul credito non è più solo un dato contabile

La risposta a interpello n. 147/2026 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 16 luglio 2026, riguarda un tema molto concreto per i gruppi fiscali: la possibilità di modificare, con una dichiarazione integrativa, la destinazione di un credito IRES già indicato a rimborso, trasformandolo in credito ceduto infragruppo.

La risposta dell’Amministrazione è negativa. Secondo l’Agenzia, la dichiarazione integrativa non può essere utilizzata al solo fine di cambiare una scelta di destinazione del credito da rimborso a cessione ai sensi dell’articolo 43-ter del d.P.R. n. 602/1973, quando non si sta correggendo un errore dichiarativo e quando la fattispecie non rientra nell’ipotesi espressamente regolata dall’articolo 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322/1998.

Per imprese, consolidanti fiscali e responsabili amministrativi il punto non è teorico: la destinazione del credito incide su cash flow, compensazioni, rapporti infragruppo, tracciabilità dichiarativa e difendibilità della posizione in caso di controllo. Quando gli importi sono rilevanti, la decisione va presa prima dell’invio della dichiarazione, con una lettura coordinata di dichiarativi, modelli, delibere interne e fabbisogni finanziari del gruppo.

I fatti dell’interpello n. 147/2026

Nel caso esaminato, la società istante agiva come consolidante del proprio gruppo fiscale. Dalla dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2024”, riferita al periodo d’imposta 2023 e presentata il 31 ottobre 2024, emergeva un’eccedenza IRES a credito pari a euro 2.729.533, indicata nel rigo CN 24.

Il 3 dicembre 2024 la società ha presentato una dichiarazione qualificata dall’Agenzia, nel testo della risposta, come “rectius, dichiarazione tardiva”. In tale modello una parte del credito, pari a euro 1.500.000, veniva indicata come ceduta ai sensi dell’articolo 43-ter del d.P.R. n. 602/1973, mentre il residuo di euro 1.229.533 veniva indicato a rimborso.

Successivamente, nel modello CNM 2025 relativo al periodo d’imposta 2024, presentato il 29 gennaio 2026, il credito residuo non veniva riportato perché destinato a rimborso. La società chiedeva quindi se fosse possibile presentare una seconda dichiarazione integrativa del modello CNM 2024 per variare la destinazione del residuo credito da rimborso a cessione infragruppo, con conseguente recepimento nel modello Redditi SC della cessionaria e successivo utilizzo in compensazione.

Il quadro normativo richiamato dall’agenzia

La risposta separa due piani: la correzione di errori od omissioni e il ripensamento sulla modalità di utilizzo dell’eccedenza. L’articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 consente di integrare le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta per correggere errori od omissioni, anche quando incidono su imponibile, debito d’imposta o credito.

Il comma 8-ter dello stesso articolo disciplina invece una fattispecie specifica: la modifica dell’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per scegliere la compensazione, a condizione che il rimborso non sia stato già erogato anche in parte e mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.

Secondo l’Agenzia, al di fuori delle ipotesi normativamente previste resta esclusa la possibilità di integrare la dichiarazione originaria. La prassi richiamata nella risposta, tra cui la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, la risposta a interpello n. 187 dell’8 aprile 2022 e la circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, conferma l’impostazione: l’integrativa serve a correggere errori od omissioni, non a modificare ex post scelte rivelatesi meno favorevoli, salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore.

Cosa cambia per consolidanti e gruppi fiscali

La risposta non introduce una nuova norma generale, ma chiarisce l’orientamento dell’Agenzia su una fattispecie precisa. La conseguenza operativa è rilevante: una scelta già espressa in dichiarazione sulla destinazione del credito non può essere trattata come una variabile modificabile liberamente tramite integrativa, se la modifica non corregge un errore e non rientra nella previsione specifica del passaggio da rimborso a compensazione.

Per un gruppo fiscale, questo significa che la pianificazione dell’eccedenza IRES deve essere documentata prima dell’invio del modello CNM. La valutazione dovrebbe includere fabbisogno di liquidità, debiti compensabili, eventuali cessioni infragruppo, coerenza con i modelli delle società coinvolte e tracciabilità delle decisioni. Sul piano della governance fiscale, il rischio non è solo la perdita di flessibilità, ma la costruzione di una posizione dichiarativa non sostenibile rispetto alla prassi dell’Amministrazione.

Il tema si collega anche alla gestione più ampia del rischio fiscale d’impresa. Per un presidio metodologico su controlli, atti e difendibilità può essere utile leggere l’approfondimento su governance del rischio esattoriale e accertamento. Per casi in cui crediti d’imposta e operazioni societarie si intrecciano, è pertinente anche l’analisi sul credito Transizione 4.0 tra scissione e continuità aziendale.

Checklist pratica prima di destinare un credito in dichiarazione

Prima di indicare un credito a rimborso, compensazione o cessione, è opportuno costruire una verifica documentale minima. Non sostituisce l’analisi del caso, ma riduce il rischio di scelte incoerenti o difficilmente correggibili.

  • Identificare il credito: natura del credito, periodo d’imposta, modello dichiarativo, rigo interessato e importo disponibile.
  • Distinguere errore e scelta: verificare se il problema riguarda un dato errato o una scelta di destinazione che si intende modificare dopo l’invio.
  • Controllare la fattispecie normativa: accertare se l’integrativa rientra nell’articolo 2, comma 8, oppure nella specifica ipotesi del comma 8-ter del d.P.R. n. 322/1998.
  • Verificare lo stato del rimborso: nel caso di passaggio da rimborso a compensazione, il comma 8-ter richiede che il rimborso non sia stato già erogato anche in parte.
  • Coordinare i modelli del gruppo: nel consolidato fiscale, la scelta della consolidante deve essere coerente con le dichiarazioni delle società coinvolte.
  • Documentare la decisione: conservare calcoli, prospetti, motivazioni finanziarie e controlli svolti prima della trasmissione.

Errore frequente: trattare l’integrativa come strumento di ripianificazione

Un errore frequente è considerare la dichiarazione integrativa come uno strumento generale per correggere qualsiasi scelta dichiarativa non più conveniente. La risposta n. 147/2026 richiama invece un principio più selettivo: l’integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni; il ripensamento sulla destinazione del credito richiede una base normativa specifica.

Un caso tipo può essere quello di una società consolidante che, dopo avere destinato un credito a rimborso, rileva nell’esercizio successivo un fabbisogno di compensazione maggiore del previsto o l’opportunità di trasferire il credito a una società del gruppo. In assenza di un errore originario documentabile, la modifica potrebbe non essere difendibile come semplice integrativa. La valutazione va quindi anticipata, non recuperata a posteriori.

In sintesi

  • La fonte è la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 147/2026, pubblicata il 16 luglio 2026.
  • Il caso riguarda un credito IRES del consolidato nazionale e mondiale, con importi indicati nella dichiarazione CNM.
  • L’Agenzia esclude l’integrativa al solo fine di variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo.
  • L’articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 riguarda la correzione di errori od omissioni.
  • Il comma 8-ter consente solo il passaggio da rimborso a compensazione, alle condizioni previste dalla norma.
  • La scelta sulla destinazione del credito deve essere presidiata prima dell’invio dichiarativo, soprattutto nei gruppi fiscali.

Quando serve una valutazione professionale

La risposta dell’Agenzia conferma che, nei casi di crediti rilevanti, consolidato fiscale e possibili cessioni infragruppo, la questione non può essere gestita solo come compilazione del modello. Occorre ordinare documenti, dichiarazioni trasmesse, prospetti del credito, posizione dei rimborsi, fabbisogni di compensazione e coerenza tra società del gruppo.

Il team di Commercialista.it può affiancare imprese, amministratori e responsabili fiscali con un metodo documentale: lettura del caso, verifica dei modelli, ricostruzione delle scelte già effettuate, valutazione del rischio operativo e individuazione della posizione più sostenibile e difendibile. Quando il tema coinvolge profili societari o contenziosi, il commercialista può coordinarsi con professionisti associati per una valutazione integrata.

Per sottoporre un caso concreto o preparare una prima analisi documentale, è possibile usare il canale contatti e recapiti del network, indicando periodo d’imposta, modello interessato, importo del credito, destinazione già indicata e obiettivo operativo.

Fonti istituzionali da verificare

  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 147/2026 del 16 luglio 2026.
  • Articolo 2, commi 8 e 8-ter, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
  • Articolo 43-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
  • Articolo 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per i termini dell’azione di accertamento richiamati nella risposta.
  • Prassi citata dall’Agenzia: circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 e risposta a interpello n. 187 dell’8 aprile 2022.

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Andrea Dicanto

Consulente tecnico e autore di approfondimenti su innovazione, organizzazione e strumenti digitali per imprese e professionisti.

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