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AGENZIA DELLE ENTRATE

Pensione di sicurezza sociale tedesca: quando la quota esente non si tassa in Italia

Risposta n. 164/2026: pensione di sicurezza sociale tedesca e quota esente certificata in Germania. Condizioni e verifiche per la dichiarazione italiana.

Per la pensione di sicurezza sociale tedesca corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia, la quota che l’ufficio fiscale di Neubrandenburg certifica come esente in Germania non concorre alla base imponibile italiana, ma solo nella fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate: il beneficiario deve essere stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento in Italia. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 164/2026, pubblicata il 24 agosto 2026.

Non si tratta quindi di un’esenzione automatica dell’intera pensione tedesca né di una regola estendibile senza verifiche a ogni trattamento estero. L’imposizione resta esclusiva in Italia per il caso descritto, ma l’imposta può colpire soltanto l’ammontare che sarebbe imponibile secondo la disciplina tedesca; la quota esente attestata dalla certificazione non entra nel reddito pensionistico fiscalmente rilevante in Italia.

In sintesi

  • La risposta riguarda una pensione di sicurezza sociale tedesca erogata a un residente italiano con cittadinanza italiana.
  • Nel caso esaminato, la tassazione è attribuita esclusivamente all’Italia.
  • La base imponibile italiana non comprende la quota che la competente autorità tedesca certifica come esente in Germania.
  • La condizione indicata dall’Agenzia è la precedente residenza fiscale del beneficiario in Germania, prima del trasferimento in Italia.
  • La certificazione di Neubrandenburg è l’elemento documentale che individua la quota esente da considerare.

Il chiarimento dell’agenzia e il suo perimetro

L’Agenzia ricorda anzitutto che, secondo le regole interne italiane richiamate nella risposta, le pensioni percepite da soggetti residenti concorrono normalmente all’imposizione in Italia. Per i rapporti con la Germania, tuttavia, occorre applicare anche la Convenzione contro le doppie imposizioni e il relativo Protocollo.

La risposta distingue il regime della pensione di sicurezza sociale dalla regola generale sulle pensioni da lavoro dipendente privato. Nella situazione concreta, il beneficiario è residente in Italia e ha cittadinanza italiana: per questo la pensione è assoggettata a imposizione esclusiva in Italia. Se, inoltre, la persona era fiscalmente residente in Germania prima di spostare la residenza in Italia, il Protocollo consente di determinare l’imposta italiana soltanto sulla parte che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

L’accordo amichevole tra Italia e Germania richiamato dall’Agenzia, efficace dal 1° gennaio 2025, precisa questo criterio e prevede una certificazione a valenza unica rilasciata dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg ai pensionati residenti in Italia con cittadinanza italiana. Il documento indica la quota della pensione di sicurezza sociale esente secondo la normativa tedesca e può essere presentato alle autorità fiscali italiane.

La conseguenza pratica è puntuale: nella fattispecie considerata, la quota certificata come esente in Germania non concorre al reddito pensionistico imponibile italiano dell’anno interessato. L’eventuale differenza tra pensione annua lorda e quota certificata non è però un calcolo da applicare senza ricostruire correttamente le condizioni personali e il documento rilasciato dall’autorità tedesca.

La stessa risposta delimita il proprio valore. L’accertamento dell’effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non forma oggetto dell’interpello; l’Agenzia rende il parere assumendo come prospettati i fatti dichiarati dall’istante e lascia impregiudicati i poteri di verifica dell’ufficio competente. Anche la natura del trattamento pensionistico resta decisiva: nel precedente interpello l’Amministrazione aveva chiesto elementi sulla contribuzione obbligatoria, volontaria o su eventuali prestazioni garantite dallo Stato.

Cosa verificare ora

  • La decisione interessata: prima di predisporre o correggere la dichiarazione relativa alla pensione estera, va verificato se la posizione rientra effettivamente nel caso di pensione di sicurezza sociale descritto dalla risposta.
  • Residenza e cittadinanza: occorre ricostruire la residenza fiscale italiana attuale, la cittadinanza e l’eventuale precedente residenza fiscale in Germania, con decorrenza e durata documentabili.
  • La certificazione tedesca: è pertinente acquisire la certificazione dell’ufficio di Neubrandenburg con l’indicazione della quota esente, oltre alla documentazione sulla natura e sull’importo del trattamento pensionistico.
  • L’annualità: la verifica va riferita al periodo d’imposta cui si riferiscono pensione e certificazione, senza trasferire automaticamente dati di un anno ad altri anni.

Conviene coinvolgere lo studio prima dell’invio della dichiarazione o quando emergono dubbi sulla quota da indicare, sulla certificazione ricevuta o sulla ricostruzione della precedente residenza fiscale. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, verificando documenti, calcoli e impostazione fiscale sostenibile.

Per una prima valutazione, invia soltanto la situazione, l’urgenza e i documenti o le informazioni iniziali pertinenti, come la certificazione tedesca e i dati del trattamento pensionistico, tramite i recapiti dello studio.

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Fonti e riferimenti

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 164/2026, 24 agosto 2026.

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