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AGENZIA DELLE ENTRATE

Come si tassa il reddito di un dipendente della banca d’italia residente in francia?

Risposta n. 154/2026: tassazione del reddito di un dipendente della Banca d’Italia residente in Francia, lavoro in Italia e lavoro da remoto.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 154/2026 pubblicata il 6 agosto 2026, rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026. Nel caso esaminato, gli emolumenti corrisposti dalla Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia sono assoggettati alle disposizioni dell’articolo 15 della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, non all’articolo 19 relativo alle funzioni pubbliche.

La risposta distingue la quota di reddito maturata per l’attività svolta fisicamente in Italia, soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, dalla quota riferibile al lavoro svolto da remoto dalla Francia, indicata come imponibile esclusivamente in Francia. Il risultato dipende però dai fatti dichiarati nell’istanza, inclusa la residenza fiscale francese, e non costituisce una regola applicabile senza verifica a ogni rapporto transfrontaliero.

In sintesi

  • La risposta n. 154/2026 rettifica espressamente la risposta n. 132, pubblicata il 2 luglio 2026.
  • Nel caso analizzato, la Banca d’Italia non è ricondotta alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa ed ente locale rilevanti per l’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia.
  • Gli emolumenti considerati dall’Agenzia ricadono quindi nell’articolo 15 della Convenzione Italia-Francia.
  • Il regime dei lavoratori frontalieri richiede che il lavoratore si rechi, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la prestazione.
  • Per il dipendente del caso, i giorni lavorati in Italia generano tassazione concorrente in Italia e Francia; il lavoro remoto svolto dalla Francia è imponibile esclusivamente in Francia.

Cosa verificare ora

La decisione concreta riguarda la ricostruzione annuale delle giornate di lavoro svolte fisicamente in Italia e di quelle svolte dalla Francia, perché la risposta collega a tale luogo la ripartizione del reddito nel caso esaminato. Sono pertinenti il contratto di lavoro, i provvedimenti di assegnazione, l’attestazione di residenza fiscale, le buste paga, il calendario delle presenze, delle trasferte e del lavoro da remoto, oltre a una ricostruzione per periodo delle giornate prestate nei due Stati.

Un primo momento utile per contattare lo studio è prima della gestione delle ritenute o del conguaglio riferiti a un periodo con attività in entrambi i Paesi: l’analisi documentale può servire a ricostruire le giornate e l’impostazione da sottoporre ai soggetti coinvolti. Un secondo momento è prima della dichiarazione nel Paese di residenza o quando occorre riesaminare una ripartizione già utilizzata, soprattutto se la documentazione delle presenze e del lavoro a distanza non è ancora ordinata.

Lo studio può svolgere un’analisi fiscale documentale del caso, verificando la coerenza tra giornate, retribuzioni e impostazione adottata; alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base alle caratteristiche concrete. Per sottoporre la documentazione e richiedere una valutazione, è possibile contattare lo studio.

Che cosa chiarisce la risposta n. 154/2026

L’istanza riguardava un dipendente della Banca d’Italia che aveva dichiarato di avere trasferito la propria residenza fiscale in Francia e di lavorare presso una sede italiana dell’istituto, svolgendo parte dell’attività dalla Francia in collegamento da remoto. L’Agenzia precisa anzitutto che l’accertamento dell’effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello. Le conclusioni sono quindi formulate sulla base delle circostanze dichiarate dal contribuente e restano fermi i poteri di verifica degli uffici competenti.

Secondo l’Agenzia, la Banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico con autonomia e indipendenza, ma la sua particolare natura ne preclude la riconducibilità alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa ed ente locale cui l’articolo 19 della Convenzione collega la propria applicazione. Per gli stipendi erogati dalla Banca d’Italia si applica pertanto l’articolo 15, salvo che l’istituto sia espressamente citato, con menzione individuale, nella Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Il passaggio va letto nell’ambito della Convenzione Italia-Francia e dei fatti descritti nell’interpello. Per rapporti diversi, oppure quando mutano datore di lavoro, Stato di residenza, trattato applicabile o modalità effettive di lavoro, occorre esaminare separatamente la documentazione e il testo convenzionale pertinente.

Frontaliere e presenza quotidiana nel caso esaminato

L’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Francia prevede un regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza per i redditi di lavoro dipendente delle persone che abitano nella zona di frontiera di uno Stato e lavorano nella zona di frontiera dell’altro. Il Protocollo alla Convenzione individua le zone frontaliere nelle Regioni confinanti per l’Italia e nei Dipartimenti confinanti per la Francia.

La risposta richiama inoltre il requisito secondo cui il lavoratore deve recarsi, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per rendere la prestazione. Nel caso sottoposto all’Agenzia, l’istante aveva dichiarato di recarsi in Italia con cadenza settimanale, rientrando poi in Francia e svolgendo nei restanti giorni il lavoro da remoto dalla Francia, con cento giorni annui di lavoro agile. Sulla base di questi elementi, l’Agenzia afferma che il dipendente non rientra nella qualifica di lavoratore frontaliere nel senso considerato dalla Convenzione.

Per chi gestisce dati retributivi e presenze di personale con attività nei due Paesi, è quindi utile mantenere una documentazione coerente con il luogo effettivo della prestazione. Approfondisci gli adempimenti fiscali e la documentazione da presidiare.

La ripartizione del reddito tra Italia e francia

Una volta esclusa, nel caso concreto, la qualifica di lavoratore frontaliere, l’Agenzia applica l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione. La porzione di reddito maturata nei giorni in cui il contribuente lavora in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Francia, quale Stato di residenza, e in Italia, quale Stato della fonte. Per l’eventuale doppia imposizione, la risposta richiama il meccanismo previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione.

La quota riferibile all’attività svolta da remoto dalla Francia è invece assoggettata, secondo la risposta, a imposizione esclusiva in Francia. L’Agenzia non indica una percentuale fissa della retribuzione: nel caso esaminato la distinzione segue i giorni e il luogo di effettivo svolgimento dell’attività.

Prima di utilizzare una ripartizione per l’anno in corso o di rivedere quella adottata in un periodo precedente, è opportuno mettere a confronto le evidenze delle presenze con le buste paga e con la ricostruzione delle attività svolte nei due Stati. Questo controllo consente di individuare gli elementi che richiedono approfondimento professionale senza estendere automaticamente le conclusioni dell’interpello a fattispecie non coincidenti.

Fonti e riferimenti

Agenzia delle Entrate, risposta n. 154/2026, 6 agosto 2026.

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Andrea Dicanto

Consulente tecnico e autore di approfondimenti su innovazione, organizzazione e strumenti digitali per imprese e professionisti.

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