AGENZIA DELLE ENTRATE
Per le imprese agricole avicole che trasformano prodotti propri, il tema fiscale non si risolve con la sola qualifica di società agricola. Occorre verificare se la lavorazione sia davvero attività agricola connessa, se il prodotto proprio sia prevalente e se il bene rientri nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 richiamata dall'articolo 32 del TUIR.
La risposta a interpello n. 151/2026 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 23 luglio 2026, riguarda una società agricola che alleva avicoli e produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere. L'atto non introduce una regola generale per tutto il comparto, ma offre un criterio operativo utile per amministratori, responsabili fiscali e consulenti che devono documentare la fiscalità d'impresa applicata a singole linee produttive.
Il punto pratico è chiaro: il regime catastale può essere sostenuto solo se la posizione è ricostruibile con documenti, classificazione coerente e prova della prevalenza. Quando il prodotto si colloca fuori dalle voci richiamate dal decreto ministeriale, la risposta segnala il diverso perimetro dell'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
Il caso avicolo esaminato dall'agenzia entrate
L'istante è una società agricola che svolge allevamento avicolo e produzione di elaborati alimentari. Secondo quanto rappresentato nell'interpello, la carne proveniente dai propri allevamenti è prevalente; in misura non prevalente, la società acquista capi vivi da terzi, comunque macellati internamente.
I prodotti descritti sono crudi e pronti da cuocere. La carne avicola costituisce la componente principale, mentre ingredienti secondari acquistati da terzi, tra cui formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi, hanno funzione accessoria nella rappresentazione fornita dalla società.
L'impresa afferma inoltre che la manipolazione e trasformazione della carne avicola è limitata, viene svolta usando in prevalenza mezzi e strumenti normalmente impiegati nell'attività agricola principale e porta a un prodotto finale con la medesima natura intrinseca del prodotto agricolo originario. Su questa base chiede se i prodotti possano essere qualificati come derivanti da attività agricola connessa e se i relativi proventi possano essere tassati su base catastale.
Il perimetro normativo richiamato
L'Agenzia richiama l'articolo 2135 del codice civile, secondo cui sono attività connesse, tra le altre, quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento di animali, dalla coltivazione del fondo o dal bosco.
La risposta richiama anche la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002. Il requisito soggettivo richiede che l'attività connessa sia svolta dallo stesso imprenditore agricolo che esercita l'attività principale. Il requisito oggettivo richiede che i prodotti oggetto dell'attività provengano prevalentemente dall'attività agricola principale.
Sul piano fiscale, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR considera attività agricole produttive di reddito agrario le attività connesse previste dall'articolo 2135 del codice civile, anche se non svolte sul terreno, quando riguardano prodotti ottenuti prevalentemente dall'attività agricola principale e individuati con decreto ministeriale. Nel caso analizzato, il decreto richiamato è il decreto ministeriale 13 febbraio 2015.
La circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, citata nella risposta, ammette l'utilizzo di prodotti acquistati da terzi, purché non siano prevalenti rispetto ai prodotti propri. La verifica della prevalenza può richiedere un confronto quantitativo, quando i beni appartengono allo stesso comparto e alla stessa categoria, oppure il confronto tra valore normale dei prodotti propri e costo dei prodotti acquistati da terzi quando, nello stesso comparto, i beni hanno natura diversa.
Cosa cambia per l'impresa agricola avicola
La risposta distingue le lavorazioni riconducibili alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015. Alla voce produzione di carni e prodotti della loro macellazione, la tabella richiama i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0; quest'ultimo riguarda la lavorazione e conservazione di carne di volatili.
Nel caso esaminato, l'Agenzia afferma che, soddisfatto per quanto dichiarato dall'istante il requisito della prevalenza, per i prodotti riconducibili ai codici ATECO espressamente richiamati dal decreto ministeriale è applicabile il regime di determinazione catastale di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR. La prevalenza, però, non era oggetto del quesito e non è stata valutata in quella sede: restano impregiudicati i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Il confine più delicato riguarda il codice ATECO 10.13.0, relativo alla produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili. La tabella riporta solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le attività riconducibili al codice 10.13.0 ma diverse da quelle espressamente richiamate, la risposta indica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
Per l'impresa non basta quindi qualificare in modo unitario l'intera produzione. La verifica deve essere fatta per linea di prodotto, collegando ricette, schede tecniche, flussi di magazzino, fatture, provenienza delle materie prime e trattamento fiscale adottato. Sul presidio degli adempimenti ordinari può essere utile anche l'approfondimento su fatture, F24 e responsabilità fiscali.
In sintesi
- La risposta n. 151/2026 riguarda una società agricola avicola che produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere.
- La determinazione catastale richiede attività agricola connessa, prevalenza del prodotto proprio e riconducibilità ai beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015.
- Per i prodotti riconducibili ai codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0 richiamati dalla tabella, l'Agenzia ammette il regime dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR nel presupposto della prevalenza dichiarata.
- Per attività del codice ATECO 10.13.0 diverse da carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami, la risposta richiama l'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
- Il parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'istante e non esclude controlli successivi.
Scenario operativo: due linee nella stessa azienda
Una società agricola avicola può avere una linea di prodotti crudi pronti da cuocere composta principalmente da carne di volatili proveniente dai propri allevamenti e una seconda linea con prodotti a base di carne più elaborati. Applicare lo stesso regime fiscale a entrambe le linee può essere improprio se una sola è riconducibile alle voci della tabella ministeriale richiamate dall'Agenzia.
Nel primo caso, se la lavorazione è riconducibile alla lavorazione e conservazione di carne di volatili e la prevalenza del prodotto proprio è dimostrabile, l'impresa può valutare la coerenza con l'articolo 32 del TUIR. Nel secondo caso, se il prodotto rientra nel perimetro dei prodotti a base di carne di cui al codice 10.13.0 ma non nella specifica voce ammessa dalla tabella, la posizione catastale può non essere sostenibile secondo la risposta n. 151/2026.
La soluzione operativa è costruire una mappa fiscale delle produzioni: prodotto, materia prima propria, acquisti da terzi, ingredienti accessori, codice ATECO, voce della tabella ministeriale, regime applicato e documenti di supporto. Questa mappa rende più leggibile la scelta dichiarativa e separa fiscalità, contabilità e controllo operativo.
Checklist per la verifica documentale
- Soggetto che opera: verificare che l'attività connessa sia esercitata dal medesimo imprenditore agricolo che svolge l'allevamento.
- Origine della materia prima: distinguere carne prodotta internamente, capi acquistati da terzi e ingredienti secondari.
- Prevalenza: predisporre un prospetto coerente con i criteri richiamati dalla prassi, quantitativo oppure basato su valore normale e costo quando pertinente.
- Classificazione: verificare se il prodotto è riconducibile ai codici ATECO 10.11.0, 10.12.0 o al perimetro del codice 10.13.0 indicato nella risposta.
- Tabella ministeriale: controllare che bene o attività siano effettivamente compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.
- Tracciabilità: conservare fatture, registri, schede di produzione, distinte ingredienti, documenti di magazzino e riconciliazioni tra produzione propria e acquisti.
- Dichiarazione dei redditi: verificare che il regime applicato alle singole linee sia coerente con documenti e classificazione adottata.
Errori da evitare
Il primo errore è ritenere sufficiente la qualifica di società agricola. La risposta mostra che la qualifica soggettiva è solo una parte della verifica: servono anche prevalenza e inclusione del bene o dell'attività nella tabella rilevante ai fini dell'articolo 32 del TUIR.
Il secondo errore è trattare come accessorio qualsiasi ingrediente o prodotto acquistato da terzi. Nel caso esaminato, gli ingredienti secondari sono descritti dall'istante come accessori, ma la sostenibilità fiscale dipende dalla documentazione concreta e dalla coerenza tra fatture, quantità, schede prodotto e flussi di produzione.
Il terzo errore è confondere la lavorazione e conservazione della carne di volatili con ogni prodotto a base di carne. La risposta distingue espressamente il perimetro dei codici 10.11.0 e 10.12.0 dalla parte del codice 10.13.0 non richiamata dalla tabella, per la quale indica il regime forfetario del reddito d'impresa.
Fonti normative e di prassi
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 151/2026, pubblicata il 23 luglio 2026.
- Articolo 2135 del codice civile, sulle attività agricole e sulle attività connesse.
- Articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, sulla determinazione catastale dei redditi agrari per le attività agricole connesse.
- Decreto ministeriale 13 febbraio 2015, con tabella dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse richiamate dall'articolo 32 del TUIR.
- Articolo 56-bis, comma 2, del TUIR, richiamato nella risposta per le attività non comprese nella tabella ai fini dell'articolo 32.
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004, richiamate dalla risposta sui requisiti delle attività connesse e sulla verifica della prevalenza.
Prossimi passi operativi
Prima di confermare il trattamento fiscale delle lavorazioni avicole, l'impresa dovrebbe raccogliere schede prodotto, registri di allevamento e macellazione, fatture di acquisto, distinte ingredienti, prospetti di prevalenza, codici ATECO e dichiarazioni già presentate. Il team professionale collegato a Commercialista.it, con Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. come riferimento di studio quando coerente con il caso, può presidiare la lettura documentale e aiutare amministratori e responsabili fiscali a distinguere le linee valutabili nel perimetro del reddito agrario da quelle che richiedono una diversa qualificazione. In presenza di acquisti da terzi, prodotti misti, dubbi sulla tabella ministeriale o urgenze dichiarative, è opportuno richiedere una valutazione fiscale indicando documenti disponibili, periodo d'imposta interessato, urgenza e perimetro del caso da analizzare.
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