AGENZIA DELLE ENTRATE
La Risposta n. 139/2026 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 luglio 2026 nell'area Normativa e prassi, affronta un caso rilevante per fiscalità d'impresa, impresa e società: investimenti in beni strumentali materiali Transizione 4.0 effettuati nel 2021 e nel 2022, una fase di scioglimento giudiziale, l'affitto di rami d'azienda, l'interconnessione avvenuta nel 2025 e una successiva scissione.
Il punto operativo non è trasformare l'interpello in una regola generale per ogni crisi societaria. L'Agenzia si pronuncia sui fatti rappresentati dall'istante, assunti come veri in sede di interpello, e precisa che restano fermi gli ordinari poteri di controllo. Per amministratori, imprese e commercialisti, la questione va quindi letta con un presidio documentale: atti societari, continuità produttiva, cronologia tecnica dell'interconnessione e utilizzo in compensazione devono risultare coerenti.
Fatti esaminati dall'agenzia
La società istante aveva acquistato sei macchinari nuovi, indicati nella risposta come beni materiali rientranti nell'Allegato A alla legge n. 232/2016. I beni erano entrati in funzione nel biennio 2021-2022 dopo installazione e collaudo; l'interconnessione al sistema informatico è invece avvenuta nel maggio 2025.
Dopo gli investimenti, la società è stata interessata da dissidi tra soci. Il Tribunale ha disposto la dichiarazione giudiziale di scioglimento ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 3, del codice civile, per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea. La vicenda è poi proseguita con accordi tra i soci, revoca dello stato di liquidazione, affitto di due rami d'azienda a società di nuova costituzione e progetto di scissione.
L'affitto di ramo è dunque un passaggio della sequenza descritta, ma non deve essere confuso con un trasferimento automatico del credito. La conclusione dell'Agenzia sulla fruizione da parte di un soggetto diverso riguarda la società beneficiaria della scissione, nel presupposto che il credito sia compreso nel ramo d'azienda assegnato insieme ai beni agevolati.
Norme e prassi richiamate
La disciplina analizzata è quella dell'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020. Il comma 1052 esclude dall'agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali indicate dalla norma.
Per la fruizione del credito, la risposta richiama il comma 1059: il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo. Per i beni 4.0, la fruizione piena decorre dall'anno dell'avvenuta interconnessione; se l'interconnessione avviene dopo l'entrata in funzione, la fonte richiama la possibilità di iniziare a fruire del credito per la parte spettante ai beni ordinari, ove ne ricorrano i presupposti.
L'Agenzia richiama anche la circolare n. 9/E del 2021, la circolare n. 8/E del 2019, la risposta a interpello n. 34/2024 e la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025. Quest'ultima è citata nella risposta per il principio secondo cui non si ravvisa una preclusione quando il soggetto si trovi in una procedura di risanamento aziendale, a differenza delle situazioni con finalità liquidatoria.
Valutazioni dell'interpello
Sul primo quesito, l'Agenzia valorizza la finalità concreta della vicenda. Nel caso descritto, la dichiarazione giudiziale di scioglimento per stallo assembleare non è stata letta come procedura liquidatoria diretta alla chiusura dell'attività. La società aveva proseguito l'operatività, i soci avevano raggiunto un accordo e lo stato di liquidazione era stato revocato. Su questi presupposti, la maturazione del credito per gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 è stata ritenuta condivisibile.
Sul secondo quesito, l'Agenzia distingue il momento di effettuazione dell'investimento dal momento da cui è possibile fruire del beneficio. La tardiva interconnessione non è neutra: secondo la risposta a interpello n. 34/2024, non può dipendere da comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente. Deve essere collegata a condizioni oggettive, documentate e dimostrabili.
Nel caso esaminato, il ritardo è stato ricondotto alla separazione dei sistemi informatici dei rami aziendali, a verifiche tecniche, a inconvenienti emersi nel processo di interconnessione e a problemi di licenza software superati tra la fine di gennaio e la metà di febbraio 2025. Nei limiti dei fatti rappresentati, l'Agenzia ha ritenuto possibile fruire del credito dal momento dell'avvenuta interconnessione dei beni appartenenti al complesso aziendale.
Sul terzo quesito, la risposta afferma che la beneficiaria della scissione può fruire del credito maturato dalla scissa quando il credito è compreso nel ramo d'azienda assegnato, ramo che comprende anche gli investimenti agevolati. La conclusione vale nel caso esaminato anche a prescindere dal carattere non proporzionale dell'operazione di scissione.
Scenario operativo per impresa e società
Si immagini una società manifatturiera che abbia installato macchinari 4.0 prima di una fase di stallo tra soci. La produzione continua, ma gli assetti societari cambiano: interviene lo scioglimento giudiziale, poi la revoca, quindi l'affitto dei rami e una scissione destinata a separare definitivamente le attività.
In uno scenario simile, la domanda corretta non è se il credito sia salvo in ogni caso. Le verifiche sono più puntuali: gli investimenti sono stati effettuati nel periodo agevolabile? La fase societaria aveva finalità liquidatoria o risulta provata la continuità aziendale? L'interconnessione tardiva dipende da fatti tecnici documentabili? Il credito, i beni e il ramo d'azienda risultano coerentemente descritti nel progetto di scissione e nelle scritture contabili?
Per un presidio più ampio dei controlli fiscali d'impresa può essere utile leggere anche l'approfondimento sulla governance del rischio fiscale d'impresa, soprattutto quando agevolazioni, ristrutturazione aziendale e assetti societari si sovrappongono.
Checklist documentale
- Investimento: verificare ordini, consegne, installazione, collaudo, entrata in funzione e imputazione temporale.
- Beni 4.0: conservare perizie, attestazioni e documentazione tecnica coerente con i requisiti richiamati dalla disciplina.
- Continuità aziendale: raccogliere evidenze di produzione, fatturazione, contratti, personale, adempimenti e operatività del ramo.
- Vicenda societaria: distinguere scioglimento giudiziale per stallo, procedure liquidatorie e operazioni volte alla prosecuzione dell'attività.
- Interconnessione: documentare cronologia dei sistemi, separazione informatica, ticket tecnici, comunicazioni con fornitori e cause del ritardo.
- Scissione: controllare che progetto, allegati e scritture identifichino beni, credito e ramo assegnato alla beneficiaria.
- Compensazione: verificare decorrenza, quote annuali e coerenza dei modelli F24 con il fascicolo documentale.
Errori da evitare
Il primo errore è leggere la risposta come autorizzazione generalizzata alla conservazione del credito in qualsiasi fase di crisi o liquidazione. L'Agenzia ragiona sulla continuità aziendale, sulla revoca dello stato di liquidazione e sui fatti descritti dall'istante.
Il secondo errore è trattare l'interconnessione tardiva come un semplice rinvio amministrativo. La risposta richiama la necessità di condizioni oggettive documentate e dimostrabili. Il terzo errore è separare la fiscalità dall'operazione societaria: se beni, credito e ramo non sono ricostruibili negli atti, aumenta il rischio di contestazioni in fase di controllo.
In sintesi
- La Risposta n. 139/2026 riguarda un caso specifico di credito Transizione 4.0, scioglimento giudiziale, affitto di ramo, interconnessione nel 2025 e scissione.
- Nel caso esaminato, la continuità aziendale è centrale: la fase di scioglimento non è stata considerata una procedura liquidatoria di chiusura.
- L'interconnessione tardiva deve dipendere da condizioni oggettive, documentate e dimostrabili.
- La beneficiaria della scissione può fruire del credito se il credito è compreso nel ramo assegnato che include i beni agevolati.
- L'affitto di ramo, da solo, non va presentato come trasferimento automatico del credito.
Fonti normative e di prassi
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 139/2026, pubblicata il 10 luglio 2026.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 1051 a 1063.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegato A.
- Codice civile, articolo 2484, comma 1, n. 3.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 34 dell'8 febbraio 2024.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, richiamata nella risposta.
Prossimi passi operativi
Nei casi in cui credito Transizione 4.0, scissione, affitto di ramo e ristrutturazione aziendale si intrecciano, lo studio può presidiare la lettura coordinata di atti societari, documenti tecnici, cronologia dell'interconnessione e utilizzo in compensazione. La valutazione richiede metodo documentale e confronto tra fiscalità, impresa e società, senza esiti automatici. Per sottoporre il caso è possibile richiedere una valutazione indicando documenti disponibili, urgenza della compensazione e perimetro dell'operazione.
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