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Pianificazione Fiscale

Scissione societaria e debiti: quali responsabilità devono entrare nella decisione?

Scissione societaria e debiti: responsabilità solidale, passività senza destinazione e debiti tributari. Come impostare la valutazione del progetto.

Nella decisione di scissione devono entrare sia la destinazione di ogni debito sia le responsabilità che possono coinvolgere le altre società partecipanti. L’art. 2506-quater del Codice civile stabilisce che ciascuna società risponde solidalmente, entro il valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Quindi assegnare chiaramente una passività risolve la sua destinazione, ma non basta a escludere questa responsabilità.

Se invece la destinazione del debito non è desumibile dal progetto, opera la distinta regola dell’art. 2506-bis, che cambia secondo l’assegnazione totale o parziale del patrimonio. Per le responsabilità tributarie serve inoltre il confronto con l’art. 173 del TUIR: la decisione deve distinguere chi segue i procedimenti fiscali dalle società solidalmente responsabili.

In sintesi

  • Il progetto deve descrivere esattamente gli elementi patrimoniali assegnati: una passività senza destinazione desumibile attiva una specifica responsabilità solidale.
  • Per i debiti assegnati, l’art. 2506-quater riguarda quelli non soddisfatti dalla società cui fanno carico e collega la responsabilità al patrimonio netto effettivo assegnato o rimasto.
  • Nella scissione totale e in quella parziale cambiano i soggetti coinvolti nella responsabilità per passività di destinazione incerta.
  • La società designata nella scissione totale come destinataria dei procedimenti tributari non concentra su di sé tutte le responsabilità previste dall’art. 173, comma 13.
  • La valutazione deve tenere insieme passività, valori patrimoniali e ragioni economiche del riassetto, senza trasformare la scissione in una promessa di protezione assoluta.

Il primo discrimine è la destinazione del debito

L’art. 2506 del Codice civile distingue l’assegnazione dell’intero patrimonio a più società dall’assegnazione di una parte del patrimonio, possibile anche a una sola società. Questa distinzione incide direttamente sulla disciplina delle passività la cui destinazione non risulta dal progetto.

L’art. 2506-bis richiede l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna beneficiaria. Per leggere il progetto dal punto di vista dei debiti, la domanda concreta è: dalla descrizione si ricava a quale società fa carico quella determinata passività?

Se la destinazione non è desumibile, nell’assegnazione dell’intero patrimonio rispondono in solido le beneficiarie; nell’assegnazione parziale rispondono la scissa e le beneficiarie. La disposizione limita la responsabilità solidale al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria. Il limite così formulato riguarda le beneficiarie: non deve essere esteso indistintamente alla scissa.

Ne deriva una distinzione decisiva: una passività identificabile nel progetto e una passività di destinazione incerta non vanno trattate come situazioni equivalenti. Nel secondo caso, il primo risultato utile della revisione è rendere leggibile l’assegnazione, così da eliminare l’incertezza documentale. Resta poi da applicare la disciplina dei debiti non soddisfatti.

Debito assegnato e debito non soddisfatto sono due passaggi diversi

L’art. 2506-quater considera i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Per questi debiti ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto.

La lettura operativa comprende quindi due domande successive: a chi fa carico il debito? e quella società lo ha soddisfatto? La prima riguarda la destinazione della passività; la seconda è la condizione espressamente indicata dalla norma per la responsabilità solidale descritta.

Se, in una scissione parziale, il progetto lascia un debito alla scissa, quella previsione identifica la società cui esso fa carico. Se il debito resta insoddisfatto, entra nella valutazione la responsabilità prevista dall’art. 2506-quater, con il relativo limite patrimoniale. Il passaggio risolutivo è questo: l’assegnazione del debito e la responsabilità delle altre società rispondono a domande differenti.

Il valore da considerare è quello effettivo del patrimonio netto, non un importo scelto liberamente nel prospetto dei debiti. L’art. 2506-ter prevede che la relazione amministrativa indichi il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla scissa.

La stessa disposizione contempla però ipotesi in cui situazione patrimoniale e relazioni non sono richieste, tra cui la costituzione di nuove società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni, oltre agli ulteriori casi ed esoneri espressamente disciplinati. Perciò il metodo professionale consiste nel ricostruire il valore pertinente alla responsabilità, senza presentare ogni documento come obbligatorio in qualsiasi scissione.

Debiti tributari: chi segue i procedimenti e chi risponde

L’art. 173, comma 13, del D.P.R. 917/1986 disciplina i controlli, gli accertamenti e gli altri procedimenti relativi agli obblighi tributari cui si riferisce. Questi si svolgono nei confronti della scissa oppure, nella scissione totale, della società appositamente designata. Se manca la designazione, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto.

La designazione non esaurisce il quadro delle responsabilità. Lo stesso comma stabilisce che le altre beneficiarie sono responsabili in solido per imposte, sanzioni pecuniarie, interessi e ogni altro debito relativo a tali obblighi. Prevede inoltre che anche nei loro confronti possano essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.

Le società coobbligate possono partecipare ai procedimenti e prendere conoscenza dei relativi atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione. Sul piano organizzativo, questo rende utile concordare come le informazioni sui procedimenti saranno condivise tra le società interessate.

La conseguenza per la decisione è mantenere due analisi riconoscibili: quella civilistica sui debiti e sui limiti patrimoniali e quella tributaria sugli obblighi e sulle responsabilità fiscali pertinenti. Trasferire automaticamente al secondo prospetto il limite usato nel primo anticiperebbe una conclusione che richiede l’esame della disciplina fiscale applicabile.

Percorso diagnostico: tre controlli che cambiano la decisione

  1. Destinazione della passività. Confrontare l’elenco dei debiti con la descrizione contenuta nel progetto. Se la destinazione non è desumibile, distinguere assegnazione totale e parziale e individuare i soggetti indicati dall’art. 2506-bis. Il risultato è separare le passività assegnate da quelle ancora ambigue.
  2. Debiti insoddisfatti e patrimonio effettivo. Per ogni passività assegnata, collegare la società cui fa carico, il suo stato di soddisfacimento e il patrimonio netto effettivo delle società interessate. Il risultato è riconoscere dove interviene la regola dell’art. 2506-quater, senza confondere il valore patrimoniale con l’importo del debito.
  3. Posizioni tributarie e interlocutore dei procedimenti. Distinguere i debiti fiscali dalle altre passività; nella scissione totale, leggere la designazione contenuta nell’atto e identificare le altre beneficiarie interessate dalla solidarietà del comma 13. Il risultato è una rappresentazione separata della gestione dei procedimenti e dell’esposizione tributaria.

Una revisione che chiarisce soltanto il destinatario del debito risolve il primo passaggio. Per completare la decisione servono anche gli altri due: lo stato di soddisfacimento e la natura tributaria della passività possono cambiare la conseguenza operativa.

Ragioni economiche e trattamento fiscale hanno funzioni diverse

L’art. 173, comma 1, del TUIR dispone che la scissione totale o parziale nelle società indicate non dia luogo a realizzo né a distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della scissa, comprese quelle relative a rimanenze e avviamento. Il comma 2 prevede inoltre che i beni ricevuti conservino l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Queste previsioni descrivono il trattamento dell’operazione. Il quadro delle responsabilità verso creditori e amministrazione finanziaria deriva invece dalle disposizioni esaminate sopra. Nel confronto economico, è quindi utile rappresentare separatamente il trattamento fiscale, i debiti da soddisfare e le risorse disponibili per farvi fronte.

L’art. 10-bis della L. 212/2000 definisce l’abuso del diritto attraverso operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Esclude dall’abusività le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, dirette al miglioramento strutturale o funzionale dell’attività.

Le ragioni economiche devono quindi spiegare la sostanza del riassetto. Per organizzare questo passaggio è pertinente l’approfondimento sui documenti utili a motivare le ragioni economiche di un riassetto societario.

Quando coinvolgere lo studio e quale analisi richiedere

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può prendere in carico l’analisi del progetto di scissione confrontando destinazione delle passività, valori patrimoniali e posizioni tributarie. Il lavoro serve a distinguere i debiti assegnati, le responsabilità solidali pertinenti e i punti ancora da chiarire prima della decisione.

Il momento utile per coinvolgere lo Studio è quando si sta definendo quali beni e debiti trasferire oppure quando il progetto è già predisposto ma una passività, il relativo valore patrimoniale o la gestione di un procedimento fiscale risultano incerti.

Per orientare il primo contatto, descrivi se la scissione è totale o parziale e in quale fase si trova, indica l’urgenza collegata alla decisione e il tipo di debito che genera il dubbio. Aggiungi un elenco dei documenti disponibili, come progetto, situazione patrimoniale, dettaglio delle passività ed eventuali atti tributari, senza allegarli nel primo contatto.

Descrivi questi elementi nel form di contatto dello Studio per una prima valutazione senza impegno; le modalità di trasmissione dei documenti saranno concordate dopo il contatto.

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