Pianificazione Fiscale
Il progetto di scissione deve permettere di identificare gli elementi patrimoniali assegnati a ciascuna società beneficiaria: l’art. 2506-bis del Codice civile richiede la loro esatta descrizione e l’indicazione dell’eventuale conguaglio in denaro. La risposta operativa è quindi confrontare ogni attribuzione prevista con le poste effettivamente comprese nel patrimonio, distinguendo ciò che viene assegnato da ciò che resta alla scissa.
Se la destinazione di un’attività non è desumibile dal progetto, cambia il risultato: nella scissione dell’intero patrimonio l’elemento viene ripartito tra le beneficiarie secondo il criterio proporzionale previsto dalla norma; nella scissione parziale rimane alla trasferente. Per le passività senza destinazione opera invece una responsabilità solidale. La prima decisione è dunque distinguere un’attribuzione ricostruibile dal progetto da un’omissione effettiva, precisando se la scissione riguarda tutto il patrimonio o soltanto una parte.
In sintesi
- Il progetto redatto dall’organo amministrativo deve descrivere esattamente gli elementi patrimoniali assegnati a ciascuna beneficiaria.
- Un’attività senza destinazione desumibile resta alla scissa nella scissione parziale; nella totale segue il criterio proporzionale dell’art. 2506-bis.
- Per le passività senza destinazione, la responsabilità solidale coinvolge soggetti diversi secondo che la scissione sia totale o parziale; per ciascuna beneficiaria è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito. Per i debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, ciascuna società risponde entro il valore effettivo del patrimonio netto ad essa attribuito o rimasto.
- Nella scissione con partecipazioni attribuite ai soci, il progetto deve esporre i criteri distributivi; l’attribuzione non proporzionale comporta specifiche previsioni per chi non approva.
- Il mancato realizzo di plusvalenze e minusvalenze previsto dall’art. 173 del TUIR va distinto dalla valutazione delle ragioni economiche e dell’abuso del diritto.
Che cosa deve essere riconoscibile nel progetto
L’art. 2506 distingue l’assegnazione dell’intero patrimonio a più società dall’assegnazione di una parte del patrimonio, possibile anche a una sola società. Questa distinzione definisce il perimetro iniziale: quali elementi escono dalla scissa e, nella scissione parziale, quali rimangono.
L’art. 2506-bis richiede i dati indicati nell’art. 2501-ter, primo comma, del Codice civile e, inoltre, l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali e dell’eventuale conguaglio. Sul piano professionale, un prospetto di raccordo può associare a ogni elemento una descrizione identificativa, il riferimento contabile e la società destinataria. È un metodo per rendere controllabile l’assegnazione, distinto dal contenuto imposto dalla legge.
La destinazione dei beni e quella delle partecipazioni sono due informazioni diverse. Il progetto deve indicare anche i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle beneficiarie. Se l’attribuzione ai soci è non proporzionale rispetto alla partecipazione originaria, deve prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni, con corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso, indicando i soggetti obbligati all’acquisto.
Per lo scorporo mediante costituzione di nuove società, quando tutte le azioni o quote sono assegnate alla sola scissa, l’art. 2506-bis prevede un contenuto speciale: sono esclusi i dati dell’art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), 5) e 7), e gli altri contenuti incompatibili con tale assegnazione.
Che cosa succede se una destinazione non si ricostruisce
Per un elemento dell’attivo non attribuibile dal progetto, nella scissione totale la ripartizione avviene in proporzione alla quota di patrimonio netto assegnata a ciascuna beneficiaria, valutata ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Questo è il parametro indicato dall’art. 2506-bis: nel descriverlo va mantenuto il riferimento alla valutazione prevista dalla disposizione.
Nella scissione parziale, invece, quell’elemento rimane alla società trasferente. La conseguenza dipende dall’impossibilità di desumere la destinazione dal progetto, non dalla sola assenza del nome del bene in un elenco: il controllo riguarda il contenuto complessivo con cui l’assegnazione è descritta.
Per gli elementi del passivo senza destinazione desumibile, nella scissione totale rispondono in solido le beneficiarie; nella parziale rispondono la scissa e le beneficiarie. Per questa fattispecie, l’art. 2506-bis limita la responsabilità solidale di ciascuna beneficiaria al valore effettivo del patrimonio netto attribuitole.
È distinto il caso dell’art. 2506-quater: ciascuna società risponde solidalmente, entro il valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Una destinazione espressa e un debito non soddisfatto richiedono quindi una lettura diversa dalla passività senza destinazione. L’approfondimento su scissione societaria, debiti e responsabilità sviluppa questo passaggio della decisione.
Percorso diagnostico: dalla posta patrimoniale alla decisione
- Definire il perimetro dell’assegnazione. Confrontare la forma di scissione descritta nel progetto con il patrimonio che si intende trasferire. Il risultato del controllo è la distinzione tra intero patrimonio e assegnazione parziale. È questa informazione a cambiare la destinazione suppletiva delle attività non attribuibili; una generica intenzione di separare due attività aziendali non sostituisce la ricostruzione del perimetro.
- Risolvere una destinazione dubbia. Si ipotizzi una scissione parziale e un credito identificato nella contabilità, la cui destinazione non sia desumibile da alcuna previsione del progetto. In queste condizioni il credito resta alla scissa. Se l’intenzione organizzativa era assegnarlo alla beneficiaria, la decisione operativa è rendere esplicita l’attribuzione nella stesura del progetto. La conclusione cambierebbe se una previsione già presente consentisse di ricostruirne la destinazione, oppure se si trattasse di scissione totale.
- Tenere distinti valore e destinazione. Confrontare l’elenco degli elementi assegnati con i valori patrimoniali e con i criteri distributivi esposti nella relazione, quando prevista. Una differenza di descrizione richiede di chiarire quali elementi siano inclusi; una differenza di valore richiede di ricostruire il criterio valutativo. Il risultato professionale è un raccordo che segnala separatamente attribuzioni chiare, attribuzioni dubbie e differenze da spiegare, senza trattare ogni scostamento come un’omissione del progetto.
Come si collegano progetto, relazione e attuazione
L’art. 2506-ter prevede la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa secondo gli artt. 2501-quater e 2501-quinquies del Codice civile. La relazione deve illustrare i criteri di distribuzione delle partecipazioni e indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla scissa.
La stessa disposizione contempla esoneri precisi. La situazione patrimoniale dell’art. 2501-quater e le relazioni degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies non sono richieste nella scissione mediante nuove società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni, oppure nello scorporo mediante nuove società con tutte le partecipazioni assegnate alla sola scissa. È inoltre previsto l’esonero dai documenti dei precedenti commi con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto nelle società partecipanti.
Per l’attuazione, l’art. 2506-quater collega l’effetto della scissione all’ultima iscrizione dell’atto nei registri delle imprese delle beneficiarie. Può essere stabilita una data successiva, salvo il caso di costituzione di società nuove. Il raccordo operativo dovrebbe quindi identificare anche il momento al quale si riferisce la ricostruzione delle poste.
Che cosa chiarisce la disciplina fiscale
L’art. 173, comma 1, del D.P.R. 917/1986 stabilisce che la scissione totale o parziale in società preesistenti o nuove non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della scissa, comprese rimanenze e avviamento. Il vantaggio descritto dalla disposizione riguarda questo specifico effetto dell’operazione. Una stima della convenienza deve poi distinguere tale trattamento dai costi del riassetto e dagli obiettivi organizzativi perseguiti.
Le ragioni economiche vanno collegate agli effetti concreti della separazione patrimoniale. L’art. 10-bis della L. 212/2000 qualifica come abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Esclude dall’abusività le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, dirette al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.
Il confronto professionale consiste nel collegare l’obiettivo dichiarato agli elementi effettivamente assegnati: quali risorse vengono separate e quale assetto operativo ne dovrebbe derivare. Questo rende valutabile la coerenza del riassetto senza anticiparne un esito fiscale favorevole.
Quando coinvolgere lo studio e quali informazioni descrivere
È utile coinvolgere lo studio durante la definizione delle attribuzioni, soprattutto quando una posta potrebbe restare alla scissa contro l’intenzione degli amministratori o quando progetto e relazione rappresentano diversamente il patrimonio.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può prendere in carico la verifica del progetto di scissione, confrontando attribuzioni previste, dati contabili e ragioni organizzative. Il lavoro può chiarire quali destinazioni siano ricostruibili e quali punti richiedano una precisazione, a supporto della decisione sul caso concreto.
Nel primo contatto descrivi la situazione, indicando se la scissione è totale o parziale e a quale fase si trova; segnala l’urgenza e la posta dubbia, se già individuata. Elenca i documenti disponibili, come bozza del progetto, dati patrimoniali e relazione, senza allegarli nel form.
Richiedi una prima valutazione senza impegno con il form di contatto dello studio; le modalità di trasmissione dei documenti saranno concordate dopo il contatto.
Fonti e riferimenti
- Codice civile, art. 2506 — Forme di scissione.
- Codice civile, art. 2506-bis — Progetto di scissione.
- Codice civile, art. 2506-ter — Norme applicabili.
- Codice civile, art. 2506-quater — Effetti della scissione.
- D.P.R. 917/1986, art. 173 — Scissione di società.
- L. 212/2000, art. 10-bis — Abuso del diritto o elusione fiscale.
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