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Pianificazione Fiscale

Riorganizzare il gruppo: holding, conferimento o scissione?

Come scegliere tra holding, conferimento e scissione: confronto operativo su struttura, partecipazioni, azienda, patrimonio e ragioni economiche del riassetto.

La scelta non è tra tre etichette equivalenti. La holding descrive l’assetto in cui collocare partecipazioni; il conferimento trasferisce un’azienda o partecipazioni secondo presupposti diversi; la scissione assegna tutto o parte del patrimonio di una società a una o più beneficiarie. La decisione parte quindi dall’oggetto del riassetto, dal risultato societario desiderato e dalla posizione dei soci, non dall’idea di ottenere un effetto fiscale predeterminato.

In concreto, una holding può essere il punto di arrivo se serve concentrare partecipazioni; il conferimento è l’alternativa da esaminare quando si trasferisce uno specifico compendio; la scissione è lo strumento da considerare quando occorre ripartire patrimonio e assetto societario. Le condizioni cambiano però con il tipo di bene, i valori fiscalmente riconosciuti, il controllo, il progetto societario e le ragioni economiche dell’operazione.

In sintesi

  • Costituire o utilizzare una holding non stabilisce da solo il trattamento del riassetto: rilevano attività effettiva e partecipazioni detenute.
  • Il conferimento d’azienda e quello di partecipazioni seguono disposizioni differenti e non possono essere trattati come la stessa operazione.
  • Per le partecipazioni, controllo e incremento del controllo sono dati decisivi nel confronto con l’art. 177 TUIR.
  • La scissione attribuisce patrimonio a beneficiarie e richiede un progetto che identifichi gli elementi assegnati.
  • Un riassetto va letto nel suo insieme: ragioni extrafiscali non marginali e coerenza organizzativa rendono comprensibile la sostanza dell’operazione.

Quale problema risolve ciascuna alternativa

Holding. La holding non è un regime unitario né una scorciatoia fiscale. L’art. 162-bis TUIR qualifica, ai fini indicati dalla norma, le società di partecipazione non finanziaria facendo riferimento ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Perciò, prima di usarla come architettura del gruppo, occorre ricostruire quali partecipazioni verrebbero detenute e quale attività risulterebbe effettivamente prevalente. Questo accertamento definisce il perimetro del confronto, ma non decide da solo se trasferire partecipazioni, azienda o patrimonio.

Conferimento. La prima distinzione risolutiva è l’oggetto. Per il conferimento d’azienda, l’art. 176 TUIR disciplina i conferimenti effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali: il conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda e il conferitario subentra nelle posizioni relative agli elementi attivi e passivi, con il prospetto di riconciliazione previsto dalla norma. Qui la domanda operativa è se il perimetro trasferito sia davvero un’azienda e se soggetti e territorialità corrispondano alla fattispecie.

Se invece l’oggetto sono partecipazioni, la verifica cambia. L’art. 177, comma 2, TUIR prende in considerazione i conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, oppure incrementa la percentuale di controllo. L’art. 2359 definisce, tra l’altro, come controllata la società nella quale un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Il passaggio risolutivo è quindi misurare diritti di voto e assetto prima e dopo l’operazione, oltre a identificare conferente, conferitaria e partecipazione conferita. Non è corretto trasferire automaticamente al conferimento di partecipazioni la disciplina prevista per l’azienda.

Scissione. La scissione risponde a un problema diverso: il codice civile consente a una società di assegnare l’intero patrimonio a più società, oppure parte del patrimonio anche a una sola società, attribuendo le relative azioni o quote ai soci. Può quindi essere pertinente quando il progetto richiede la separazione di patrimoni, attività o rami organizzativi dentro una nuova configurazione societaria. Non è una variante semplificata del conferimento: richiede di definire scissa, beneficiarie, patrimonio assegnato e assetto dei soci.

Matrice decisionale: alternative a confronto

  • Holding: segnale favorevole è l’esigenza di collocare partecipazioni in un assetto di gruppo. Il dato da confrontare è la natura delle partecipate e l’attività esercitata in via esclusiva o prevalente. La conseguenza operativa è definire prima la funzione della holding e poi scegliere l’atto con cui costruirla.
  • Conferimento d’azienda: segnale favorevole è l’esistenza di un compendio aziendale da trasferire. Il rischio è qualificare come azienda un insieme di elementi che non corrisponde all’oggetto dell’operazione programmata. La conseguenza è confrontare perimetro trasferito, valori fiscalmente riconosciuti e dati dichiarativi richiesti dall’art. 176.
  • Conferimento di partecipazioni: segnale favorevole è un progetto che riguarda quote o azioni e un rapporto di controllo da ricostruire. Il punto critico è che percentuali e voti possono modificare l’applicazione della disciplina. La conseguenza è ricostruire cap table, diritti di voto e patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.
  • Scissione: segnale favorevole è la necessità di attribuire una parte o tutto il patrimonio a una o più beneficiarie. Il rischio operativo è un progetto che non renda esatta la destinazione degli elementi patrimoniali. La conseguenza è predisporre un progetto di scissione con gli elementi assegnati e i criteri di distribuzione delle azioni o quote.

La disciplina fiscale della scissione stabilisce che la scissione totale o parziale in società preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della scissa. La regola va letta insieme alle disposizioni applicabili alla fattispecie: data di efficacia, valori fiscalmente riconosciuti, riserve, perdite e altre posizioni soggettive non si ricavano dalla sola scelta di usare una scissione.

Ragioni economiche e sostanza del riassetto

L’art. 10-bis della L. 212/2000 qualifica come abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La stessa disposizione precisa che non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche organizzative o gestionali, dirette al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

Per il gruppo, questo significa rendere leggibile il nesso tra problema iniziale e soluzione: ad esempio, quali partecipazioni si intendono concentrare, quale patrimonio separare, quali funzioni societarie cambiano e perché la sequenza degli atti realizza quel risultato. La libertà di scelta tra operazioni con diverso carico fiscale resta prevista dalla norma, ma non sostituisce la verifica dei presupposti della singola operazione. Per un approfondimento mirato sulla documentazione delle ragioni del riassetto, può essere utile l’articolo su quali documenti preparare per motivare holding, conferimento o scissione.

Quando portare il progetto allo studio

È utile coinvolgere lo studio prima che siano fissati passaggi societari difficili da riallineare, in particolare quando non è chiaro se l’oggetto sia azienda, partecipazione o patrimonio da assegnare, oppure quando il controllo cambia per effetto del conferimento. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può svolgere il confronto documentale tra struttura iniziale, obiettivo del gruppo, alternativa societaria e dati necessari per inquadrare il caso concreto.

Per orientare il primo esame, descrivi la situazione attuale del gruppo, l’urgenza della decisione e l’elenco dei documenti disponibili: visure e statuti, organigramma o prospetto delle partecipazioni e dei diritti di voto, ultimi bilanci, situazione patrimoniale e bozza degli atti già predisposti. Non occorre trasmettere documenti riservati nel primo contatto: le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.

Per una prima valutazione senza impegno, contatta Alessio Ferretti STP indicando situazione, urgenza ed elenco dei documenti disponibili.

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