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L’ingresso di una nuova società cambia il perimetro del gruppo IVA?

Nuova società e Gruppo IVA: requisiti, presunzione dei vincoli, dichiarazione e decorrenza dell’ingresso, effetti sulle operazioni e credito precedente.

Sì, l’ingresso di una nuova società può cambiare il perimetro del Gruppo IVA, ma la costituzione o l’acquisizione non determina da sola una partecipazione immediata. Occorre che la società sia un soggetto passivo stabilito in Italia, ammesso alla partecipazione, e che ricorrano congiuntamente il vincolo finanziario, il vincolo economico e il vincolo organizzativo. La verifica deve considerare anche la presunzione legale degli ultimi due vincoli prevista dall’articolo 70-ter del D.P.R. 633/1972.

Per un Gruppo IVA già operativo, nelle variazioni disciplinate dall’articolo 70-quater, comma 5, la partecipazione decorre dall’anno successivo all’instaurazione dei vincoli e la dichiarazione va presentata entro novanta giorni. I dati decisivi sono quindi i requisiti della società, la struttura e la data del controllo, i rapporti economici e organizzativi e la decorrenza applicabile.

In sintesi

  • La costituzione della società e l’ingresso effettivo nel Gruppo IVA sono eventi distinti.
  • I tre vincoli devono ricorrere congiuntamente: in presenza del vincolo finanziario del comma 1, quelli economico e organizzativo sono presunti, salva la disciplina dell’interpello.
  • Nelle variazioni previste dall’articolo 70-quater, comma 5, l’ingresso opera dall’anno successivo; la dichiarazione va presentata entro novanta giorni dall’instaurazione dei vincoli.
  • Il trattamento delle operazioni tra partecipanti dipende dal perimetro effettivo e dalla decorrenza della partecipazione.
  • L’eccedenza IVA precedente all’ingresso segue una regola specifica, con un’eccezione collegata ai versamenti riferiti allo stesso anno.

L’errore da correggere: trattare la nuova società come già partecipante

Il segnale di urgenza è concreto: l’amministrazione sta classificando come interne al Gruppo IVA le operazioni della nuova società dalla data dell’atto costitutivo o dell’acquisizione. Occorre distinguere l’evento societario dalla sussistenza dei requisiti e dalla decorrenza fiscale della partecipazione.

L’articolo 70-bis ammette i soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano attività d’impresa, arte o professione. Esclude sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, soggetti con azienda sottoposta al sequestro giudiziario indicato dalla norma, soggetti sottoposti alle procedure concorsuali richiamate e soggetti in liquidazione ordinaria. In presenza di più aziende, rileva anche il sequestro di una sola.

Questa selezione precede l’impostazione dei flussi. Ai sensi dell’articolo 70-decies, l’opzione esercitata da un soggetto privo dei requisiti dell’articolo 70-bis è priva di effetti limitatamente a quel soggetto. Il perimetro del Gruppo IVA va dunque ricostruito attraverso questi requisiti, senza ricavarlo dal solo organigramma societario.

Quali vincoli incidono sul nuovo perimetro

Vincolo finanziario. Nella fattispecie dell’articolo 70-ter, comma 1, rileva il controllo diretto o indiretto previsto dall’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente. Il controllo può intercorrere tra i soggetti oppure derivare dal medesimo controllante. In quest’ultimo caso, il controllante deve risiedere in Italia o in uno Stato con un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

La presunzione cambia il modo di leggere gli altri due vincoli. Salvo quanto previsto dal comma 5, quando sussiste il vincolo finanziario disciplinato dal comma 1, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e quello organizzativo. L’insussistenza può essere dimostrata mediante l’interpello previsto dalla norma. Distinguere i tre vincoli serve quindi a qualificare correttamente il caso, tenendo conto della presunzione e della procedura per superarla.

Vincolo economico. Tra le forme di cooperazione considerate dall’articolo 70-ter figurano lo svolgimento di un’attività principale dello stesso genere e le attività complementari o interdipendenti. Per collegare il criterio alla nuova società, il confronto riguarda attività effettive e rapporti tra imprese. L’approfondimento sul vincolo economico e sulla ricostruzione dei rapporti tra società sviluppa questo passaggio.

Vincolo organizzativo. Rileva il coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali, anche quando sia svolto da un altro soggetto. Deleghe, attribuzioni decisionali e modalità di direzione comune sono elementi utili alla ricostruzione professionale. Il contributo sul vincolo organizzativo e sulla documentazione della direzione comune approfondisce questi aspetti.

Il comma 6 contiene una previsione distinta per le partecipazioni acquisite negli interventi di recupero dei crediti o nelle conversioni dei crediti richiamate dalla disposizione: il vincolo economico è considerato insussistente e, per dimostrarne la sussistenza, è prevista un’istanza di interpello.

Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, descrivi la situazione, l’urgenza e un elenco dei documenti disponibili, senza allegare documenti personali o riservati.

Quando cambiano perimetro e opzione

Alla costituzione del Gruppo IVA, l’articolo 70-quater richiede l’opzione di tutti i soggetti ammessi per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli. Il rappresentante presenta telematicamente la dichiarazione, sottoscritta anche dagli altri partecipanti, con identificativi, attestazione dei vincoli, attività e ulteriori indicazioni previste dal comma 2. L’opzione non consente quindi di selezionare liberamente soltanto alcune società tra quelle che devono partecipare.

Per l’opzione iniziale, la presentazione dal 1º gennaio al 30 settembre produce effetti dall’anno successivo; quella dal 1º ottobre al 31 dicembre dal secondo anno successivo. Queste finestre vanno distinte dalle variazioni durante la validità dell’opzione.

Il comma 5 riguarda l’instaurazione dei vincoli economico e organizzativo verso soggetti precedentemente esclusi ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, oppure l’instaurazione del vincolo finanziario verso soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali mancava al momento dell’opzione. Per questi casi dispone la partecipazione dall’anno successivo e la dichiarazione entro novanta giorni dall’instaurazione dei vincoli.

L’omessa inclusione comporta le conseguenze richiamate dal comma 1: recupero dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito e cessazione del Gruppo dall’anno successivo a quello dell’accertamento, salvo che i soggetti interessati esercitino l’opzione per parteciparvi. Il rischio riguarda dunque anche la mancata inclusione di una società che avrebbe dovuto entrare.

Quali effetti cambiano nei flussi e nel credito precedente

Dalla partecipazione effettiva, l’articolo 70-quinquies distingue tre situazioni: le operazioni tra partecipanti allo stesso Gruppo IVA non sono considerate cessioni o prestazioni agli effetti degli articoli 2 e 3; quelle effettuate da un partecipante verso un esterno si considerano effettuate dal Gruppo; gli acquisti del partecipante da un esterno si considerano effettuati nei confronti del Gruppo.

Il raccordo operativo consiste nell’associare ogni operazione al perimetro applicabile nel relativo momento, prima di impostare fatturazione e flussi contabili. La disciplina contiene inoltre regole specifiche per i rapporti con sedi e stabili organizzazioni estere: la comune appartenenza societaria non consente di assimilarli ai rapporti interni fra partecipanti.

Per il credito precedente, l’articolo 70-sexies considera l’eccedenza detraibile della dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione. La regola è il mancato trasferimento al Gruppo, con possibilità di rimborso anche senza le condizioni dell’articolo 30 oppure di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Il primo periodo non si applica alla parte dell’eccedenza pari ai versamenti IVA riferiti a quel precedente anno. Il passaggio risolutivo è quindi confrontare eccedenza dichiarata e versamenti riferiti allo stesso anno, distinguendo la quota interessata dall’eccezione. La valutazione economica richiede di esaminare separatamente trattamento delle operazioni e gestione del credito, senza anticipare una convenienza.

Percorso di correzione: separare le date e riallineare i flussi

  1. Ricostruire il presupposto. Affiancare all’atto costitutivo o di acquisizione la catena di controllo e le relative date. Verificare requisiti soggettivi, rapporti economici e coordinamento organizzativo, considerando la presunzione legale e gli eventuali interpelli.
  2. Individuare la decorrenza. Separare opzione iniziale e variazione del Gruppo già operativo. Nelle fattispecie dell’articolo 70-quater, comma 5, collegare all’instaurazione dei vincoli sia l’anno di ingresso sia il termine della dichiarazione.
  3. Confrontare le operazioni con il perimetro corretto. Individuare i flussi trattati come interni prima della partecipazione effettiva e sottoporli all’esame professionale per definire gli interventi pertinenti. Esaminare separatamente il credito precedente.

Caso ipotetico: una società acquisita viene trattata amministrativamente come partecipante fin dall’acquisizione. Si assume che abbia i requisiti soggettivi e che, durante la validità dell’opzione, si instauri il vincolo finanziario nella fattispecie del comma 5, con gli altri vincoli ricorrenti secondo la disciplina applicabile. La partecipazione decorre dall’anno successivo all’instaurazione. Le operazioni anteriori a tale decorrenza devono quindi essere riesaminate rispetto alla classificazione utilizzata. Se manca un requisito soggettivo, questa conclusione sull’ingresso non è applicabile.

Uscita della società e revoca seguono regole diverse

La revoca dell’opzione, disciplinata dall’articolo 70-novies, riguarda tutti i partecipanti ed è comunicata dal rappresentante con la dichiarazione sottoscritta anche dagli altri soggetti. Presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, opera dall’anno successivo; presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, dal secondo anno successivo.

L’uscita individuale segue invece l’articolo 70-decies. Il venir meno del vincolo finanziario determina cessazione dalla data dell’evento; il venir meno del vincolo economico od organizzativo riconosciuto secondo l’articolo 70-ter, comma 5, comporta cessazione dall’anno successivo al riconoscimento. Il rappresentante comunica le cessazioni previste dai commi 2 e 4 entro trenta giorni dall’evento. Se viene meno la pluralità dei partecipanti, cessa il Gruppo IVA.

Fonti e riferimenti

D.P.R. 633/1972, testi vigenti al 27 ottobre 2026: articolo 70-bis, requisiti soggettivi; articolo 70-ter, vincoli finanziario, economico e organizzativo; articolo 70-quater, costituzione, opzione e variazioni; articolo 70-quinquies, operazioni del Gruppo IVA; articolo 70-sexies, eccedenze creditorie precedenti; articolo 70-novies, opzioni e revoche; articolo 70-decies, esclusione e cessazione.

Quando affidare allo studio la variazione

Il momento per coinvolgere lo studio è prima di impostare l’opzione o modificare il perimetro. Se la nuova società è già stata trattata come partecipante, occorre includere nella valutazione le operazioni interessate e i relativi periodi.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, verificando partecipazioni, attività, rapporti organizzativi e flussi IVA, con il perimetro dell’incarico da concordare.

Per orientare il confronto, indica se il Gruppo è già operativo, la data della costituzione o acquisizione e l’urgenza legata a operazioni già trattate o dichiarazioni da predisporre. Elenca i documenti disponibili: organigramma societario, atti, deleghe, dichiarazioni del Gruppo, eventuali interpelli, prospetti delle operazioni e documentazione del credito precedente. Le modalità di trasmissione dei documenti saranno concordate dopo il contatto.

Compila il form per una prima valutazione senza impegno con Alessio Ferretti STP sull’ingresso della nuova società nel Gruppo IVA, descrivendo situazione, urgenza ed elenco dei documenti disponibili.

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