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Gruppo IVA: come verificare il vincolo finanziario nelle partecipazioni

Gruppo IVA e vincolo finanziario: come verificare partecipazioni, controllo, perimetro, vincoli economici e organizzativi, opzione e documenti utili.

Nel Gruppo IVA, il vincolo finanziario va verificato insieme al perimetro soggettivo e ai vincoli economico e organizzativo. Le partecipazioni sono quindi un punto di partenza, non un dato isolato: occorre individuare i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ricostruire il controllo previsto dalla legge e collegarlo alle attività e al coordinamento decisionale effettivi.

L’errore da correggere è far coincidere il Gruppo IVA con il gruppo societario. La disciplina richiede che i tre vincoli ricorrano congiuntamente e che l’opzione riguardi tutti i soggetti per i quali essi ricorrono. Prima di impostare l’opzione o valutare una variazione del perimetro, è quindi necessario esaminare partecipazioni, status dei soggetti, rapporti economici, assetto organizzativo e flussi IVA.

In sintesi

  • Il Gruppo IVA può comprendere soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano impresa, arte o professione, se ricorrono congiuntamente i tre vincoli previsti.
  • Il vincolo finanziario deriva dal controllo diretto o indiretto nei termini dell’articolo 70-ter, con una verifica riferita almeno al 1° luglio dell’anno solare precedente.
  • Il vincolo economico e il vincolo organizzativo hanno contenuto proprio, anche se la legge ne prevede una presunzione in presenza del vincolo finanziario.
  • L’opzione deve includere tutti i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli e la dichiarazione deve riportare le informazioni richieste dalla legge.
  • Le operazioni tra partecipanti, verso l’esterno e dall’esterno seguono regole distinte; anche le eccedenze IVA anteriori alla partecipazione richiedono una verifica separata.

Errore da correggere: la partecipazione non coincide con il perimetro del gruppo IVA

L’articolo 70-bis individua anzitutto il perimetro soggettivo: possono divenire un unico soggetto passivo i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione e per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli dell’articolo 70-ter.

La norma esclude dal Gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, oltre ai soggetti nelle ulteriori situazioni espressamente previste: sequestro giudiziario dell’azienda, procedura concorsuale richiamata dalla disposizione e liquidazione ordinaria. Questo non consente di trattare ogni collegamento estero come causa automatica di esclusione di un soggetto italiano: va invece distinta la posizione del soggetto passivo stabilito in Italia da quella della sede o stabile organizzazione situata all’estero.

Una partecipazione, anche rilevante, deve quindi essere letta insieme alla qualità del soggetto, al suo stabilimento nel territorio dello Stato e alla presenza degli altri vincoli. Per un quadro preliminare del perimetro, Approfondisci: consulta i requisiti da verificare prima dell’opzione per il Gruppo IVA.

Quando sussiste il vincolo finanziario

Il vincolo finanziario sussiste tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, esiste tra loro un rapporto di controllo diretto o indiretto. La medesima condizione ricorre quando tali soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto, purché quest’ultimo sia residente nel territorio dello Stato oppure in uno Stato con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

L’articolo 70-ter considera inoltre sussistente il vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti a un Gruppo Bancario indicato dalla norma. La verifica deve perciò ricostruire sia i rapporti di controllo tra i partecipanti potenziali sia l’eventuale controllante comune, senza confondere la presenza di un investitore estero con l’esclusione automatica del soggetto italiano controllato.

Vincolo economico e vincolo organizzativo: cosa cambia nella verifica

Il vincolo economico sussiste in presenza di almeno una forma di cooperazione economica prevista dall’articolo 70-ter: attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti. Non è una verifica sulle sole percentuali di possesso: riguarda il modo in cui le attività si collegano nel caso concreto.

Il vincolo organizzativo richiede invece un coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti interessati; il coordinamento può essere svolto anche da un altro soggetto. In presenza del vincolo finanziario, la legge presume sussistenti anche il vincolo economico e quello organizzativo, salvo quanto previsto per dimostrarne l’insussistenza mediante interpello.

La disciplina prevede inoltre una fattispecie specifica nella quale il vincolo economico è considerato insussistente: quella delle partecipazioni acquisite negli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nei termini indicati dalla norma. Fuori da tale fattispecie, non è corretto estendere questa conclusione ad altre acquisizioni partecipative.

Percorso di correzione per partecipazioni e perimetro

  1. Separare i soggetti potenzialmente partecipanti dalle posizioni escluse. La ricostruzione parte da soggetti passivi, stabilimento nel territorio dello Stato, attività esercitata e situazioni indicate dall’articolo 70-bis.
  2. Ricostruire il controllo nel tempo. Visure, statuti, libri soci, atti disponibili e date delle variazioni aiutano a verificare controllo diretto o indiretto, catena partecipativa e controllante comune rispetto al riferimento temporale previsto dall’articolo 70-ter.
  3. Collegare attività e decisioni ai due ulteriori vincoli. Descrizione delle attività, contratti, organigrammi, delibere e procure possono essere utili per esaminare cooperazione economica e coordinamento degli organi decisionali.
  4. Confrontare il perimetro con opzione e flussi. L’elenco dei partecipanti deve essere analizzato insieme alle operazioni tra soggetti interessati, alle operazioni con soggetti esterni e alle eccedenze IVA precedenti.

Opzione e variazioni del perimetro

Il Gruppo IVA è costituito mediante opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. La dichiarazione telematica è presentata dal rappresentante del gruppo e indica denominazione del Gruppo IVA, dati del rappresentante e dei partecipanti, attestazione dei vincoli, attività svolte, elezione di domicilio e sottoscrizioni richieste.

Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto dall’anno successivo; se è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, ha effetto dal secondo anno successivo. Permanendo i vincoli, l’opzione è vincolante per un triennio dall’anno di efficacia e successivamente si rinnova per ciascun anno, fino alla revoca prevista dalla disciplina.

Quando, durante la validità dell’opzione, si instaurano i vincoli economico e organizzativo verso soggetti precedentemente esclusi secondo la procedura indicata dall’articolo 70-ter, oppure si instaura il vincolo finanziario verso soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che non lo presentavano all’esercizio dell’opzione, tali soggetti partecipano dal successivo anno. La norma disciplina anche il termine di presentazione della dichiarazione e le conseguenze della mancata inclusione. Una modifica partecipativa è quindi un segnale di urgenza per riesaminare il perimetro effettivo.

Flussi IVA: partecipanti, soggetti esterni e perimetro verificato

Tra due partecipanti al medesimo Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono considerate cessioni o prestazioni agli effetti degli articoli 2 e 3 del decreto IVA. La regola presuppone che entrambi i soggetti partecipino allo stesso Gruppo IVA: per questo la mappa delle partecipazioni non può essere separata dalla verifica del perimetro.

Le cessioni e le prestazioni effettuate da un partecipante nei confronti di un soggetto che non fa parte del Gruppo si considerano effettuate dal Gruppo IVA. Viceversa, le cessioni e le prestazioni effettuate da un soggetto esterno nei confronti di un partecipante si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme IVA sono rispettivamente a carico e a favore del Gruppo IVA.

L’articolo 70-quinquies disciplina anche le operazioni tra una sede o stabile organizzazione partecipante e la propria sede o stabile organizzazione situata all’estero. Prima di organizzare fatturazione e flussi, è utile individuare con precisione chi partecipa al Gruppo e chi è soggetto esterno rispetto a esso.

Eccedenze IVA anteriori alla partecipazione

L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al Gruppo IVA. L’articolo 70-sexies prevede che possa essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni dell’articolo 30 del decreto IVA, oppure compensata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La disposizione non si applica alla parte dell’eccedenza detraibile di importo pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento al precedente anno. Perciò l’analisi delle eccedenze pregresse è distinta dalla ricostruzione del vincolo finanziario, ma va svolta prima di definire operativamente l’ingresso nel Gruppo IVA.

Quando coinvolgere lo studio

È opportuno richiedere una valutazione quando il controllo cambia, quando un soggetto potenzialmente incluso non compare nel perimetro, quando sono presenti sedi o stabili organizzazioni estere, oppure quando i flussi IVA sono già stati impostati senza una ricostruzione coordinata dei partecipanti. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, verificando partecipazioni, attività, rapporti organizzativi e flussi IVA.

Per la prima richiesta, attraverso il canale indicato dal form, è sufficiente trasmettere la situazione da esaminare, l’urgenza e i documenti iniziali pertinenti: organigramma e partecipazioni, date delle variazioni, visure o atti disponibili, attività svolte, assetto decisionale, contratti, prospetto dei flussi IVA ed eventuali eccedenze pregresse. Alcuni passaggi possono richiedere il coinvolgimento di un professionista abilitato in base al caso concreto.

FAQ sul vincolo finanziario nel gruppo IVA

Il solo controllo societario basta per formare un gruppo IVA?

No. Il controllo può integrare il vincolo finanziario alle condizioni dell’articolo 70-ter, mentre il Gruppo IVA richiede la ricorrenza congiunta dei vincoli finanziario, economico e organizzativo e il rispetto del perimetro soggettivo dell’articolo 70-bis.

Un controllante comune residente all’estero esclude i soggetti italiani?

La norma contempla il controllo comune da parte di un soggetto residente nel territorio dello Stato oppure in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Restano in ogni caso da verificare gli altri requisiti e il perimetro dei soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Quali documenti sono utili per la verifica iniziale?

Sono utili i documenti che permettono di ricostruire partecipazioni e date, attività svolte, coordinamento decisionale e flussi IVA. La documentazione va selezionata in funzione del caso concreto e trasmessa inizialmente solo nella misura necessaria.

Richiedi una verifica di partecipazioni, attività, rapporti organizzativi e flussi IVA prima dell’opzione o di una modifica del perimetro.

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