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Gruppo IVA: requisiti da verificare prima di esercitare l’opzione

Gruppo IVA: requisiti soggettivi, vincoli, opzione, operazioni interne ed eccedenze IVA da verificare prima della scelta.

Prima di esercitare l’opzione per il Gruppo IVA, occorre verificare che il perimetro sia composto da soggetti passivi ammessi e che tra loro ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dalla disciplina. Il controllo societario, da solo, non consente di trattare qualsiasi società del gruppo come partecipante: cambiano la decisione le partecipazioni effettive, le attività svolte, i rapporti di coordinamento e la posizione IVA di ciascun soggetto.

L’opzione non coincide con una generica scelta di gruppo né produce automaticamente convenienza o semplificazione. Incide infatti sulla qualificazione delle operazioni interne e di quelle con soggetti esterni, oltre a richiedere attenzione alle eccedenze IVA anteriori alla partecipazione. La valutazione va quindi svolta prima di impostare la dichiarazione e prima di modificare il perimetro.

In sintesi

  • Possono partecipare soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano impresa, arte o professione e presentano tutti e tre i vincoli richiesti.
  • Sedi e stabili organizzazioni estere, soggetti in liquidazione ordinaria e le ulteriori posizioni escluse dalla norma restano fuori dal perimetro.
  • Il vincolo finanziario non sostituisce la verifica delle attività economiche e del coordinamento organizzativo, pur operando la presunzione prevista dalla legge.
  • L’opzione coinvolge tutti i soggetti per i quali i vincoli ricorrono e richiede una dichiarazione telematica presentata dal rappresentante del gruppo.
  • Le operazioni tra partecipanti hanno una disciplina distinta da quelle effettuate verso o ricevute da soggetti esterni al Gruppo IVA.
  • L’eccedenza detraibile relativa all’anno precedente il primo anno di partecipazione non si trasferisce automaticamente al gruppo.

Il perimetro parte dai soggetti ammessi, non dalla sola struttura societaria

L’articolo 70-bis del D.P.R. 633/1972 individua il punto di partenza: possono divenire un unico soggetto passivo i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, purché ricorrano congiuntamente i vincoli dell’articolo 70-ter. La verifica non è quindi una ricognizione meramente formale delle società collegate o controllate.

Prima di includere una posizione nel Gruppo IVA, va accertato se il soggetto è stabilito in Italia e se rientra nell’ambito soggettivo della norma. Il medesimo articolo esclude, tra gli altri, sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario nelle condizioni indicate, soggetti sottoposti alla procedura concorsuale richiamata dalla disposizione e soggetti in liquidazione ordinaria. Queste esclusioni incidono direttamente sul perimetro e non possono essere superate dalla sola appartenenza a un assetto societario comune.

La conseguenza operativa è ordinare l’elenco dei soggetti potenzialmente coinvolti distinguendo, per ciascuno, stabilimento, attività esercitata e stato della posizione. Solo dopo questa prima delimitazione ha senso esaminare i legami tra i soggetti. Per inquadrare il metodo con cui le novità normative possono incidere sulle decisioni aziendali, approfondisci le verifiche da svolgere con il commercialista.

I tre vincoli da distinguere prima della decisione

Il vincolo finanziario è collegato al rapporto di controllo diretto o indiretto previsto dall’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, esistente almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, oppure al controllo diretto o indiretto da parte del medesimo soggetto alle condizioni territoriali previste dall’articolo 70-ter. Per i partecipanti a un Gruppo Bancario, la norma contempla inoltre una specifica ipotesi di sussistenza del vincolo finanziario.

Il vincolo economico richiede invece almeno una forma di cooperazione economica tra quelle individuate dalla norma: attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti. Non basta dunque affermare che le società appartengono allo stesso gruppo: occorre ricondurre le attività concrete a una delle forme previste.

Il vincolo organizzativo riguarda il coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali, anche quando sia svolto da un altro soggetto. È un profilo distinto dall’assetto partecipativo: l’analisi deve considerare come vengono assunte e coordinate le decisioni rilevanti nel caso concreto.

Quando ricorre il vincolo finanziario ordinario, la legge presume sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo, salvo la disciplina dell’interpello per dimostrarne l’insussistenza. L’articolo 70-ter prevede inoltre un caso in cui il vincolo economico è considerato insussistente in relazione a specifiche partecipazioni acquisite negli interventi di recupero di crediti o derivanti dalla conversione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria; per dimostrarne la sussistenza è prevista l’istanza di interpello indicata dalla norma. La presunzione non elimina quindi l’esigenza di verificare se il caso rientri nelle condizioni o nei limiti applicabili.

Effetti IVA da valutare insieme al perimetro

La scelta non va valutata soltanto guardando alla composizione del gruppo. L’articolo 70-quinquies stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fra soggetti partecipanti allo stesso Gruppo IVA non sono considerate cessioni o prestazioni agli effetti degli articoli 2 e 3. La regola opera però tra partecipanti effettivamente inclusi nello stesso perimetro verificato.

Le operazioni effettuate da un partecipante verso un soggetto esterno si considerano effettuate dal Gruppo IVA; allo stesso modo, le operazioni effettuate da un soggetto esterno nei confronti di un partecipante si considerano effettuate nei confronti del gruppo. Gli obblighi e i diritti IVA sono rispettivamente a carico e a favore del Gruppo IVA. Per questo l’analisi dei flussi non può fermarsi ai soli rapporti infragruppo: vanno distinti i rapporti tra partecipanti da quelli con clienti, fornitori e altri soggetti esterni.

La norma disciplina anche le operazioni tra una sede o stabile organizzazione partecipante e la propria sede o stabile organizzazione situata all’estero, qualificandole come operazioni tra il Gruppo IVA e un soggetto che non ne fa parte. È un profilo da esaminare separatamente quando esistono articolazioni estere, senza estendere la disciplina interna a soggetti esclusi dal perimetro.

Percorso diagnostico prima dell’opzione

  1. Ricostruire il perimetro: predisporre l’elenco dei soggetti passivi stabiliti in Italia, delle eventuali sedi o stabili organizzazioni estere e delle posizioni che potrebbero ricadere nelle esclusioni dell’articolo 70-bis.
  2. Documentare i vincoli: collegare partecipazioni e rapporti di controllo al vincolo finanziario; descrivere le attività per il vincolo economico; ricostruire organi decisionali, deleghe e coordinamento per il vincolo organizzativo.
  3. Mappare i flussi IVA: separare operazioni tra soggetti da includere, operazioni con esterni e rapporti con strutture estere, così da valutare gli effetti della qualificazione prevista dall’articolo 70-quinquies.
  4. Esaminare le eccedenze pregresse: verificare l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente il primo anno di partecipazione e la parte collegata ai versamenti IVA richiamata dall’articolo 70-sexies.

Questo percorso serve a decidere se esistono le condizioni per impostare l’opzione e quale perimetro dichiarare; non sostituisce i requisiti normativi con una valutazione di opportunità. Anche gli aggiornamenti IVA richiedono spesso una ricostruzione coordinata di operazioni e documenti: leggi anche i controlli da svolgere prima di una decisione IVA.

Opzione, variazioni del perimetro ed eccedenze anteriori

Il Gruppo IVA è costituito mediante un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli. La dichiarazione è presentata telematicamente dal rappresentante del gruppo e contiene, tra l’altro, denominazione, dati del rappresentante e dei partecipanti, attestazione dei vincoli, attività che saranno svolte, elezione di domicilio e sottoscrizioni previste. In base al periodo di presentazione della dichiarazione, l’articolo 70-quater disciplina la decorrenza dell’opzione.

Se uno o più soggetti per i quali ricorrono i vincoli non esercitano l’opzione, la norma prevede il recupero a carico del Gruppo IVA dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito e disciplina la cessazione, salvo l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti interessati. Durante la validità dell’opzione, l’instaurarsi dei vincoli nei confronti di ulteriori soggetti può comportarne la partecipazione secondo i tempi e la dichiarazione previsti dalla disposizione. La verifica del perimetro va quindi aggiornata quando cambiano partecipazioni, attività o rapporti organizzativi.

Le eccedenze creditorie antecedenti richiedono un controllo autonomo. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente il primo anno di partecipazione non si trasferisce al Gruppo IVA; la norma ne prevede il rimborso, anche in mancanza delle condizioni dell’articolo 30, oppure la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con il limite relativo alla parte di eccedenza pari ai versamenti IVA effettuati per quell’anno precedente. Non è quindi corretto trattare ogni credito pregresso come una posta automaticamente utilizzabile dal gruppo.

Quando coinvolgere il professionista

È opportuno coinvolgere il professionista prima di presentare l’opzione, quando il perimetro è in formazione o quando cambiano partecipazioni, attività, coordinamento decisionale o flussi IVA. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, ricostruendo partecipazioni, attività, rapporti organizzativi, flussi IVA ed eccedenze anteriori nel perimetro del servizio.

Per la valutazione iniziale è utile indicare la situazione societaria rilevante e l’urgenza della decisione, allegando soltanto documenti o informazioni pertinenti: assetto partecipativo, attività dei soggetti coinvolti, elementi sul coordinamento organizzativo, flussi IVA e dichiarazioni da cui emergano eventuali eccedenze. Il contatto è particolarmente utile prima di impostare l’opzione o di modificare il perimetro.

Richiedi ad Alessio Ferretti STP una verifica preventiva del caso prima di impostare l’opzione o modificare il perimetro del Gruppo IVA.

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