iva
Il vincolo organizzativo nel Gruppo IVA non si dimostra con la sola appartenenza a un gruppo societario né con una generica presenza di amministratori comuni. Il Gruppo IVA richiede un perimetro soggettivo verificato e la compresenza dei vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dalla disciplina. Per la direzione comune, il dato decisivo è l’esistenza di un coordinamento, di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali; partecipazioni, attività effettivamente svolte, assetti decisionali e flussi IVA possono cambiare la valutazione del singolo caso.
Occorre quindi ricostruire chi può partecipare, quale rapporto finanziario esiste, se vi sia cooperazione economica e come sono realmente assunte o coordinate le decisioni. L’opzione non coincide con il gruppo societario e non rende automaticamente conveniente o più semplice l’operatività IVA: produce effetti solo nel perimetro che risulta conforme alla disciplina.
In sintesi
- Possono formare un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano impresa, arte o professione e presentano congiuntamente i tre vincoli richiesti.
- Il vincolo organizzativo riguarda il coordinamento di diritto o di fatto tra gli organi decisionali, anche se svolto da un altro soggetto.
- Il vincolo finanziario può far presumere quelli economico e organizzativo, ma la presunzione non equivale a una valutazione indistinta di tutte le società del gruppo.
- L’opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti per cui ricorrono congiuntamente i vincoli; la dichiarazione attesta tali vincoli e identifica partecipanti e attività del Gruppo IVA.
- Le operazioni interne rilevano diversamente da quelle con soggetti esterni; anche eccedenze IVA anteriori alla partecipazione richiedono una verifica separata.
Che cosa significa direzione comune ai fini del vincolo organizzativo
L’articolo 70-ter considera presente il vincolo organizzativo quando vi sia coordinamento, in via di diritto secondo le disposizioni civilistiche richiamate dalla norma, oppure in via di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Il coordinamento può essere svolto anche da un soggetto diverso dai partecipanti. La norma non richiede quindi che ogni società abbia necessariamente i medesimi amministratori; richiede invece di valutare il concreto rapporto di coordinamento decisionale.
La documentazione della direzione comune serve a rendere verificabile questa circostanza. Nella pratica professionale, possono essere pertinenti gli statuti e gli assetti di governance, le delibere degli organi competenti, le deleghe, i poteri di firma, le procure, gli organigrammi, gli accordi che disciplinano funzioni comuni e le evidenze che mostrano come vengono indirizzate decisioni rilevanti. Non sono documenti che, isolatamente, trasformano un rapporto in vincolo organizzativo: vanno letti insieme al perimetro soggettivo, alle partecipazioni e alle attività.
La prima domanda non è dunque se esista una capogruppo, ma se il coordinamento riguardi gli organi decisionali dei soggetti che si intendono includere. Una direzione commerciale condivisa, un servizio amministrativo centralizzato o istruzioni operative ricorrenti possono essere elementi da esaminare, ma non sostituiscono la verifica del quadro normativo. Approfondisci il vincolo finanziario nelle partecipazioni, da valutare separatamente dal profilo organizzativo.
Il perimetro: tre vincoli distinti e soggetti ammessi
Il punto di partenza è l’articolo 70-bis: possono divenire un unico soggetto passivo i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, quando ricorrono congiuntamente i vincoli dell’articolo 70-ter. La regola non rende il Gruppo IVA disponibile per qualunque insieme di imprese controllate. Inoltre, la norma esclude dalla partecipazione, tra gli altri, sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, soggetti con azienda sottoposta a sequestro giudiziario, soggetti sottoposti alla procedura concorsuale indicata dalla disposizione e soggetti in liquidazione ordinaria.
Il vincolo finanziario riguarda il controllo diretto o indiretto nei termini indicati dalla norma e con il requisito temporale previsto, oppure il controllo da parte del medesimo soggetto alle condizioni territoriali stabilite. Il vincolo economico, invece, richiede almeno una forma di cooperazione economica tra attività principali dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, oppure attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più soggetti.
Quando ricorre il vincolo finanziario, la disciplina presume i vincoli economico e organizzativo, salvo le regole previste per dimostrarne l’insussistenza mediante interpello. Esiste inoltre una fattispecie specifica in cui il vincolo economico è considerato insussistente in presenza di partecipazioni acquisite nelle operazioni di recupero crediti o da conversione di crediti verso imprese temporaneamente in difficoltà; in quel caso la sussistenza del vincolo economico passa dall’interpello previsto dalla norma. La conseguenza operativa è evitare di far coincidere automaticamente controllo, gruppo societario e Gruppo IVA.
Caso tipo: ricostruire la direzione comune prima dell’opzione
Si consideri una situazione ipotetica con una società Alfa, una società Beta e una società Gamma, tutte stabilite in Italia. Alfa controlla Beta; Gamma è controllata dallo stesso soggetto di Alfa e Beta. Le tre società valutano il Gruppo IVA perché scambiano servizi e condividono alcune funzioni. Non è un risultato reale né una conclusione sull’ammissibilità del caso: è uno scenario operativo per ordinare le verifiche.
- Partecipazioni e soggetti. Si ricostruiscono la catena di controllo, la residenza del soggetto controllante ove rilevante e la posizione di ciascun soggetto rispetto ai requisiti soggettivi ed alle esclusioni. Se Gamma fosse in liquidazione ordinaria, non potrebbe partecipare, anche se la direzione apparisse coordinata.
- Attività e rapporti economici. Si distinguono le attività principali, quelle complementari o interdipendenti e quelle che avvantaggiano altri soggetti. Il fatto che Alfa coordini le scelte non prova, da solo, il vincolo economico; occorre verificare se ricorra una delle forme considerate dalla norma.
- Direzione comune. Si confrontano composizione e poteri degli organi decisionali, deleghe, delibere e procedure decisionali realmente adottate. Se il coordinamento avviene da parte di un soggetto terzo, si ricostruisce anche quel ruolo, perché l’articolo 70-ter contempla espressamente questa eventualità.
- Flussi e dichiarazione. Si mappano le operazioni tra Alfa, Beta e Gamma e quelle con controparti esterne; si controllano infine i dati che dovranno confluire nella dichiarazione di opzione, compresa l’attestazione dei vincoli e l’indicazione delle attività del Gruppo IVA.
Lo snodo decisionale è netto: se il perimetro soggettivo e i tre vincoli risultano verificati, si esamina l’opzione; se un soggetto non è ammesso o manca un presupposto, non è corretto trattarlo come partecipante soltanto perché l’assetto societario è unitario.
Opzione, operazioni e crediti: effetti da separare
L’articolo 70-quater prevede che il Gruppo IVA sia costituito a seguito dell’opzione esercitata da tutti i soggetti per cui i tre vincoli ricorrono congiuntamente. La dichiarazione telematica presentata dal rappresentante deve contenere, tra gli altri dati, denominazione, partecipanti, attestazione dei vincoli e attività svolte dal Gruppo. La decorrenza dipende dal periodo di presentazione della dichiarazione; l’opzione è vincolante per un triennio se i vincoli permangono e si rinnova secondo la disciplina. L’instaurarsi dei vincoli verso soggetti inizialmente estranei può comportare la partecipazione dal periodo previsto dalla norma e un adempimento dichiarativo specifico.
Una volta delimitato correttamente il Gruppo, le cessioni e prestazioni tra partecipanti non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini degli articoli 2 e 3. Le operazioni di un partecipante verso un soggetto esterno sono considerate effettuate dal Gruppo IVA; quelle ricevute da un esterno sono considerate effettuate nei confronti del Gruppo. Per questo la ricostruzione dei flussi non è un passaggio accessorio: serve a distinguere operazioni interne, rapporti con terzi e situazioni transfrontaliere disciplinate espressamente dall’articolo 70-quinquies.
Va verificata separatamente anche l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente al primo anno di partecipazione. L’articolo 70-sexies stabilisce che non si trasferisce al Gruppo IVA e disciplina rimborso o compensazione, con il limite relativo alla parte pari ai versamenti IVA del precedente anno. Non è quindi corretto trattare ogni credito pregresso come liberamente trasferibile o come esito automatico della costituzione del Gruppo.
Quando coinvolgere il professionista e cosa inviare
È opportuno coinvolgere il professionista prima di impostare l’opzione, quando cambiano partecipazioni, attività, organi decisionali, rapporti organizzativi o flussi IVA, e prima di modificare il perimetro. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, verificando partecipazioni, attività, rapporti organizzativi e flussi IVA.
Per una prima valutazione, trasmettete attraverso il form soltanto la situazione, l’urgenza e i documenti o le informazioni iniziali pertinenti: organigramma e assetti di governance, partecipazioni e controllo, descrizione delle attività e dei rapporti tra soggetti, deleghe o delibere rilevanti, nonché una sintesi dei flussi IVA e delle eventuali eccedenze anteriori.
Richiedi la verifica del perimetro e del vincolo organizzativo.
Fonti e riferimenti
- D.P.R. 633/1972, art. 70-bis
- D.P.R. 633/1972, art. 70-ter
- D.P.R. 633/1972, art. 70-quater
- D.P.R. 633/1972, art. 70-quinquies
- D.P.R. 633/1972, art. 70-sexies
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