Home Contatti e recapiti Collabora con noi Lunedì 26 Ottobre 2026

Pianificazione Fiscale

Conferimento di partecipazioni: quali dati confrontare prima della scelta

Conferimento di partecipazioni: quali dati confrontare su controllo, compagine della conferitaria, valori fiscali e contabili e ragioni economiche.

Prima di scegliere un conferimento di partecipazioni, confronta chi conferisce, chi partecipa alla conferitaria, quali voti e quote vengono trasferiti e quale assetto risulta dopo l’operazione. La prima distinzione riguarda l’acquisizione o l’incremento del controllo. Nel percorso senza controllo, il prospetto deve affiancare alle percentuali anche la composizione della conferitaria, distinguendo l’eventuale partecipazione dei familiari quando il conferente è una persona fisica. Il solo dato percentuale lascia incompleta la valutazione.

Successivamente vanno confrontati costo fiscalmente riconosciuto, valore normale e valori contabili pertinenti alla fattispecie. La presenza di una holding non sostituisce queste verifiche: servono dati sulla catena partecipativa e sulle ragioni economiche dell’operazione. Il risultato utile è individuare quali condizioni risultano documentate e quali richiedono ancora un accertamento prima della scelta.

In sintesi

  • Ricostruisci i voti esercitabili nell’assemblea ordinaria prima e dopo il conferimento, distinguendo il controllo richiamato dall’art. 177 dalle altre fattispecie civilistiche.
  • Nel percorso senza controllo, esamina insieme percentuali e compagine della conferitaria, rilevando separatamente gli eventuali familiari del conferente persona fisica.
  • Per l’art. 175, verifica residenza, esercizio d’impresa commerciale e natura di controllo o collegamento delle partecipazioni.
  • Tieni distinti costo fiscale, valore normale, iscrizioni nelle scritture e patrimonio netto formato dalla conferitaria.
  • Per una partecipata holding, ricostruisci anche partecipazioni indirette, dati di bilancio e ragioni economiche del riassetto.

Il primo confronto: controllo, collegamento e compagine della conferitaria

Il primo dato da ricostruire è la posizione che la conferitaria assume nella società partecipata. L’art. 177, comma 2, del TUIR riguarda i conferimenti mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo indicato dall’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, oppure incrementa la percentuale di controllo. La disposizione individua inoltre le categorie di società partecipate cui si riferisce: anche la natura del soggetto deve quindi entrare nel confronto.

Il controllo richiamato è quello fondato sulla maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. L’art. 2359 contempla anche il controllo attraverso voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante e quello derivante da particolari vincoli contrattuali. Queste fattispecie vanno tenute distinte: il richiamo specifico contenuto nell’art. 177, comma 2, riguarda il numero 1).

Il collegamento, invece, corrisponde all’influenza notevole. L’art. 2359 la presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, oppure un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Perciò la sola percentuale del capitale non basta a descrivere il rapporto: occorre affiancarle i diritti di voto e la loro imputazione.

Quando non emerge l’acquisizione né l’incremento del controllo, il confronto preparatorio per il comma 2-bis deve comprendere sia le percentuali di voto o di capitale o patrimonio, sia la compagine della conferitaria. Nel prospetto distingue una società, esistente o nuova, partecipata unicamente dal conferente da una società con altri soci. Se il conferente è una persona fisica, rileva separatamente l’eventuale presenza dei familiari e sottoponi a verifica quali di essi siano rilevanti ai sensi della disposizione. Percentuali e compagine devono essere esaminate insieme: il superamento di una soglia, considerato isolatamente, non conclude l’esame delle condizioni applicabili.

Registra inoltre se le partecipazioni sono negoziate in mercati regolamentati: è un dato da conservare accanto alle percentuali, senza confonderlo con la struttura dei soci della conferitaria. Il tema è collegato all’approfondimento sul conferimento di partecipazioni in holding e sul comma 2-bis dell’art. 177; qui il compito è individuare i dati da confrontare prima della decisione.

Quali valori confrontare e perché tenerli distinti

L’art. 175 del TUIR riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali. Prima dei valori, dunque, vengono i soggetti e la qualificazione della partecipazione: una persona fisica va descritta anche rispetto all’eventuale esercizio d’impresa, senza fermarsi alla sua identità anagrafica.

Nel perimetro del comma 1, il valore di realizzo corrisponde al valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture del conferente oppure, se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture della conferitaria. Il passaggio operativo è affiancare queste due iscrizioni e individuare quella superiore, mantenendo distinta la partecipazione ricevuta da quella trasferita.

Il comma 1-bis richiede un ulteriore confronto quando il valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. Se è inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo è dato dal minore tra costo fiscale e valore normale. Il costo, quindi, non va confrontato soltanto con l’iscrizione contabile: serve anche il valore normale quando ricorre questa situazione.

Va poi verificato il comma 2 dell’art. 175, che esclude il criterio del comma 1 e rinvia all’art. 9 nella specifica combinazione di requisiti di esenzione delle partecipazioni conferite e ricevute descritta dalla norma. Il prospetto deve segnalare questa verifica separatamente; il confronto fra due valori contabili non esaurisce l’analisi.

Per l’art. 177, comma 2, il riferimento è invece la quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto del conferimento. Anche questa disposizione disciplina il caso in cui il valore risulti inferiore al costo fiscale e, ulteriormente, al valore normale. Le regole sulla deducibilità della minusvalenza richiedono inoltre di confrontare valore normale e valore di realizzo, fatti salvi i casi di esenzione richiamati dalla norma.

Il risultato da ottenere prima della scelta è dunque un quadro con colonne distinte: costo fiscale documentato, valore normale, iscrizioni previste presso ciascun soggetto e patrimonio netto formato dalla conferitaria. Individuare quale colonna rileva richiede prima la verifica della fattispecie; usare un unico valore per tutte le ipotesi renderebbe il confronto poco leggibile.

Se la partecipata è una holding, quali dati aggiungere

Per classificare una società di partecipazione, l’art. 162-bis utilizza, nei casi disciplinati dai commi 2 e 3, i dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. Le basi di confronto differiscono secondo la categoria: per le partecipazioni in intermediari finanziari sono considerati anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; per le partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari il confronto riguarda partecipazioni e altri elementi patrimoniali intercorrenti con tali soggetti rispetto al totale dell’attivo.

Per l’applicazione dell’art. 177, comma 2-ter, a una partecipata non quotata rientrante nelle categorie indicate dalla disposizione, occorre ricostruire anche le partecipazioni indirette e la demoltiplicazione lungo la catena. L’interpretazione riportata nell’aggiornamento normativo richiede di considerare le partecipazioni rilevanti in soggetti diversi dalle società di partecipazione indicate e il confronto fra i valori contabili dei patrimoni netti delle società partecipate.

Operativamente, affianca quindi alla struttura del gruppo i bilanci delle società interessate e un prospetto delle percentuali ai diversi livelli. La sola quota detenuta nella holding lascia fuori dati necessari alla verifica del comma 2-ter.

Percorso diagnostico per rendere confrontabili i dati

  1. Mappa dei soggetti e della compagine. Indica conferente, conferitaria, partecipata e catena partecipativa. Per ciascuno rileva residenza e attività pertinente. Elenca chi partecipa alla conferitaria prima e dopo l’operazione, distinguendo partecipazione esclusiva del conferente, eventuali familiari del conferente persona fisica e altri soci.
  2. Prospetto di voti e quote. Riporta voti ordinari esercitabili, quota di capitale o patrimonio, natura quotata o non quotata e situazione precedente e successiva al conferimento. Il passaggio risolutivo è accertare quale posizione cambia e poi affiancare, nel percorso senza controllo, percentuali e composizione della conferitaria.
  3. Confronto dei valori. Separa costo fiscale, valore normale, iscrizioni nelle scritture e patrimonio netto formato. Collega ciascun dato al documento da cui deriva o alla previsione contabile da verificare, evitando di trattare una stima come un costo fiscale già documentato.
  4. Coerenza del progetto. Collega struttura risultante, sequenza degli atti e finalità organizzative o gestionali. Per una catena di holding, aggiungi percentuali indirette e dati di bilancio pertinenti.

Questa è una proposta di organizzazione dell’istruttoria professionale. Permette di distinguere i dati osservati dalle condizioni ancora da accertare, prima di attribuire un trattamento al conferimento.

Ragioni economiche, sostanza economica e abuso del diritto

L’art. 10-bis della L. 212/2000 riconosce la libertà di scelta tra regimi opzionali e operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Definisce l’abuso del diritto attraverso operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Il confronto riguarda anche fatti, atti e contratti collegati e la loro capacità di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Lo stesso articolo esclude l’abusività per operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

Nel progetto di conferimento, affianca quindi alle ragioni economiche dichiarate il cambiamento concreto perseguito: funzioni accentrate, modalità decisionali o rapporti organizzativi da modificare. Sono aspetti da descrivere nel caso, non risultati da presumere dalla costituzione della holding. Per preparare questo confronto è pertinente la pagina sui documenti per motivare le ragioni economiche del riassetto societario.

Dai dati alla valutazione del caso concreto

È utile coinvolgere lo studio prima di definire valori e assetto finale, soprattutto se voti e quote patrimoniali differiscono, sono presenti familiari o altri soci nella conferitaria oppure esiste una catena partecipativa. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, confrontando soggetti, partecipazioni, condizioni e valori con le ragioni economiche del progetto.

Nel primo contatto indica la situazione, chi conferisce, la quota interessata e l’urgenza della decisione. Aggiungi l’elenco dei documenti disponibili: statuto o visura, struttura partecipativa e soci della conferitaria, bilanci pertinenti, documentazione del costo fiscale e bozza o sintesi dell’operazione. Le modalità di trasmissione di eventuali documenti personali o riservati saranno concordate dopo il contatto.

Compila il form per richiedere ad Alessio Ferretti STP una valutazione del conferimento, per una prima valutazione senza impegno, indicando situazione, urgenza ed elenco dei documenti disponibili.

Fonti e riferimenti

Primo contatto senza impegno

Il problema riguarda anche la tua situazione?

Indica il punto da chiarire, l’urgenza e i documenti disponibili. Il primo confronto serve a capire se e come lo studio può aiutarti.

Richiesta riservataPrima lettura professionaleNessun incarico automatico

Non inviare documenti riservati in questa fase: saranno richiesti solo se necessari.

Hai bisogno di una consulenza fiscale?

Descrivi il caso e ricevi un primo orientamento dal network di Commercialista.it.

Richiedi consulenza

Redazione Commercialista.it

Redazione fiscale e d’impresa di Commercialista.it.

Leggi tutti gli articoli
Conferimento di partecipazioni