AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha pubblicato la prima parte dell'approfondimento sul decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Per imprese, amministratori e responsabili finanziari il tema operativo non e' una nuova scadenza fiscale, ma la corretta lettura degli istituti quando esistono tensioni di cassa, debiti tributari o contributivi, rapporti con creditori pubblici qualificati e scelte di ristrutturazione aziendale da documentare.
La circolare dichiara di offrire una panoramica delle principali disposizioni del Codice e di analizzare gli istituti valorizzando lavori parlamentari, relazioni illustrative e orientamenti giurisprudenziali. Precisa inoltre che l'esame riguarda gli articoli che presentano profili di interesse, diretto o indiretto, per l'Agenzia. Questo rende il documento particolarmente utile per chi deve collegare fiscalita d'impresa, continuita aziendale, posizione debitoria e sostenibilita dei piani.
Il perimetro della circolare 5/E
La Parte I della circolare e' dedicata ai nuovi istituti del Codice. L'indice ufficiale richiama, tra gli altri, le disposizioni generali del Titolo I, la composizione negoziata della crisi, le misure protettive e cautelari, la conclusione delle trattative, le misure premiali, le imprese sottosoglia, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e alcune disposizioni sui gruppi di imprese, incluso il trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Il documento e' presentato come prima parte di una trattazione articolata in quattro momenti: nuovi istituti del Codice, sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, liquidazione giudiziale e istituti residuali. La stessa circolare segnala che le parti saranno oggetto di aggiornamenti successivi, con l'obiettivo di mantenere un documento unico di riferimento.
Fatti, iter normativo e valutazioni da tenere separati
Il fatto editoriale e' la pubblicazione della circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. L'atto non istituisce una nuova imposta, non introduce da solo importi o scadenze di pagamento e non sostituisce il testo vigente del Codice. La sua rilevanza e' interpretativa e operativa: ordina il quadro degli istituti e mette in evidenza i profili che interessano l'Amministrazione finanziaria.
Sul piano dell'iter normativo, la circolare ricostruisce l'evoluzione dalla legge fallimentare al Codice, richiamando anche il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, e il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. La fonte ricorda che le disposizioni del Codice sono divenute efficaci dal 15 luglio 2022, pur precisando che diversi istituti innovativi avevano gia' trovato attuazione tramite il decreto-legge n. 118 del 2021.
La valutazione professionale viene dopo questi passaggi. Prima di scegliere uno strumento, l'impresa deve verificare la norma vigente, la procedura concretamente applicabile, lo stato dei debiti, la qualita dei dati contabili e la coerenza del piano con i flussi di cassa disponibili.
Che cosa cambia per imprese, amministratori e CFO
La circolare richiama la diversa impostazione del Codice rispetto alla precedente disciplina fallimentare: gli strumenti sono collocati in una progressione che privilegia soluzioni con prospettive di risanamento aziendale e pone la liquidazione giudiziale come rimedio residuale. Per gli amministratori questo si traduce in un'esigenza pratica: non attendere che l'inadempimento diventi il primo segnale documentato della crisi.
L'articolo 2 del Codice, riportato nella circolare, definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L'insolvenza e' invece collegata a inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Questa distinzione incide sulla gestione quotidiana: budget di tesoreria, scadenziari fiscali, debiti IVA, ritenute, cartelle, rateazioni, contributi, affidamenti bancari e rapporti infragruppo devono essere letti insieme. In presenza di operazioni straordinarie, affitti di ramo o riorganizzazioni, puo' essere utile coordinare la lettura della crisi con altri profili tributari gia' affrontati in materia di continuita e documentazione, come nell'approfondimento sul credito Transizione 4.0 tra liquidazione, affitto e scissione.
Scenario operativo: debiti fiscali e scelta dello strumento
Si pensi a una societa' con incassi rallentati, debiti fiscali scaduti, fornitori strategici da mantenere e finanziamenti bancari in ammortamento. Il primo passaggio non e' scegliere subito tra composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o altri strumenti. Il primo passaggio e' ricostruire la posizione: quali debiti sono tributari, quali contributivi, quali bancari, quali commerciali e quali infragruppo.
Solo dopo questa ricostruzione si puo' valutare se la difficolta riguarda uno squilibrio temporaneo di cassa, una crisi che rende probabile l'insolvenza o un'insolvenza gia' manifestata. La composizione negoziata, richiamata dalla circolare come procedimento volontario attivabile su iniziativa dell'imprenditore, richiede documenti ordinati e dati coerenti. Un piano non documentato, o costruito senza distinguere debiti scaduti e non scaduti, rischia di indebolire la posizione dell'impresa anche quando esistono margini di risanamento.
Domande decisionali prima di procedere
- Qual e' il problema principale? Tensione di liquidita, perdita di marginalita, debito fiscale accumulato, esposizione bancaria o crisi di gruppo richiedono letture diverse.
- I flussi dei prossimi dodici mesi sono documentabili? La definizione di crisi richiamata dalla circolare rende centrale la verifica dei flussi prospettici.
- La posizione fiscale e contributiva e' completa? Occorre verificare dichiarazioni, avvisi, cartelle, rateazioni, contenziosi e comunicazioni ricevute.
- Esistono segnalazioni o interlocuzioni con creditori pubblici qualificati? La circolare dedica una sezione alle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi.
- Il gruppo di imprese incide sul piano? Quando vi sono societa' collegate, occorre distinguere patrimonio, debiti, garanzie, flussi e trattamento dei crediti tributari e contributivi.
- Gli amministratori hanno verbalizzato le verifiche? La tracciabilita delle valutazioni e' parte del presidio documentale della crisi.
Checklist documentale
- Situazione contabile aggiornata: bilanci, mastrini, scadenziari, dettaglio clienti e fornitori.
- Debiti fiscali: imposte, IVA, ritenute, avvisi, cartelle, rateazioni, sospensioni e contenziosi.
- Debiti contributivi e assicurativi: posizioni verso enti previdenziali o assicurativi da verificare con le fonti istituzionali pertinenti.
- Flussi di cassa: incassi attesi, uscite obbligate, affidamenti, garanzie, fabbisogno minimo e ipotesi sottostanti.
- Documenti societari: verbali, delibere, patti infragruppo, contratti rilevanti e operazioni straordinarie in corso.
- Procedura ipotizzata: presupposti, tempi, misure protettive, ruolo dei creditori e compatibilita con la continuita aziendale.
Errori da evitare
Il primo errore e' trattare la circolare come se fosse una nuova disciplina autonoma. Il documento e' una fonte di prassi e inquadramento, mentre la decisione deve restare ancorata al testo vigente del Codice e agli atti della procedura.
Il secondo errore e' separare crisi aziendale e fiscalita. La circolare richiama istituti che coinvolgono crediti tributari e contributivi, misure premiali, cram down fiscale e gruppi di imprese. Per questo la valutazione richiede coordinamento tra commercialista, consulenti legali e altri professionisti quando il caso supera il solo profilo contabile.
Il terzo errore e' arrivare alla procedura senza una base documentale. Flussi previsionali non spiegati, debiti fiscali non riconciliati, rateazioni non aggiornate o garanzie non censite rendono piu' debole qualsiasi percorso di risanamento.
In sintesi
- La circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 e' la Parte I dell'approfondimento sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- Il documento non introduce una nuova scadenza fiscale, ma aiuta a inquadrare istituti con riflessi su debiti tributari, contributivi e continuita aziendale.
- Per imprese e CFO sono centrali flussi di cassa, posizione fiscale, debiti scaduti, segnalazioni, misure protettive e documenti societari.
- La scelta tra composizione negoziata, strumenti di regolazione della crisi o soluzioni liquidatorie richiede verifica del caso concreto e della norma vigente.
Fonti normative e di prassi
La fonte primaria utilizzata e' la circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E, Roma, 16 luglio 2026, dedicata al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni. Nel testo della circolare sono richiamati, tra gli altri, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, e il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. Per applicare gli istituti a un caso reale occorre verificare il testo vigente delle norme e gli eventuali atti di prassi successivi pertinenti.
Prossimi passi operativi
Il team di Commercialista.it puo' aiutare imprese, amministratori e responsabili finanziari a ordinare documenti, debiti, flussi di cassa e alternative disponibili, coordinando la lettura fiscale con i profili societari e legali quando necessario. Quando esistono debiti fiscali o contributivi, atti ricevuti, urgenze di pagamento, trattative con creditori o procedure gia' avviate, e' opportuno richiedere una valutazione indicando perimetro del caso, documenti disponibili e scadenze operative da presidiare.
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