AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risposta n. 161 del 14 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime a realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, del TUIR a un apporto congiunto e totalitario di partecipazioni effettuato da più soci e imputato a una riserva di patrimonio netto della conferitaria, senza aumento di capitale e senza emissione di nuove quote.
La conclusione riguarda però la fattispecie descritta nell’interpello: persone fisiche non in regime d’impresa che possiedono, nelle medesime percentuali, sia la società apportata sia la conferitaria; apportano integralmente e congiuntamente le rispettive partecipazioni; la conferitaria acquisisce il controllo totalitario della società apportata. Per ciascun socio, la partecipazione continua a essere detenuta nella stessa misura, ma indirettamente tramite la conferitaria.
In sintesi
- La risposta n. 161/2026 esamina un apporto a patrimonio netto effettuato congiuntamente da più soci.
- L’operazione prospettata non prevede aumento del capitale sociale né emissione di nuove quote della conferitaria.
- Nel caso esaminato, i conferenti sono persone fisiche non in regime d’impresa e hanno individualmente la stessa percentuale nelle due società.
- Beta acquisisce il controllo totalitario di Alfa grazie all’apporto dell’intera partecipazione detenuta dai soci.
- L’Agenzia ritiene applicabile il realizzo controllato nella fattispecie rappresentata, ferma la corrispondenza tra la riserva riferibile a ciascun conferente e il suo ultimo costo fiscalmente riconosciuto.
Che cosa chiarisce la risposta n. 161/2026
L’interpello riguarda tre soci che detengono, fuori dal regime d’impresa, l’intero capitale di Alfa. Nell’ambito della riorganizzazione rappresentata, è stata deliberata una scissione proporzionale parziale di Alfa a favore della costituenda Beta, partecipata dagli stessi soggetti e nelle medesime proporzioni. Dopo il perfezionamento della scissione, i soci intendono apportare a Beta l’intera partecipazione detenuta in Alfa.
L’apporto è qualificato dagli istanti come congiunto e totalitario. La contropartita prevista è l’iscrizione nel patrimonio netto di Beta di una specifica riserva da conferimento: non è previsto un aumento del capitale sociale, né l’emissione di nuove quote. La domanda posta all’Agenzia è se la pluralità dei soci conferenti impedisca l’applicazione del regime a realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR.
La risposta è favorevole per i fatti rappresentati. L’Agenzia evidenzia che i conferenti detengono complessivamente l’intero capitale sia della società apportata sia della conferitaria, possiedono singolarmente un’identica percentuale nelle due società e apportano congiuntamente l’intera quota detenuta in Alfa. L’operazione consente così a Beta di assumere il controllo totalitario di Alfa.
Il requisito delle partecipazioni della conferitaria
Nel richiamare l’articolo 177, comma 2, del TUIR, l’Agenzia ricorda che il valore di realizzo per il conferente corrisponde alla quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria per effetto del conferimento, quando la conferitaria acquisisce il controllo della società scambiata ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile oppure incrementa la relativa percentuale di controllo.
La risposta ribadisce che, in linea generale, il regime continua a presupporre che i conferenti ricevano azioni o quote della società conferitaria. La stessa ricostruzione richiama due circostanze: la ricezione di azioni o quote da parte dei conferenti e l’acquisizione, o l’incremento, del controllo da parte della conferitaria. Per questo l’Agenzia afferma che, in generale, il regime trova applicazione nei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.
L’assenza di nuove quote non diventa quindi una soluzione utilizzabile indistintamente. La risposta n. 161/2026 richiama il precedente della risposta n. 9 del 20 gennaio 2026, riferito a un socio unico già titolare dell’intero capitale sia della conferitaria sia della società apportata. Secondo l’Agenzia, quel precedente non introduce una deroga alla condizione generale relativa alla ricezione delle partecipazioni della conferitaria.
Perché la pluralità dei soci è compatibile nel caso esaminato
La risposta estende la valutazione alla pluralità dei soci soltanto nelle condizioni concrete rappresentate. Prima dell’apporto, ciascun socio possiede in Beta la stessa percentuale detenuta in Alfa. Tutti i soci apportano l’intera rispettiva partecipazione in Alfa e Beta acquisisce il controllo totalitario di quest’ultima.
In seguito all’apporto, ciascun conferente continua a detenere indirettamente, attraverso Beta, la propria partecipazione in Alfa nella stessa misura originaria. L’Agenzia collega questa circostanza alla natura meramente riorganizzativa dell’apporto e ritiene che, nel caso descritto, trovi applicazione il regime a realizzo controllato.
Il punto operativo è la stretta corrispondenza tra gli assetti prima e dopo l’operazione. La fonte non affronta configurazioni con percentuali differenti tra le due società, apporti non integrali, soci che non partecipino congiuntamente, o modalità diverse da quella prospettata per l’iscrizione della riserva. In questi casi non è possibile trasporre automaticamente la conclusione della risposta n. 161/2026.
Cosa verificare ora
Prima della formalizzazione, la decisione richiede un confronto documentale tra la struttura concreta dell’operazione e i fatti esaminati dall’Agenzia. In particolare, è opportuno verificare:
- Le percentuali partecipative: visure, statuti e prospetti ante e post operazione devono mostrare la posizione di ciascun socio nella società apportata e nella conferitaria.
- L’oggetto dell’apporto: la bozza di delibera o verbale deve consentire di individuare le partecipazioni apportate da ciascun socio e la loro misura rispetto alla partecipazione detenuta.
- Il controllo della società apportata: lo schema partecipativo deve permettere di verificare l’acquisizione del controllo da parte della conferitaria nel perimetro richiamato dalla risposta.
- La riserva da conferimento: occorrono il prospetto dell’ultimo costo fiscalmente riconosciuto di ciascun conferente e l’evidenza della corrispondenza con l’incremento della riserva a lui riferibile.
- Gli atti collegati: la risposta esamina esclusivamente l’interpretazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR nel caso sottoposto; gli atti e le operazioni connesse richiedono una valutazione separata in base al caso concreto.
Un professionista può supportare l’analisi fiscale del caso, il controllo della documentazione disponibile e la coerenza tra assetti partecipativi, dati contabili e costi fiscalmente riconosciuti. Per una valutazione documentale è possibile contattare lo studio di commercialisti. Per il quadro generale di documenti e responsabilità può essere utile anche l’approfondimento sugli Approfondisci: adempimenti fiscali di imprese e professionisti.
I limiti del parere
L’Agenzia precisa che il parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentati dagli istanti, assunti come veritieri, concreti ed esaustivi. Il documento non implica né presuppone valutazioni sulla correttezza o sulla fattibilità, anche civilistica, delle operazioni descritte.
La risposta precisa inoltre che l’istanza ha per oggetto esclusivamente l’interpretazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR nel caso esaminato. Rimangono fuori dal parere le valutazioni sui profili di abuso del diritto e sulle operazioni connesse o collegate, compresa la precedente scissione parziale menzionata nell’interpello; la fonte richiama infine i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Fonti e riferimenti
Agenzia delle Entrate, risposta n. 161/2026, 14 agosto 2026.
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