ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)
Prima della dichiarazione, il rendiconto e gli incassi dell’associazione vanno verificati partendo dalla qualifica dell’ente e dal regime effettivamente applicabile. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione prevista dalla legge 398/1991, il controllo deve concentrarsi sui proventi dell’attività commerciale, sulla soglia prevista dalla legge, sulle annotazioni degli incassi e sulla conservazione ordinata delle fatture. Se l’ente rientra tra quelli del Terzo settore indicati dall’articolo 79, comma 1, del Codice del Terzo settore, la legge 398/1991 non si applica.
Non è quindi sufficiente che il rendiconto presenti un saldo coerente: occorre capire quali somme sono state incassate, quali hanno natura commerciale ai fini del fascicolo e se i documenti consentono di ricostruire il dato che entra nella dichiarazione. Questo controllo è particolarmente importante quando vi sono incassi non immediatamente riconducibili a una singola fattura, fatture mancanti, numerazioni non progressive o dubbi sulla posizione dell’associazione rispetto al Terzo settore.
In sintesi
- La legge 398/1991 riguarda i soggetti individuati dal suo articolo 1 che abbiano esercitato l’opzione e rispettino la condizione relativa ai proventi commerciali del periodo d’imposta precedente.
- Nel corso del periodo d’imposta, il superamento di 400.000 euro di proventi commerciali produce la cessazione dell’applicazione della legge dal mese successivo al superamento.
- Per chi fruisce dell’esonero, ogni provento commerciale deve essere annotato nella distinta o dichiarazione d’incasso prevista dalla norma, opportunamente integrata.
- Le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate.
- Gli enti del Terzo settore richiamati dall’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 non applicano la legge 398/1991: la qualifica dell’ente è quindi una verifica preliminare, non un dettaglio del rendiconto.
Il primo controllo: qualifica dell’ente e perimetro della legge 398
Il rendiconto non può essere esaminato isolando gli incassi dalla struttura dell’associazione. L’articolo 1 della legge 398/1991 individua associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche. Per tali soggetti, la possibilità di optare per il regime è collegata ai proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente, entro il limite di 400.000 euro.
La verifica deve quindi separare due domande. La prima è se l’associazione rientri nel perimetro soggettivo della disposizione e se l’opzione sia stata esercitata. La seconda è se il dato dei proventi commerciali utilizzato per la verifica sia ricostruibile dai documenti disponibili. Il rendiconto può essere utile come quadro riepilogativo, ma non sostituisce gli elementi documentali che consentono di identificare gli incassi commerciali.
Per le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, l’articolo 90 della legge 289/2002 estende le disposizioni della legge 398/1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. Anche in questo caso, la forma giuridica e l’assenza di fine di lucro devono essere lette insieme alla documentazione del caso concreto.
Un passaggio distinto riguarda la posizione nel Terzo settore. L’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 esclude l’applicazione della legge 398/1991 agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1. Prima di utilizzare gli incassi per impostare la dichiarazione secondo il regime 398, occorre quindi verificare che l’ente non ricada in tale esclusione. Leggi anche: associazione o ente del Terzo settore, come cambia la verifica del regime fiscale.
Incassi commerciali e rendiconto: il dato da ricostruire
Nel regime della legge 398/1991, la norma collega sia la soglia sia la determinazione del reddito imponibile ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Il controllo non consiste quindi nel sommare indistintamente tutte le entrate riportate nel rendiconto. La ricostruzione deve individuare gli incassi che l’ente ha trattato come commerciali e collegarli ai documenti disponibili, evitando di attribuire automaticamente una natura fiscale solo in base alla descrizione usata nel prospetto interno.
Per i soggetti che fruiscono dell’esonero, l’articolo 2 richiede l’annotazione di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale nella distinta d’incasso o nella dichiarazione d’incasso prevista dalla disposizione, opportunamente integrata. In pratica professionale, il rendiconto va posto a confronto con tali annotazioni: un importo presente nel riepilogo annuale ma non riconducibile alla relativa registrazione richiede una verifica prima dell’elaborazione dichiarativa.
Il controllo assume rilievo anche se il limite di 400.000 euro è stato superato durante il periodo d’imposta. La legge stabilisce che, in questa ipotesi, le proprie disposizioni cessano di applicarsi dal mese successivo a quello del superamento. Il fascicolo deve pertanto rendere leggibile la progressione degli incassi commerciali, così da evitare che una cifra annuale complessiva nasconda il momento in cui il limite è stato eventualmente oltrepassato.
La determinazione del reddito imponibile prevista dall’articolo 2, comma 5, applica il coefficiente del 3 per cento all’ammontare dei proventi commerciali e aggiunge le plusvalenze patrimoniali. Per questo, prima della dichiarazione occorre isolare sia il dato dei proventi commerciali sia l’eventuale documentazione relativa alle plusvalenze: sono elementi diversi, che non dovrebbero essere confusi in un unico totale di rendiconto.
Flusso documentale del fascicolo
- Partire dal rendiconto. Estrarre le singole voci di incasso e segnare quelle che richiedono una qualificazione ai fini della verifica, senza assumere che il saldo finale dimostri da solo il trattamento fiscale.
- Collegare gli incassi commerciali alle annotazioni. Confrontare i proventi commerciali ricostruiti con la distinta d’incasso o la dichiarazione d’incasso opportunamente integrata. Le differenze vanno identificate per importo, data e documento disponibile.
- Ordinare il set di fatture. Verificare che fatture emesse e fatture di acquisto siano numerate progressivamente per anno solare e conservate. La presenza di documenti non ordinati o di sequenze non ricostruibili non va ignorata nel fascicolo.
- Verificare il perimetro temporale. Usare gli incassi commerciali del periodo precedente per la condizione di accesso e quelli del periodo in corso per intercettare l’eventuale superamento del limite, distinguendo i due controlli.
- Arrivare alla decisione. Solo dopo la riconciliazione dei documenti, valutare se il regime 398 sia applicabile e quali dati siano utilizzabili per la dichiarazione, tenendo separata la verifica della qualifica ETS.
Incongruenze da risolvere prima della dichiarazione
Un’incongruenza rilevante è la differenza tra proventi commerciali annotati e importi riportati nel rendiconto. Non è una questione meramente formale, perché l’articolo 2 collega l’annotazione ai proventi commerciali e la determinazione del reddito imponibile allo stesso insieme di proventi. La soluzione non è completare il rendiconto con un dato stimato: occorre ricostruire la documentazione disponibile e qualificare il singolo incasso nel contesto dell’attività svolta.
Un secondo caso è la presenza di fatture emesse o ricevute senza una numerazione progressiva annuale chiaramente verificabile. La norma richiede progressività e conservazione; il fascicolo dovrebbe quindi evidenziare le lacune, anziché mascherarle con un elenco riepilogativo. Approfondisci la distinzione documentale tra proventi dell’associazione e attività commerciale.
Un terzo caso riguarda un’associazione che si definisce sportiva e applica il regime 398, ma rispetto alla quale emerge una possibile posizione tra gli enti del Terzo settore disciplinati dall’articolo 79, comma 1. In questa situazione non è prudente proseguire sulla sola base delle modalità seguite negli anni precedenti: l’articolo 89 impone una verifica specifica dell’applicabilità della legge 398/1991.
Quando coinvolgere lo studio e quali elementi inviare
È opportuno coinvolgere il professionista quando il rendiconto non coincide con le annotazioni degli incassi, quando manca la ricostruzione dei proventi commerciali, quando vi è il rischio di superamento del limite o quando la qualifica dell’ente e la sua posizione nel Terzo settore non sono chiare. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ricostruendo il fascicolo documentale e valutando il trattamento dichiarativo coerente con la situazione dell’ente.
Per una prima valutazione, trasmettere attraverso il form soltanto la situazione dell’associazione, l’urgenza e i documenti o le informazioni iniziali pertinenti: rendiconto disponibile, distinte o dichiarazioni d’incasso, fatture emesse e di acquisto, elementi sull’opzione e informazioni utili a verificare la qualifica dell’ente. Richiedi una valutazione del fascicolo dell’associazione.
Fonti e riferimenti
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 1
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 89
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