ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)
Se il regime fiscale dell’associazione è contestato, la risposta non può dipendere dalla sola denominazione dell’ente o dalla convinzione di avere sempre operato come associazione. Occorre ricostruire, per il periodo oggetto di rilievo, quale qualifica avesse l’ente, quali attività avesse effettivamente svolto e quale disciplina fosse stata applicata. Per la legge 398/1991, la verifica riguarda soggetti sportivi dilettantistici individuati dalla norma, privi di scopo di lucro, affiliati e operanti nell’attività sportiva dilettantistica, oltre ai proventi da attività commerciali del periodo precedente.
La contestazione può quindi riguardare punti diversi: l’accesso al regime, la permanenza delle condizioni, il superamento del limite previsto o l’incompatibilità derivante dalla qualificazione quale ente del Terzo settore cui si applica l’articolo 79, comma 1, del Codice del Terzo settore. Non è prudente rispondere con formule generiche: la correzione richiede di collegare statuto, affiliazione, attività e documenti contabili al preciso periodo d’imposta contestato.
In sintesi
- La legge 398/1991 disciplina un’opzione per specifiche associazioni e società sportive dilettantistiche e relative sezioni non lucrative, alle condizioni previste dall’articolo 1.
- Il limite indicato dall’articolo 1 è riferito ai proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente.
- Se il limite è superato nel corso del periodo d’imposta, le disposizioni della legge cessano di applicarsi dal mese successivo al superamento.
- Per gli enti del Terzo settore richiamati dall’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017, la legge 398/1991 non si applica.
- La ricostruzione deve distinguere i fatti del periodo contestato dalle qualifiche e dalle scelte maturate in altri periodi.
Il primo errore: confondere il nome dell’ente con la sua qualifica fiscale
Un’associazione può essere chiamata “sportiva”, “culturale” o “di promozione sociale”, ma la denominazione non sostituisce la verifica della fattispecie prevista dalla singola norma. Nel caso della legge 398/1991, l’articolo 1 individua associazioni e società sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche.
La diagnosi deve perciò partire da una domanda precisa: nel periodo rilevante l’ente rientrava nella categoria regolata dall’articolo 1 e svolgeva l’attività indicata dalla disposizione? A questa domanda va affiancata quella sulla sua posizione nel Terzo settore. L’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, non si applica, tra le altre disposizioni, la legge 398/1991. La verifica non va quindi ridotta alla presenza di un’iscrizione o di una sigla: serve individuare la posizione giuridica e fiscale pertinente al caso.
Leggi anche: associazione o ente del Terzo settore: come cambia la verifica del regime fiscale.
Quali attività ricostruire quando il regime fiscale dell’associazione è contestato
La seconda verifica riguarda le attività effettivamente svolte e la loro collocazione nel periodo d’imposta. Per l’accesso alla disciplina dell’articolo 1, il dato normativo considera i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente. La ricostruzione deve pertanto rendere leggibile l’origine dei proventi e consentire di collegarli alle scritture, ai documenti emessi e alle movimentazioni disponibili, senza attribuire retroattivamente una qualificazione diversa solo perché oggi l’ente opera in modo differente.
È essenziale anche separare due piani. Il primo è l’ammontare dei proventi commerciali del periodo precedente, rilevante per la possibilità di optare. Il secondo è ciò che avviene durante il periodo in corso: l’articolo 1, comma 2, prevede che, al superamento del limite di 400.000 euro, le disposizioni della legge cessino di applicarsi dal mese successivo. I due controlli sono connessi, ma non sono intercambiabili.
Quando il rilievo richiama l’opzione, va inoltre verificato se e come l’ente l’abbia esercitata in relazione al proprio caso. L’articolo 1 disciplina l’opzione e rinvia all’articolo 2 per le disposizioni applicabili. Senza estendere le conclusioni oltre i documenti e il testo normativo, la risposta tecnica deve chiarire se la contestazione investa la qualifica del soggetto, il livello dei proventi, il momento del superamento oppure la disciplina concretamente utilizzata.
Approfondisci: legge 398 per associazioni: chi può applicarla e cosa verificare prima dell’opzione.
Percorso di correzione
- Fissare il perimetro temporale. Individuare il periodo d’imposta contestato e il periodo precedente, evitando di mescolare documenti, dati contabili e qualifiche maturati in annualità diverse.
- Ricostruire la qualifica dell’ente. Esaminare atto costitutivo e statuto, documentazione relativa all’affiliazione, elementi sull’assenza di scopo di lucro e materiale che descriva l’attività sportiva dilettantistica effettivamente svolta, se si invoca la legge 398/1991.
- Ricondurre le attività ai documenti. Predisporre un prospetto dei proventi da attività commerciali, con i relativi documenti contabili e fiscali, distinguendo il dato del periodo precedente da quello del periodo in corso.
- Verificare la posizione nel Terzo settore. Se l’ente è qualificabile nel perimetro dell’articolo 79, comma 1, richiamato dall’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017, la legge 398/1991 non trova applicazione. Questo passaggio va affrontato prima di sostenere l’operatività del regime.
- Collegare la ricostruzione al rilievo ricevuto. Ogni affermazione nella risposta dovrebbe avere un riscontro documentale e riferirsi al punto specifico contestato, senza sostituire la prova con una ricostruzione soltanto descrittiva.
Questo percorso serve a evitare un danno ricorrente: difendere un regime fiscale dell’associazione in astratto, lasciando senza risposta il fatto che ha generato il rilievo. Se mancano documenti essenziali, se i proventi non sono riconciliabili o se emerge una possibile interferenza con la disciplina del Terzo settore, è opportuno fermare le conclusioni automatiche e valutare il fascicolo professionale.
Quando coinvolgere lo studio e cosa trasmettere
Conviene coinvolgere un commercialista prima di inviare osservazioni o adottare correzioni quando il rilievo contesta la qualifica dell’ente, l’applicazione della legge 398/1991, il superamento del limite oppure la compatibilità con il Terzo settore. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto, ricostruendo la posizione dell’ente, le attività svolte e i documenti rilevanti nel perimetro del servizio.
Per una prima valutazione, trasmetti soltanto quanto necessario attraverso il canale indicato dal form: la situazione contestata, l’urgenza o gli eventuali termini indicati nell’atto, lo statuto e l’atto costitutivo disponibili, la documentazione sull’affiliazione, la posizione nel Terzo settore se pertinente, l’atto ricevuto e i documenti iniziali sui proventi e sulle attività del periodo interessato.
Fonti e riferimenti
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 1
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, art. 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 89
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