ASD e SSD
La legge 398/1991 può essere applicata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che rientrano nel suo perimetro, svolgono attività sportiva dilettantistica, sono affiliate ai soggetti indicati dalla norma e rispettano il limite dei proventi commerciali del periodo d’imposta precedente. Non basta quindi essere un’associazione priva di scopo di lucro: la verifica parte dalla qualifica dell’ente e dalla sua concreta collocazione normativa.
Prima di esercitare l’opzione per la legge 398 occorre anche escludere l’incompatibilità prevista per gli enti del Terzo settore richiamati dall’articolo 89 del Codice del Terzo settore, ricostruire i proventi commerciali e verificare che i documenti consentano di gestire gli adempimenti residui. Se questi punti non sono chiari, l’opzione va valutata sul fascicolo dell’ente, non su una definizione generica di “associazione”.
In sintesi
- La legge 398/1991 riguarda i soggetti sportivi dilettantistici individuati dall’articolo 1, non le associazioni in senso indistinto.
- Il limite rilevante è pari a 400.000 euro di proventi da attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente.
- Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro rientrano nell’estensione prevista dall’articolo 90 della legge 289/2002.
- Per gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, il Codice del Terzo settore esclude l’applicazione della legge 398/1991.
- L’esonero dalle scritture contabili non elimina l’esigenza di annotare i proventi commerciali e di numerare e conservare le fatture.
- Il superamento del limite nel corso del periodo d’imposta produce la cessazione del regime dal mese successivo a quello del superamento.
Quali associazioni rientrano nella legge 398
L’articolo 1 della legge 398/1991 individua le associazioni e le società sportive dilettantistiche richiamate dalla disciplina sportiva, nonché le relative sezioni senza scopo di lucro, quando sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti secondo le leggi vigenti e svolgono attività sportiva dilettantistica. Questo è il primo confine della decisione: la forma associativa, da sola, non qualifica l’ente al regime.
La verifica della natura sportiva non va ridotta alla denominazione usata dall’ente. Per decidere sull’opzione è utile confrontare i documenti costitutivi e l’assetto effettivo con gli elementi richiesti dalla norma: soggetto sportivo dilettantistico, attività svolta e affiliazione. Se una di queste componenti non emerge con sufficiente chiarezza, non è prudente trattare la legge 398 come una scelta automatica.
La disciplina si applica anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. L’estensione contenuta nell’articolo 90 evita di limitare il ragionamento alle sole associazioni; non elimina però le altre verifiche richieste dall’articolo 1, compreso il limite dei proventi commerciali.
Un punto da isolare subito è la posizione dell’ente rispetto al Terzo settore. L’articolo 89 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che la legge 398/1991 non si applica agli enti del Terzo settore di cui al suo articolo 79, comma 1. Per l’associazione che si presenta sia come soggetto sportivo sia come ente del Terzo settore, questa non è una questione marginale: incide direttamente sulla possibilità di usare il regime.
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Cosa comporta l’opzione e dove si concentra il rischio
Per i soggetti che esercitano l’opzione, l’articolo 2 prevede l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili indicati dalla norma e dagli obblighi del titolo II del decreto IVA. Il regime non equivale però all’assenza di tracciabilità: i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali devono essere annotati nella distinta o dichiarazione d’incasso prevista, opportunamente integrata.
Le fatture emesse e quelle di acquisto devono inoltre essere numerate progressivamente per anno solare e conservate secondo le disposizioni richiamate. Questa distinzione è operativamente decisiva: l’ente può beneficiare dell’esonero previsto, ma deve poter ricostruire e conservare la documentazione commerciale. Una raccolta documentale discontinua rende più difficile sia la verifica iniziale sia il monitoraggio nel corso dell’attività.
Per i proventi commerciali soggetti a IVA, l’articolo 2 rinvia alle modalità previste dall’articolo 74, sesto comma, del decreto IVA. Ai fini del reddito imponibile, la disposizione indica l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi commerciali, con aggiunta delle plusvalenze patrimoniali. Si tratta di effetti regolati dalla legge, da leggere insieme alla situazione concreta dell’ente e alla qualità delle sue evidenze contabili.
Il limite dei 400.000 euro richiede una doppia lettura. Per accedere al regime conta l’ammontare dei proventi commerciali del periodo d’imposta precedente. Se il limite viene superato durante il periodo d’imposta, le disposizioni della legge cessano di applicarsi dal mese successivo a quello del superamento. L’errore operativo più esposto non è soltanto il calcolo iniziale: è trascurare il controllo dei proventi commerciali mentre l’ente opera.
Percorso diagnostico prima dell’opzione
Un percorso diagnostico utile non consiste in una raccolta indistinta di carte. Serve a rispondere, in sequenza logica, alle questioni che la legge 398 pone all’associazione.
- Identità dell’ente. Si verifica se l’ente è un’associazione o società sportiva dilettantistica compresa nel perimetro dell’articolo 1 e, quando rilevante, se la società è costituita in forma di capitali senza fine di lucro. Statuto, atto costitutivo, denominazione e documenti relativi all’affiliazione sono il punto di partenza.
- Attività e affiliazione. Occorre accertare che l’attività svolta sia sportiva dilettantistica e che l’affiliazione sia verso una federazione sportiva nazionale o un ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto nei termini indicati dalla legge. La sola intenzione di svolgere attività sportiva non sostituisce questa verifica.
- Proventi commerciali. Vanno ricostruiti i proventi da attività commerciali del periodo d’imposta precedente, separandoli con coerenza dalla restante documentazione dell’ente. Durante l’anno, la medesima ricostruzione consente di intercettare tempestivamente l’eventuale superamento del limite.
- Compatibilità con il Terzo settore. Se l’ente è interessato dalla disciplina del Terzo settore, va verificato se ricade tra gli enti richiamati dall’articolo 89, comma 1. In tale caso la legge 398 non è applicabile.
- Presidio documentale. Distinte o dichiarazioni d’incasso, fatture emesse e fatture di acquisto devono essere disponibili e ordinati per sostenere gli adempimenti previsti dall’articolo 2.
Questa diagnosi operativa separa una domanda di ammissibilità da una domanda di gestione. Un ente può apparire coerente con il profilo sportivo, ma avere documentazione insufficiente per ricostruire proventi e fatture; oppure può avere dati contabili ordinati ma una posizione nel Terzo settore incompatibile con il regime. Le due questioni richiedono decisioni distinte.
Per materiali informativi dedicati alla gestione di associazioni e soggetti sportivi, può essere utile consultare anche Associazioni.us; la scelta del regime resta comunque legata ai documenti e alla situazione del singolo ente.
Opzione, continuità e decisione professionale
Il testo dell’articolo 1 disciplina anche l’esercizio dell’opzione: per gli enti già operativi indica la comunicazione mediante lettera raccomandata al competente ufficio IVA, con effetto dal primo giorno del mese successivo, e prevede la comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro trenta giorni successivi. Per i soggetti che iniziano l’esercizio di attività commerciali, la norma richiama la dichiarazione prevista dall’articolo 35 del decreto IVA. L’opzione dura almeno un triennio, salvo il caso del superamento del limite disciplinato dal comma 2.
Prima di compiere questi passaggi conviene coinvolgere il professionista quando l’ente sta per optare, quando i proventi commerciali sono prossimi al limite, quando mancano documenti ordinati oppure quando deve essere chiarita la posizione nel Terzo settore. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, verificando i presupposti documentali dell’opzione e la gestione conseguente.
Per una prima valutazione, trasmetti attraverso il canale indicato la situazione dell’ente, l’urgenza della decisione e i soli documenti o informazioni iniziali pertinenti: atto costitutivo e statuto, evidenza dell’affiliazione, riepilogo dei proventi commerciali e documentazione disponibile su incassi e fatture.
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Fonti e riferimenti
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, articolo 1
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, articolo 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 89
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