ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)
L’opzione per il regime 398 è coerente soltanto se la qualifica dell’ente, l’attività effettivamente svolta, il livello dei proventi commerciali e gli adempimenti successivi corrispondono alle condizioni previste dalla legge. Non basta quindi presentare o conservare una comunicazione di opzione: atti e comportamenti devono permettere di ricondurre il soggetto al perimetro della legge n. 398/1991 e di applicarne concretamente le regole.
Il primo controllo riguarda la posizione dell’ente. La legge individua associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative, affiliate e operanti nell’attività sportiva dilettantistica; per gli enti del Terzo settore indicati dall’articolo 79, comma 1, del Codice del Terzo settore, invece, l’articolo 89 esclude l’applicazione della legge n. 398/1991. La scelta operativa va quindi esaminata prima dell’opzione e ogni volta che cambiano qualifica, attività o assetto documentale.
In sintesi
- Il regime 398 riguarda i soggetti indicati dall’articolo 1 della legge n. 398/1991 e richiede il rispetto delle relative condizioni soggettive.
- Nel periodo d’imposta precedente, i proventi da attività commerciali non devono superare 400.000 euro per poter esercitare l’opzione.
- L’opzione produce effetto dal primo giorno del mese successivo al suo esercizio e, salvo revoca, resta efficace almeno per un triennio.
- Chi fruisce dell’esonero deve annotare i proventi commerciali nelle distinte o dichiarazioni d’incasso previste dalla norma, opportunamente integrate.
- Fatture emesse e fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate.
- Per gli enti del Terzo settore cui si applica l’articolo 79, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la legge n. 398/1991 non si applica.
Quando l’opzione per il regime 398 può risultare coerente
La coerenza dell’opzione per il regime 398 parte dall’identificazione del soggetto. L’articolo 1 della legge n. 398/1991 considera le associazioni e le società sportive dilettantistiche richiamate dalla normativa sportiva, non lucrative, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e impegnate nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche. L’articolo 90 della legge n. 289/2002 chiarisce inoltre l’applicazione delle disposizioni della legge n. 398/1991 alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Questi elementi non sono formule da richiamare in astratto. Devono trovare riscontro negli atti dell’ente e nella sua operatività: la verifica professionale mette in relazione statuto e forma organizzativa, assenza di scopo di lucro, affiliazione, attività dichiarata e attività concretamente svolta. Se tali elementi non convergono, l’opzione non dovrebbe essere trattata come un adempimento isolato, ma come un punto da riesaminare prima di adottare ulteriori comportamenti fondati sul regime.
La seconda condizione espressa dalla norma riguarda i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel periodo d’imposta precedente: l’importo non può superare 400.000 euro. Il dato da esaminare è quindi la ricostruzione dei proventi commerciali rilevanti per il periodo precedente, non una previsione generica dell’andamento futuro. Per approfondire il perimetro soggettivo e la verifica prima della scelta, Leggi anche: Legge 398 per associazioni, chi può applicarla e cosa verificare prima dell’opzione.
Matrice decisionale: alternative a confronto
| Situazione | Segnale favorevole o limite | Atti e comportamenti da verificare | Conseguenza operativa |
|---|---|---|---|
| Associazione o società sportiva dilettantistica già operativa | Ricorrono le condizioni soggettive dell’articolo 1 e i proventi commerciali del periodo precedente restano entro 400.000 euro. | Occorre verificare affiliazione, attività sportiva dilettantistica, natura non lucrativa, ricostruzione dei proventi e comunicazione dell’opzione. | L’opzione può essere valutata secondo il procedimento previsto dalla legge; produce effetto dal mese successivo al suo esercizio. |
| Soggetto che intraprende l’esercizio di attività commerciali | La legge disciplina espressamente questa situazione. | L’opzione è esercitata nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972. | Non va sovrapposta automaticamente alla procedura prevista per il soggetto già operativo: occorre qualificare correttamente il caso. |
| Ente del Terzo settore indicato dall’articolo 79, comma 1, del Codice del Terzo settore | L’articolo 89 del D.Lgs. n. 117/2017 esclude l’applicazione della legge n. 398/1991. | La posizione nel Terzo settore va accertata prima di fondare la gestione fiscale sull’opzione per il regime 398. | La legge n. 398/1991 non costituisce il regime applicabile per tale fattispecie. |
| Soggetto che supera 400.000 euro di proventi commerciali durante il periodo d’imposta | Il superamento del limite è disciplinato dall’articolo 1, comma 2. | È necessario individuare il mese del superamento sulla base della documentazione dei proventi commerciali. | Le disposizioni della legge cessano di applicarsi dal mese successivo a quello del superamento. |
La matrice non sostituisce l’esame della posizione concreta, ma evita due errori opposti: presumere che un ente sportivo possa utilizzare il regime senza verificare i presupposti, oppure continuare ad applicarlo senza considerare un cambiamento che incide sulla fattispecie. Quando il regime fiscale dell’associazione è già oggetto di contestazione o di dubbio, può essere utile Approfondisci come ricostruire qualifica e attività svolte.
Gli atti dell’opzione e i comportamenti successivi
Per il soggetto già rientrante nell’articolo 1, l’opzione è esercitata mediante comunicazione con lettera raccomandata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. La legge stabilisce che l’effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all’esercizio, fino alla revoca e comunque per almeno un triennio. La stessa disposizione prevede che l’opzione abbia effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e che ne sia data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
La verifica non termina con l’atto iniziale. L’articolo 2 prevede esoneri dalle scritture contabili e dagli obblighi IVA richiamati dalla norma, ma collega tali esoneri a precise modalità di gestione. I proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali devono essere annotati nella distinta d’incasso o nella dichiarazione d’incasso prevista dalla legge, opportunamente integrata. Le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate secondo le disposizioni richiamate.
Ne deriva una conseguenza operativa semplice: la documentazione non è soltanto materiale da archiviare quando serve una verifica. Distinte o dichiarazioni d’incasso, fatture emesse, fatture di acquisto e dati sui proventi commerciali sono gli elementi che permettono di collegare il comportamento concreto alle regole del regime. Se mancano, sono disordinati o non permettono di ricostruire i proventi, è opportuno sospendere valutazioni automatiche e ricostruire prima la posizione documentale.
Quando coinvolgere lo studio e quali elementi inviare
Conviene coinvolgere il professionista prima di esercitare l’opzione, al mutare della qualifica o della posizione nel Terzo settore, quando iniziano attività commerciali oppure quando i proventi commerciali si avvicinano o superano il limite previsto. È utile una verifica anche se l’opzione è stata già esercitata ma gli atti e i comportamenti successivi non appaiono immediatamente ricostruibili.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio: può verificare la qualificazione dell’ente, la compatibilità dell’opzione per il regime 398, la documentazione disponibile e gli adempimenti da coordinare.
Per una prima valutazione, trasmettere attraverso il canale indicato dal form soltanto quanto necessario: situazione attuale dell’ente, urgenza, statuto o informazioni sulla forma e sull’affiliazione, dati sui proventi commerciali del periodo rilevante, copia delle comunicazioni di opzione se disponibili, distinte o dichiarazioni d’incasso e fatture pertinenti.
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Fonti e riferimenti
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, articolo 1
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398, articolo 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 89
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