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ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)

Legge 398/1991 Regime Agevolato per APS ASD e SSD

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e...

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IN COSA CONSISTE

Le agevolazioni  previste a favore delle associazioni  sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

■ la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);

■ un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;

■ l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

■ l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;

■ l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – Tv e pubblicità).

I libri da tenere Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D. P. R. N. 544 del 1999).

I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono  il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

DA COSA SI E’ ESONERATI 

■ tenuta delle scritture  contabili;

■ presentazione  della dichiarazione  IVA;

■ emissione scontrini e/o ricevute fiscali.

COSA E’ OBBLIGATORIO

■ conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;

■ annotare  i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali;

■ versare trimestralmente  l’Iva;

■ tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

■ presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali)  e il Modello 770, nei casi in cui è previsto.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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