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ZES e crediti d’imposta nazionali: controlli sul cumulo prima di impegnare la spesa

ZES e crediti d’imposta nazionali: come verificare cumulo, territorio, progetto, beni, soglie e mantenimento prima di impegnare la spesa.

Prima di impegnare la spesa, la risposta prudente è questa: il credito d’imposta ZES non si somma automaticamente a un eventuale credito d’imposta nazionale. Il cumulo può essere possibile solo quando le misure riguardano costi ammessi compatibili e quando il totale non supera l’intensità o l’importo di aiuto consentiti dalla disciplina applicabile. Non basta che il bene sia utile all’impresa, né che l’impresa operi nel Mezzogiorno o nelle Isole.

Per la ZES unica, l’ammissibilità dipende dalla combinazione di soggetto, settore, territorio della struttura produttiva, progetto di investimento iniziale e singolo bene. Un credito applicabile su scala nazionale, quando previsto, richiede invece una verifica autonoma della propria norma: non può essere trattato come una semplice estensione della misura territoriale ZES. La decisione va presa prima dell’ordine, perché documenti, periodo agevolato, comunicazioni, cumulo, mantenimento e possibili recuperi incidono sul costo effettivamente agevolabile.

In sintesi

  • La ZES unica riguarda investimenti destinati a strutture produttive nelle zone assistite individuate dalla norma, non qualunque sede nel Sud o nelle Isole.
  • Il progetto deve riguardare investimenti iniziali e beni nuovi riconducibili alle categorie previste; un cespite aziendale non è per ciò solo un costo ammissibile.
  • Un’ambulanza, un carro funebre o un altro veicolo speciale non sono automaticamente agevolabili perché strumentali o destinati all’attività d’impresa.
  • Il confronto con eventuali crediti d’imposta nazionali parte dall’identificazione dei medesimi costi e dai limiti di cumulo, non dalla somma delle percentuali ipotizzate.
  • Per gli investimenti dal 2026 al 2028, la norma richiamata indica una finestra fino al 31 dicembre 2028, una soglia minima di progetto e obblighi che possono rideterminare o revocare il beneficio.

ZES territoriale e crediti nazionali: il confronto corretto

L’articolo 16 del D.L. 124/2023 disciplina un credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Il suo perimetro territoriale è espresso dalla norma: rileva la struttura produttiva ubicata nelle zone assistite delle regioni indicate e individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Di conseguenza, la sede legale, il domicilio dell’amministratore o il luogo di consegna del bene non sostituiscono la verifica dell’effettiva destinazione dell’investimento alla struttura produttiva agevolata.

Il riferimento ai crediti d’imposta nazionali va quindi gestito separatamente. La fonte disponibile non individua uno specifico credito nazionale alternativo o complementare, né consente di affermare che ne esista uno applicabile al singolo acquisto. La verifica professionale deve prima identificare la misura nazionale effettivamente invocata, il suo testo vigente, il beneficiario, i costi ammessi e i divieti propri; soltanto dopo è possibile confrontarla con la ZES. Questa distinzione evita di scambiare una misura territoriale per una regola generale valida su tutto il territorio nazionale.

Il punto decisivo è l’identità del costo. Se due agevolazioni insistono sul medesimo macchinario, impianto, attrezzatura, terreno o immobile, non è sufficiente verificare che entrambe siano astrattamente disponibili. Occorre ricostruire il costo effettivamente ammesso da ciascuna disciplina, individuare eventuali altri aiuti ricevuti o richiesti e controllare il limite complessivo. L’articolo 16 ammette il cumulo con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato riferiti ai medesimi costi, ma pone un limite espresso: non si può superare l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee.

La conseguenza operativa è importante: non conviene calcolare un risparmio sommando crediti, contributi o agevolazioni prima di avere ricostruito il fascicolo dell’investimento. Anche quando il cumulo è astrattamente consentito, una parte della spesa può non essere comune alle misure, oppure il limite può imporre di ridurre l’agevolazione fruibile.

Approfondisci le verifiche sugli investimenti ZES prima dell’ordine dei beni.

Quali controlli incidono sull’ammissibilità ZES

La regola generale riguarda le imprese che acquisiscono i beni indicati dalla norma e li destinano a strutture produttive ubicate nelle zone assistite. Gli investimenti devono fare parte di un progetto di investimento iniziale e possono riguardare l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, oltre alle componenti immobiliari e ai terreni nei limiti previsti. Il valore di terreni e immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

La parola “nuovi” e il collegamento al progetto iniziale non sono dettagli formali. Un bene ammortizzabile o iscritto tra i cespiti può essere un costo aziendale corretto senza rientrare nella fattispecie ZES. Occorre verificare la novità del bene, la sua strumentalità concreta, la destinazione alla struttura produttiva agevolata e il rapporto con il progetto complessivo. Analogamente, l’acquisto in leasing richiede di considerare il costo sostenuto dal locatore e di escludere le spese di manutenzione dal costo rilevante secondo la norma.

Il settore dell’impresa è un secondo snodo. L’agevolazione non si applica, tra gli altri, ai soggetti operanti nei trasporti, salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti, né alle relative infrastrutture; sono inoltre previste esclusioni per altri comparti elencati dalla disposizione, per imprese in liquidazione o scioglimento e per imprese in difficoltà. Per questo un veicolo speciale utilizzato nell’impresa non è automaticamente ammesso alla ZES o ad altri crediti d’imposta: la qualifica commerciale del mezzo e il suo impiego aziendale non risolvono né l’esclusione settoriale né l’appartenenza del costo alle categorie agevolabili. L’eventuale acquisto di un’ambulanza o di un carro funebre richiede un esame specifico del soggetto, dell’attività svolta, della struttura destinataria, del progetto e della disciplina applicabile; questo articolo non consente di anticiparne l’esito.

Per il periodo 2026-2028, il testo vigente indica i costi di beni acquistati e gli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Stabilisce inoltre un limite massimo di 100 milioni di euro per progetto e esclude i progetti inferiori a 200.000 euro. Non sono però elementi sufficienti per concludere che il credito spetti: restano da verificare le modalità di accesso e di fruizione definite con il provvedimento previsto dalla norma, nonché il limite complessivo di spesa della misura.

Leggi anche l’approfondimento sui beni da sottoporre a verifica per le aziende sanitarie.

Cumulo, mantenimento e recupero: cosa va deciso prima dell’ordine

Il cumulo non è soltanto un controllo da effettuare al momento della compensazione. Prima dell’ordine vanno ricostruiti i preventivi, il soggetto che sosterrà il costo, il contratto di acquisto o di leasing, la struttura produttiva destinataria e ogni domanda, contributo, aiuto de minimis o altra agevolazione riferibile al medesimo investimento. Da questa ricostruzione si distinguono i costi comuni da quelli autonomi e si valuta se il beneficio complessivo resta entro i limiti applicabili.

Va poi considerato l’orizzonte successivo all’acquisto. Se il bene non entra in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione, il credito è rideterminato escludendo il relativo costo. Se nei cinque periodi d’imposta successivi all’entrata in funzione il bene è dismesso, ceduto, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o trasferito a una struttura diversa da quella che ha dato diritto all’agevolazione, opera nuovamente la rideterminazione. L’attività nelle aree d’impianto deve inoltre essere mantenuta per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento; l’inosservanza comporta la revoca secondo le modalità previste.

La verifica deve dunque includere non solo l’ordine, ma anche un piano di utilizzo e permanenza del bene. Il credito indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato deve essere restituito nei termini indicati dalla disposizione. Il fatto che il credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione e debba essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi rafforza l’esigenza di coerenza tra documentazione dell’investimento, calcolo e dichiarazioni.

Caso tipo: un investimento con bene speciale e altri aiuti

Una società, in uno scenario ipotetico, valuta nel 2026 un investimento per una struttura produttiva situata in una zona assistita. Il progetto comprende un’attrezzatura nuova, lavori su un immobile strumentale e un veicolo speciale destinato all’attività. Ha inoltre ricevuto un aiuto de minimis e intende verificare un possibile credito d’imposta nazionale.

  1. Primo snodo: soggetto, settore e territorio. Si controlla se l’attività rientra nelle esclusioni previste dall’articolo 16, se la struttura destinataria è effettivamente nella zona assistita e se l’impresa presenta condizioni ostative. Il veicolo non viene considerato ammesso soltanto perché utile all’attività.
  2. Secondo snodo: progetto e costi. Si separano attrezzature, lavori immobiliari, terreno se presente, manutenzioni e costi del veicolo. Si verifica quali elementi siano nuovi, destinati alla struttura e parte di un investimento iniziale; per terreni e immobili si applica il limite del 50 per cento del valore dell’investimento agevolato.
  3. Terzo snodo: cumulo e continuità. Si associano agli stessi costi gli aiuti già ottenuti, richiesti o programmati, compreso l’eventuale credito nazionale solo dopo averne identificato la norma. Infine si documentano entrata in funzione, permanenza del bene e mantenimento dell’attività nell’area.

Lo scenario non anticipa un risultato reale: mostra perché la decisione sull’ordine non può essere presa sulla sola descrizione commerciale del bene o sulla localizzazione generale dell’impresa.

Quando coinvolgere lo studio

È opportuno coinvolgere il professionista prima di firmare l’ordine, il leasing, il contratto immobiliare o la domanda di un altro aiuto riferibile all’investimento, e anche quando l’operazione è già programmata ma non è stato definito il cumulo. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio: verifica il fascicolo dell’investimento, la compatibilità tra misure, gli adempimenti e i rischi di rideterminazione o recupero.

Nella prima richiesta è sufficiente trasmettere, attraverso il canale indicato dal form, la situazione, l’urgenza e i documenti o le informazioni iniziali pertinenti: descrizione dell’investimento, preventivi o contratti disponibili, sede della struttura produttiva, attività esercitata, cronologia prevista e agevolazioni o aiuti già richiesti o ottenuti. Non occorrono dati eccedenti rispetto alla valutazione iniziale.

Richiedi una verifica preliminare dell’investimento e del cumulo.

Fonti e riferimenti

D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16, testo vigente al 2 settembre 2026 (Normattiva)

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