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Incentivi per assunzione di giovani genitori €. 5.000

Sommario:  e’ stata istituita presso l’inps la “banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5. 000 in favore delle imprese    private  e  delle  società  cooperative  che  provvedano  ad  assumere  a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

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Roma, 05/09/2011  SINTESI Circolare n. 115

 

Oggetto

Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G. U. 27 dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.

 

Sommario

E’ stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5. 000 in favore delle imprese    private  e  delle  società  cooperative  che  provvedano  ad  assumere  a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

 

Premessa

L’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – così come modificato da ultimo dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 – ha istituito, presso il Dipartimento  della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

A valere  sulla complessiva  dotazione  del Fondo citato,  il Ministro  della Gioventù  – con Decreto  del 19 novembre 2010, pubblicato nella G. U. 27 dicembre 2010, n. 301  (allegato n. 1) – ha stanziato l’importo di

€ 51. 000. 000, per la realizzazione di  interventi  in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori.

Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati  è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di un  incentivo  di  €5. 000  in favore  delle  imprese    private  e  delle  società  cooperative che provvedano ad assumere   – con un contratto a tempo indeterminato,  anche parziale – le persone iscritte alla banca dati stessa.

In conformità a quanto previsto dall’articolo  3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione (allegato n. 2).

Si  illustrano  di  seguito  le  istruzioni  per  l’iscrizione  nella  banca  dati  e  per  il godimento dell’incentivo all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le  istruzioni sono state redatte in conformità della normativa citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della Gioventù ha espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di attuazione del decreto del 19 novembre 2010.

 

I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1.       Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

1. 1    Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati

Possono  iscriversi  alla  banca  dati  coloro  che  possiedano,  alla  data  di  presentazione  della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

a. Età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

b. Essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;

c. Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

–     lavoro subordinato a tempo determinato

–     lavoro in somministrazione

–     lavoro intermittente

–     lavoro ripartito

–     contratto di inserimento

–     collaborazione a progetto o occasionale

–     lavoro accessorio

–     collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da  una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5. 000, incaso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

1. Compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;

2. Raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

3. Cessazione dell’affidamento del minore;

4. Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.

 

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione

1. 2    Procedimento di iscrizione alla Banca dati

L’iscrizione  alla  banca  dati  si  effettua  accedendo  alla  sezione  dei  servizi  al  cittadino  del  sito internet dell’INPS  www. Inps. It, seguendo il seguente percorso:

“al  servizio  del  cittadino”  >  “autenticazione   con  PIN”  >  “fascicolo  previdenziale   del  cittadino”  > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.

Selezionando  l’ultima  voce  apparirà  il  modulo  –  da  compilarsi  on  line  –  per  redigere  la  domanda di iscrizione.

Per autenticarsi  è necessario  disporre  del Codice di identificazione  personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni

disponibili  presso  il sito  www. Inps. It o contattando  il numero  verde  803. 164;  mediante  lo stesso  PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori   e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.

L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù

www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.

All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di  iscrizione,  il  cui  iniziale  numero  di  protocollo  costituisce    il  “Codice  identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione;  l’attestato  indica  la  data  di  scadenza  dell’iscrizione,  collegata  al  venir  meno  di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.

Il Codice identificativo  univoco  (CIU), rilasciato  al termine  della procedura  di iscrizione  alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni  incidenti  sulla scadenza  di validità  (es: nascita  nuovo  figlio) ovvero  allo scopo  di cancellare l’iscrizione.

Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione (allegato n. 3).

2.            Incentivo  per l’assunzione  dei soggetti  iscritti nella  Banca dati giovani genitori

2. 1.    Datori di lavoro beneficiari

Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5. 000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.

L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.

Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché  venga stipulato  con gli stessi  un contratto  di lavoro  subordinato  a tempo indeterminato, anche parziale.

Sono esclusi dall’incentivo  gli enti pubblici – economici  e non economici  – nonché i datori di lavoro non qualificabili  come  imprenditori  ai  sensi  del  codice  civile;  rientrano  invece  nell’ambito  dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.

Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1. 1.

2. 2    Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo

L’incentivo spetta per l’ assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

2. 3    Condizioni per l’ammissione all’incentivo

Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Le imprese e le cooperative interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla banca dati; a  tale scopo l’applicazione per l’invio on line della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata opportunamente  adattata per consentire  – prima e a prescindere dall’eventuale  assunzione – la semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore.

Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni

L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili. Il  datore  di  lavoro  non  deve  aver  effettuato,  nei  sei  mesi  precedenti  l’assunzione, licenziamenti per giustificato  motivo  oggettivo  o  per  riduzione  del  personale,  fatta  salva  l’ipotesi  in  cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati

Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

 

Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati

Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e, all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.

 

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti

2. 4    La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo

Dopo  aver  effettuato  l’assunzione  di una persona  iscritta  nella Banca  dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante  – espressamente delegato, conformemente a quanto previsto  dalla circolare  n. 28  dell’8  febbraio  2011   – devono richiedere  il relativo  beneficio  economico avvalendosi del modulo telematico messo  a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del  Cassetto previdenziale Aziende, denominata  “Istanze on-line”, presso il sito internet www. Inps. It.

Entro  il giorno  successivo  all’invio,  l’Inps,  effettuati  con esito positivo  i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di  lavoro,  attribuirà  automaticamente  alla  posizione  contributiva  interessata  il  Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.

Nella  sezione  “istanze  on-line”  del  Cassetto  previdenziale  aziendale  sarà  reso  disponibile  l’esito della richiesta.

Si allega  alla presente  circolare  un manuale  che illustra nel dettaglio  le modalità  di verifica preventiva dell’iscrizione  di un determinato  soggetto  alla banca dati, le modalità  di invio del modulo telematico di richiesta  dell’incentivo,  e  le  operazioni  che  possono  essere  effettuate  successivamente  all’istanza di ammissione al beneficio (allegato n. 4).

2. 5 La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. L’incentivo  dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento  della misura di €5. 000, inquote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Con successivo messaggio  verranno   resi noti il Codice autorizzazione  che identifica il beneficio e le sue modalità  di  esposizione  nel  flusso  Uniemens;   verranno  altresì  illustrate  le  corrispondenti istruzioni contabili.

3. Controlli

L’INPS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del 19 novembre2010 incapo ai soggetti iscritti alla banca dati ed ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, anche tramite controllo a campione della veridicità della documentazione presentata.

L’Istituto provvede altresì ad effettuare, in nome e per conto del Dipartimento  della Gioventù, eventuali azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte di non aventi diritto.

4. Decorrenza delle misure contenute nel Decreto

Le misure  contenute  nel Decreto del Ministro della Gioventù del 19  novembre 2010 decorrono dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura dell’INPS; solo da  questa   data  è  possibile   iscriversi   alla  “Banca   dati  per  l’occupazione   dei  giovani   genitori” e, conseguentemente, effettuare assunzioni che consentano il riconoscimento dell’incentivo.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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