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mercoledì 2 Ottobre 2024

FABBRICATO STRUMENTALE: ECCO COME L’IMPOSTA DI REGISTRO CAMBIERA’ A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

Sono soggetti ad imposta  di registro tutti quegli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi gli atti di rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, i trasferimenti coattivi e le cessioni di aziende o parte di esse.

FABBRICATO STRUMENTALE: ECCO COME L’IMPOSTA DI REGISTRO CAMBIERA’ A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

Sono soggetti ad imposta  di registro tutti quegli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi gli atti di rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, i trasferimenti coattivi e le cessioni di aziende o parte di esse.

L’attuale regime regolato dal art. 10 del D. Lgs 23/2011 in vigore fino al 31 dicembre 2013, prevede una serie di aliquote variabili in base al bene oggetto di cessione (5. 0 % sui crediti, 3 % sul valore dell’avviamento e degli assets, 15 % su terreni agricoli a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli da associazioni o società cooperative, 7 % fabbricati, 3 % casa di abitazione non di lusso, immobili di interesse storico-artistico, 1 % immobili e fabbricati di imprese che si impegnano a rivendere il bene entro 3 anni) e degli importi fissi pari a € 168,00 che interessano i trasferimenti in favore dello Stato, di enti pubblici e di Onlus, cessazione di quote e trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA.

Questa norma definisce inoltre la tassazione delle imposte ipotecarie e catastali, anch’esse perciò interessate dalle variazioni introdotte dal Decreto Istruzione. Tali imposte sono ora soggette ad aliquote del 2 % e del 1 % per gli atti che hanno per oggetto beni strumentali, immobili residenziali non considerati “prima casa”, percentuali sostituite da l’importo di € 50 ciascuna; sono invece attualmente applicate in misura fissa di  € 168 l’una nei casi di abitazione residenziale “prima casa” (edifici non classificati nelle categorie abitazione di lusso, villa o castello: A/1, A/8 e A/9), terreni edificabili, ed immobili strumentali acquistati da Onlus, le quali verranno aumentate nella misura di € 200,00.

Il provvedimento disposto con l’articolo 26 del D. L. 104/2013 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014  prevede 2 sole aliquote e l’aumento dell’imposta fissa di € 32,00:

–         2 % per i trasferimenti che hanno per oggetto immobili residenziali con i requisiti “prima casa”

–         9 % tutti gli altri trasferimenti

–         € 200,00 per tutti i trasferimenti con imposta di registro fissa.

Verranno inoltre soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali.

Ecco di seguito alcuni esempi pratici:

 

IMMOBILE RESIDENZIALE “ PRIMA CASA”

Valore di mercato: € 100. 000

 

IVA

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

TOT

2013

ESENTE

3 % = 3. 000

168

168

3. 336

2014

ESENTE

2 % = 2. 000

50

50

2. 100

 

 

CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Valore di cessione: € 10. 000. 000

€ 7. 000. 000 al netto del valore delle passività trasferite

 

IVA

3 %

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

TOT

2013

120. 000

7 % = 490. 000

2% = 200. 000

1 % = 100. 000

910. 000

2014

120. 000

9 % = 630. 000

Fissa : 50,00

Fissa : 50,00

750. 100

 

IMMOBILE STRUMENTALE

Valore di mercato: € 500. 000

 

IVA

22 %

REGISTRO FISSA

IPOTECARIA 3%

CATASTALE

1 %

TOT

2013

110. 000

168

15. 000

5. 000

130. 168

2014

110. 000

200

15. 000

5. 000

132. 668

 

IMMOBILE RESIDENZIALE NON “PRIMA CASA”

Valore di mercato : € 250. 000

 

IVA

10 %

REGISTRO

FISSA

IPOTECARIA

2 %

CATASTALE

1%

TOT

2013

25. 000

168

5. 000

2. 500

32. 668

2014

25. 000

200

5. 000

2. 500

32. 700

 

Come si evince dagli esempi pratici coloro che potranno trarre beneficio dal suddetto cambiamento saranno innanzitutto quei trasferimenti che hanno per oggetto abitazioni residenziali definite come “prima casa” non assoggettate ad IVA (dovuta dalla diminuzione del registro e delle imposte ipocatastali) e le cessioni di rami d’azienda (per le quali l’agevolazione è considerevole grazie all’imposizione di quote non più proporzionali per imposte catastali e ipotecarie).

Il Decreto Scuola andrà invece a penalizzare quasi tutte le altre restanti tipologie di trasferimento, per effetto dell’unificazione delle diverse aliquote di registro alla sola del 9 % (l’imposta non dovrà comunque in nessun caso inferiore a € 1. 000,00) e del suo aumento a € 200,00 nei casi in cui la stessa è prevista in quota fissa.

A fronte delle novità sovraesposte, per chi volesse conseguire un risparmio lecito di imposta consigliamo  di contattarci per una pianificazione fiscale preventiva.

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