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Settore Funebre

Imprese funebri nel mezzogiorno: come verificare veicoli, attrezzature e immobili per il credito d’imposta ZES

Credito d’imposta ZES e imprese funebri: verifiche su veicoli, attrezzature e immobili, progetto, territorio, soglie e mantenimento prima dell’investimento.

Per le imprese funebri, l’acquisto di un carro funebre, di un’ambulanza, di un’attrezzatura tecnica o di un immobile non consente da solo di qualificare il costo per il credito d’imposta ZES. L’articolo 16 del D.L. 124/2023 collega il beneficio all’impresa, alla struttura produttiva situata in una zona assistita indicata dalla norma, al progetto di investimento iniziale e alle categorie di beni previste. Prima dell’ordine, del leasing o dell’atto immobiliare, questi elementi vanno esaminati come un unico investimento documentato.

La norma non nomina né approva in via specifica carri funebri, ambulanze o altri veicoli speciali. Di conseguenza, la qualificazione di un mezzo utilizzato nell’attività funebre richiede una valutazione separata della categoria del bene, dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e del suo ruolo nel progetto. Attrezzature e immobili hanno invece condizioni espressamente disciplinate, ma non per questo ogni costo aziendale rientra nel credito.

In sintesi

  • Il credito riguarda investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni e delle aree individuate dall’articolo 16 e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
  • L’investimento deve far parte di un progetto di investimento iniziale e può comprendere nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché terreni e immobili alle condizioni previste.
  • Un carro funebre, un’ambulanza o un altro veicolo speciale non è nominato dalla disposizione: l’impiego aziendale del mezzo non chiude la verifica sul bene e sul settore.
  • Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, i progetti inferiori a 200.000 euro non sono agevolabili; il limite massimo per progetto è 100 milioni di euro.
  • Entrata in funzione, destinazione alla struttura che ha dato diritto all’agevolazione, cumulo e mantenimento dell’attività nell’area incidono sulla conservazione del beneficio.

La regola generale per l’investimento ZES

L’articolo 16 riconosce, per gli anni dal 2024 al 2028, un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese che acquisiscono i beni indicati dalla disposizione e li destinano a strutture produttive ubicate nelle zone assistite. Le aree richiamate comprendono Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, nonché le zone assistite di Marche, Umbria e Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per un’impresa funebre il punto di partenza è quindi la struttura produttiva destinataria dell’investimento, non la sola sede legale né il solo preventivo. Se l’impresa dispone di locali operativi, deposito, autorimessa o altri insediamenti, il fascicolo deve individuare la struttura alla quale il progetto e i beni sono destinati e verificarne la collocazione nella zona assistita applicabile.

La ZES disciplinata dall’articolo 16 è una misura territoriale. Eventuali crediti d’imposta previsti su scala nazionale costituiscono misure distinte: la loro esistenza, i beni ammessi e l’eventuale rapporto con questo credito richiedono l’esame della relativa disciplina e non possono essere ricavati dall’articolo 16.

Progetto di investimento iniziale e soglie

I beni agevolabili devono fare parte di un progetto di investimento iniziale, secondo il rinvio dell’articolo 16 al regolamento (UE) n. 651/2014. Per il caso concreto, ciò richiede di ricostruire in modo coerente finalità dell’investimento, beni inclusi, struttura destinataria, date di acquisizione o realizzazione e rapporto tra le diverse componenti del progetto.

La fonte prevede, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, un costo massimo per ciascun progetto di 100 milioni di euro e l’esclusione dei progetti di importo inferiore a 200.000 euro. La disciplina non consente di trasformare il valore di un singolo cespite in una conclusione sul progetto: veicolo, attrezzatura e immobile devono essere letti nel loro insieme documentale.

La misura del credito è indicata dalla norma entro il massimo consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite di spesa previsto. Per questo non è corretto attribuire un’aliquota al solo preventivo, al settore dichiarato o alla generica localizzazione nel Mezzogiorno.

Veicoli per servizi funebri: verifica distinta del bene e del settore

L’articolo 16 menziona nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, oltre a terreni e immobili strumentali agli investimenti. Non contiene una disciplina nominativa per carri funebri, ambulanze, autovetture o altri veicoli speciali. La denominazione commerciale del mezzo e il suo utilizzo nell’impresa sono pertanto dati da documentare e valutare, non una qualificazione già definita dal testo fornito.

La verifica è rilevante anche perché l’agevolazione non si applica ai soggetti operanti nei settori dei trasporti, salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti, e nelle relative infrastrutture. L’articolo 16 non qualifica espressamente l’attività funebre ai fini di questa esclusione. Nel fascicolo vanno quindi separati l’attività effettivamente esercitata dall’impresa, la funzione del veicolo nel progetto e la qualificazione del bene rispetto alle categorie ammesse.

Prima di impegnare l’acquisto di un mezzo, è utile raccogliere visura, descrizione tecnica, preventivo o bozza di contratto, destinazione prevista e collegamento con la struttura produttiva. Approfondisci: Consulta l’approfondimento sulla verifica del carro funebre nel credito d’imposta ZES.

Attrezzature nuove destinate alla struttura produttiva

Per le attrezzature, la disposizione indica l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nel territorio. La novità del bene, la sua destinazione alla struttura e l’inserimento nel progetto sono dunque elementi centrali della verifica.

Nel contesto di un’impresa funebre, la descrizione del fornitore non sostituisce questi elementi. Il fascicolo deve consentire di leggere che cosa viene acquistato, se il bene è nuovo, dove sarà destinato e come si collega al progetto di investimento iniziale. In caso di locazione finanziaria, la norma assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene e non comprende le spese di manutenzione.

Immobili e terreni: strumentalità e limite del 50 per cento

L’articolo 16 include l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per un immobile destinato a locali operativi, deposito, autorimessa o altra struttura dell’impresa funebre, la verifica riguarda sia la strumentalità all’investimento sia il collegamento con la struttura produttiva in area assistita.

Il valore di terreni e immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Per questo terreno, fabbricato, opere e altre componenti del progetto vanno distinti nei documenti economici e contrattuali. L’immobile non può essere trattato come una voce autonoma scollegata dal progetto iniziale e dal limite quantitativo previsto dalla norma.

Flusso documentale del fascicolo

  1. Impresa e struttura. Raccogliere attività esercitata, struttura destinataria, localizzazione nell’area assistita e situazione dell’impresa. La norma esclude, tra gli altri, i soggetti in liquidazione o scioglimento e le imprese in difficoltà secondo il regolamento richiamato.
  2. Progetto e bene. Collegare preventivi, contratti o bozze, cronologia, descrizioni tecniche e destinazione del bene al progetto di investimento iniziale. Per i veicoli, separare la funzione del mezzo dalla qualificazione richiesta dalla misura.
  3. Importi e tempi. Verificare che il progetto raggiunga la soglia di 200.000 euro, che le date ricadano nel periodo applicabile e che terreni e immobili rispettino il limite del 50 per cento.
  4. Fruizione e cumulo. Verificare le modalità di accesso e controllo previste dal decreto richiamato dall’articolo 16, nonché gli altri aiuti riferiti ai medesimi costi.

Cumulo, utilizzo e documenti da aggiornare

Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi a oggetto gli stessi costi ammessi, purché il cumulo non superi l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee. La verifica del cumulo richiede quindi di identificare gli aiuti già richiesti o programmati sullo stesso costo.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento e in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo. L’articolo 16 demanda a un decreto le modalità di accesso, applicazione, fruizione e controllo. Dal solo testo fornito non si ricavano una certificazione specifica, una modulistica o una comunicazione concreta: tali adempimenti vanno verificati nella disciplina attuativa applicabile all’operazione.

Mantenimento dell’investimento e rideterminazione

I beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; diversamente, il credito è rideterminato escludendo il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le stesse disposizioni operano anche se il riscatto non viene esercitato.

Entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione, il credito è rideterminato se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. La circostanza rilevante non è una generica diversa destinazione, ma una delle ipotesi espressamente previste dalla norma.

L’impresa beneficiaria deve inoltre mantenere per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento la propria attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato. L’inosservanza di questo obbligo determina la revoca dei benefici secondo le modalità stabilite dal decreto previsto dall’articolo 16.

FAQ sulle imprese funebri e sulla ZES

Un carro funebre è ammesso al credito d’imposta ZES?

L’articolo 16 non nomina il carro funebre né prevede un’ammissione automatica dei veicoli speciali. La valutazione deve considerare categoria del bene, attività dell’impresa, struttura produttiva e progetto di investimento iniziale.

Un immobile può rientrare nell’investimento?

La norma contempla acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, oltre all’acquisto di terreni. Terreni e immobili non possono superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Quando coinvolgere lo studio?

Prima di firmare ordine, leasing, preliminare o atto, quando vanno esaminati insieme territorio, bene, progetto, tempi e altri aiuti. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio. Nella prima richiesta è sufficiente trasmettere, attraverso il canale indicato dal form, situazione, urgenza e documenti pertinenti: attività e struttura interessata, localizzazione, descrizione del bene, preventivo o bozza contrattuale, importo e cronologia prevista.

Richiedi una valutazione del caso concreto.

Fonti e riferimenti

D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16, “Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica”, testo vigente al 31 agosto 2026.

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