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Settore Funebre

Carro funebre e credito d’imposta ZES: quando il veicolo richiede una verifica

Carro funebre e credito d’imposta ZES: requisiti, limiti, documenti e verifiche da svolgere prima dell’investimento.

Un carro funebre non diventa automaticamente agevolabile con il credito d’imposta ZES perché è un veicolo aziendale, un bene ammortizzabile o un veicolo speciale. La disciplina ZES esaminata richiede che l’investimento riguardi beni nuovi compresi in un progetto di investimento iniziale e destinati a una struttura produttiva ubicata nelle zone assistite indicate dalla norma. Perciò il nome commerciale del veicolo non decide l’esito.

Prima di ordinare il carro funebre, l’impresa funebre deve verificare insieme soggetto beneficiario, settore di attività, localizzazione della struttura produttiva, progetto, caratteristiche del bene e periodo dell’investimento. In particolare, la fonte prevede un’esclusione per il settore dei trasporti, salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti: la classificazione effettiva dell’attività e il rapporto del veicolo con l’investimento vanno quindi esaminati sul caso concreto, senza assimilare automaticamente l’impresa funebre a un’attività ammessa o esclusa.

In sintesi

  • Il credito d’imposta ZES riguarda investimenti destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite individuate dalla legge, non qualsiasi acquisto effettuato nel Mezzogiorno o nelle Isole.
  • Il bene deve rientrare tra quelli descritti dalla norma e far parte di un progetto di investimento iniziale; la sola strumentalità contabile non è sufficiente.
  • Per un carro funebre occorre esaminare con prudenza l’attività svolta e l’eventuale incidenza dell’esclusione prevista per i settori dei trasporti.
  • Per il periodo 2026 la norma collega il credito agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, entro le altre condizioni previste.
  • Cumulo, entrata in funzione, destinazione del bene e mantenimento dell’attività incidono sulla fruizione e su possibili rideterminazioni o revoche.

Quale regola ZES si applica al carro funebre

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 riconosce il credito alle imprese che acquisiscono i beni indicati dalla disposizione e li destinano a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Marche, Umbria e Abruzzo, nei limiti della Carta degli aiuti a finalità regionale richiamata dalla norma. Non basta dunque che la sede legale, il cliente o il luogo di immatricolazione siano nel territorio interessato: occorre ricostruire la struttura produttiva alla quale il bene sarà concretamente destinato.

La norma agevola investimenti inseriti in un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, oltre a terreni e immobili strumentali nei limiti indicati. Un carro funebre può essere un cespite dell’impresa; tuttavia questa qualificazione aziendale non risolve da sola se sia riconducibile alla categoria di beni ammessi né se il suo acquisto sia parte di un progetto iniziale rilevante per la ZES.

La verifica è ancora più importante perché l’agevolazione non si applica ai soggetti operanti nel settore dei trasporti, con la sola eccezione testuale di magazzinaggio e supporto ai trasporti. Non è prudente ricavare la risposta dalla denominazione «carro funebre», dalla categoria del veicolo o da un codice attività letto isolatamente. Occorre confrontare attività effettiva dell’impresa, organizzazione della struttura produttiva, funzione del mezzo nel progetto e perimetro dell’esclusione normativa.

La ZES territoriale va inoltre distinta da eventuali crediti d’imposta previsti su scala nazionale. Il fatto che un veicolo non superi la verifica per questa misura territoriale non anticipa l’esito di altre agevolazioni; allo stesso modo, l’eventuale rilevanza in un diverso regime non dimostra l’ammissibilità alla ZES. Ogni misura richiede il proprio testo vigente, i propri costi ammessi e i propri adempimenti.

Flusso documentale

La decisione va impostata come un unico fascicolo dell’investimento, dal dato iniziale alla verifica delle incongruenze e alla scelta finale.

  1. Dati dell’impresa e della struttura produttiva. Si raccolgono visura, attività esercitata, assetto dell’impresa, indirizzo della struttura che utilizzerà il veicolo e documenti idonei a collegarla alla zona assistita. Qui si individua anche se emergono elementi da approfondire sull’esclusione settoriale.
  2. Progetto e bene. Si ordinano preventivo o ordine, scheda tecnica, configurazione del carro funebre, contratto di acquisto o leasing, data prevista di acquisizione e motivazione economico-organizzativa. Il punto non è solo dimostrare che il mezzo serve all’impresa, ma verificare novità del bene, funzione nel progetto iniziale e destinazione alla struttura produttiva.
  3. Periodo, importo e comunicazioni. Si confrontano cronologia dell’investimento, valore del progetto e regole applicabili alla data dell’operazione. La disposizione esclude i progetti sotto 200.000 euro e rinvia a un decreto per modalità di accesso, fruizione e controlli: prima dell’impegno contrattuale vanno quindi verificati anche gli adempimenti concretamente applicabili.
  4. Cumulo e mantenimento. Si ricostruiscono altri aiuti richiesti o ottenuti sugli stessi costi, le fonti di copertura e la destinazione futura del veicolo. La verifica prosegue dopo l’acquisto, perché entrata in funzione, cessione, dismissione o trasferimento del bene possono incidere sul credito.

Tempi, soglie e conseguenze dopo l’acquisto

Alla data della fonte fornita, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 il credito è riferito alla quota del costo dei beni indicati dal comma 2, entro 100 milioni di euro per ciascun progetto. La misura resta soggetta al limite complessivo di spesa e alle modalità definite dal decreto richiamato dalla norma. Non è quindi corretto applicare in via preventiva una percentuale standard al prezzo del carro funebre: l’intensità massima dipende dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e dalla situazione verificata.

Il progetto non può essere inferiore a 200.000 euro. Se il bene non entra in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla sua acquisizione o ultimazione, il credito è rideterminato escludendone il costo. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione il bene è dismesso, ceduto, destinato a finalità estranee all’impresa o a una struttura produttiva diversa da quella agevolata, la norma prevede una nuova rideterminazione e la restituzione del credito indebitamente utilizzato.

Il cumulo è possibile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi soltanto se non supera l’intensità o l’importo di aiuto più elevato consentito dalle discipline europee pertinenti. Inoltre l’impresa beneficiaria deve mantenere l’attività nelle aree d’impianto per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento; l’inosservanza comporta la revoca secondo le modalità previste. Il credito, quando riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va indicato nelle dichiarazioni dei redditi previste dalla disposizione.

Quando richiedere una valutazione sul caso concreto

Conviene coinvolgere lo studio prima di firmare l’ordine, versare un acconto, concludere un leasing o presentare comunicazioni, soprattutto se il carro funebre è destinato a una nuova sede, a un ampliamento operativo o a una struttura produttiva con attività plurime. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, verificando la coerenza tra impresa, settore, struttura, progetto, bene, documenti e utilizzo del credito.

Per una prima valutazione è sufficiente trasmettere attraverso il canale indicato dal form la situazione dell’impresa, l’urgenza della decisione e i documenti o le informazioni iniziali pertinenti: attività svolta, localizzazione della struttura produttiva, preventivo o contratto, scheda del veicolo, importo e cronologia dell’investimento, eventuali altri aiuti sugli stessi costi.

Richiedi una valutazione preventiva del caso.

Approfondisci: Spostare la sede societaria all’estero: quali controlli fare sulla residenza fiscale.

Fonti e riferimenti

D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 16, Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, testo vigente al 27 agosto 2026.

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