AGENZIA DELLE ENTRATE
La fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell'ambito del piano Transizione 4.0, è subordinata al rigoroso rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi. Tuttavia, l'evoluzione della governance aziendale, l'insorgere di crisi gestionali o l'attuazione di operazioni straordinarie possono creare incertezze sulla persistenza del diritto al beneficio, specialmente quando intercorre un lasso di tempo significativo tra l'entrata in funzione del bene e la sua effettiva interconnessione.
Questi nodi tecnici sono al centro della Risposta n. 139 del 10 luglio 2026 dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento chiarisce come lo stato di liquidazione, l'affitto di un ramo d'azienda e la successiva scissione societaria non determinino automaticamente la perdita del credito, a condizione che venga preservata la continuità dell'attività d'impresa e la destinazione produttiva dei beni. Per il commercialista e i consulenti d'impresa, questo atto di prassi rappresenta un punto di riferimento per presidiare la difendibilità degli asset fiscali in contesti di riorganizzazione aziendale, evitando che formalismi giuridici oscurino la sostanza economica dell'investimento.
Scioglimento giudiziale e requisito soggettivo: la distinzione tra crisi e liquidazione
Il comma 1052 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 esclude dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o sottoposte ad altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Il rischio operativo per l'impresa è che ogni forma di liquidazione venga assimilata a tale esclusione, portando alla decadenza del credito.
Nel caso esaminato dall'Agenzia, la società istante era stata soggetta a una dichiarazione giudiziale di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 del codice civile (per impossibilità di funzionamento dell'assemblea), con contestuale nomina di un liquidatore giudiziale. L'Agenzia ha chiarito che tale provvedimento, nel caso di specie, non perseguiva finalità liquidatorie intese come chiusura dell'attività. Al contrario, l'impresa aveva continuato a operare in esercizio provvisorio, mantenendo le trattative tra i soci per regolare la separazione dei rami d'azienda.
L'elemento determinante è stata la successiva revoca dello stato di liquidazione, che ha comportato il ripristino del regime ordinario d'impresa senza estinzione del soggetto giuridico. L'Agenzia ha dunque confermato che, se l'attività prosegue e la procedura non è finalizzata alla cessazione dell'impresa, il requisito soggettivo per la maturazione del credito d'imposta resta integrato. Questo orientamento è coerente con quanto espresso anche nella Circolare n. 1/E del 2025, dove si specifica che l'attività non deve convivere con procedure che compromettano la continuità della vita aziendale, ma non vi è preclusione se il soggetto si trova in una procedura di risanamento aziendale.
Scenario operativo: stallo gestionale e continuità produttiva
Si consideri il caso di una società che effettua investimenti in macchinari 4.0 tra il 2021 e il 2022. A causa di gravi dissidi tra i soci, l'assemblea diventa inoperativa e il Tribunale dichiara lo scioglimento della società nel 2022. Nonostante la nomina di un liquidatore giudiziale, l'azienda non cessa l'attività ma continua a produrre in regime di esercizio provvisorio, mentre i soci negoziano la separazione del patrimonio in due rami d'azienda. Nel 2023 l'accordo viene raggiunto e l'assemblea delibera la revoca dello stato di liquidazione.
In questo scenario, basato sulla fattispecie dell'interpello, l'investimento effettuato prima della crisi non decade. Il motivo risiede nel fatto che la dichiarazione giudiziale di scioglimento per inattività dell'assemblea non ha avuto finalità di chiusura dell'impresa, e la continuità dell'operatività ha permesso di mantenere il requisito soggettivo necessario per l'agevolazione.
Interconnessione tardiva: cause oggettive e fruizione del credito
Un punto critico riguarda il disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene e la sua effettiva interconnessione al sistema informatico. Nel caso in esame, i beni sono entrati in funzione nel 2021-2022, ma l'interconnessione è avvenuta solo nel maggio 2025. Molti contribuenti temono che un ritardo pluriennale comporti l'esclusione dal beneficio.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 9/E del 2021, ha precisato che la normativa non stabilisce un termine perentorio per l'interconnessione. Tuttavia, è stato ribadito (anche nella Risposta n. 34/2024) che tale ritardo non può essere illimitato o discrezionale, ma deve dipendere da condizioni oggettive documentate e dimostrate dall'impresa.
Nel caso della Risposta n. 139/2026, il ritardo è stato ritenuto giustificato dai seguenti elementi:
- la necessità di separare i sistemi informatici gestionali in coincidenza con l'affitto di due diversi rami d'azienda;
- inconvenienti tecnici riscontrati durante le fasi di verifica dei criteri 4.0 tra giugno e settembre 2024;
- problemi legati alle licenze d'uso del software di interconnessione, superati solo tra gennaio e febbraio 2025.
Se l'impresa è in grado di dimostrare che il ritardo è dipeso da cause tecniche o organizzative non arbitrarie, può comunque fruire del credito. La dinamica di fruizione segue le regole della Circolare 9/E: l'impresa può iniziare a fruire del credito in "misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione, rinviando la fruizione in "misura piena" all'anno dell'avvenuta interconnessione.
Trasferimento del credito in caso di affitto e scissione di ramo d'azienda
L'ultima questione riguarda la titolarità del credito in caso di operazioni straordinarie. La regola generale è che i crediti d'imposta 4.0 maturano in capo a chi effettua l'investimento e non sono trasferibili a terzi tramite semplici atti realizzativi.
Tuttavia, l'Agenzia distingue tra la cessione del singolo bene (che comporta il recapture o la perdita del beneficio) e il trasferimento di un complesso aziendale unitario. Quando l'investimento è inserito in un ramo d'azienda che viene trasferito tramite scissione o affitto, il bene mantiene il suo livello qualitativo tecnologico e la sua funzione produttiva.
Nella Risposta n. 139/2026, l'Agenzia ha confermato che la società beneficiaria di una scissione può fruire del credito d'imposta maturato dalla società scissa, a condizione che il credito sia compreso nel ramo d'azienda assegnato. Questo avviene perché l'operazione comporta una confusione di diritti e obblighi tra i soggetti giuridici, preservando la ratio dell'agevolazione. Questo approccio è in linea con la governance del rischio fiscale che richiede un allineamento tra la sostanza dell'operazione societaria e il mantenimento dei benefici fiscali.
Checklist per la governance documentale del credito 4.0
Per rendere difendibile la posizione fiscale in presenza di crisi o riorganizzazioni, è necessario predisporre un fascicolo documentale che attesti i seguenti punti:
- Analisi della procedura societaria: Atto del Tribunale che specifichi la natura dello scioglimento e prova della successiva revoca, per distinguere lo stallo gestionale dalle finalità liquidatorie.
- Prova di operatività: Documentazione che attesti l'esercizio provvisorio dell'attività (fatture di vendita, invio di dichiarazioni fiscali, pagamenti contributivi) durante il periodo di crisi.
- Giustificativo tecnico interconnessione: Relazioni tecniche, log di sistema o comunicazioni con i fornitori software che documentino i problemi tecnici o di licenza che hanno causato il ritardo.
- Perimetro dell'operazione: Progetto di scissione o contratto di affitto che indichi esplicitamente l'inclusione dei beni strumentali agevolati nel ramo d'azienda trasferito.
- Asseverazioni tecniche: Perizie giurate che confermino la sussistenza dei requisiti tecnici sin dal momento dell'entrata in funzione.
In sintesi
- La liquidazione giudiziale non preclude il credito 4.0 se non ha finalità di chiusura dell'attività e l'impresa prosegue in esercizio provvisorio fino alla revoca dello stato di liquidazione.
- Il ritardo nell'interconnessione è ammissibile se supportato da prove di cause oggettive e non discrezionali (es. problemi software o riorganizzazioni informatiche).
- Il credito d'imposta segue il ramo d'azienda in caso di scissione o affitto, permettendo alla società beneficiaria di fruirne, a differenza della cessione del singolo bene.
- La continuità aziendale è il criterio interpretativo prevalente rispetto alla formalità della procedura giuridica.
Fonti normative e riferimenti da verificare
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 139 del 10 luglio 2026.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Articolo 1, commi da 1051 a 1062).
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20 gennaio 2025.
- Codice Civile, Articolo 2484, comma 1, n. 3.
Prossimi passi operativi
La gestione dei crediti d'imposta in contesti di crisi o riorganizzazione richiede un approccio multidisciplinare. Non è sufficiente l'applicazione formale della norma; è necessaria una lettura incrociata tra il diritto societario, la normativa concorsuale e le specifiche tecniche del piano Transizione 4.0. Un errore nella qualificazione dello stato di liquidazione o l'assenza di documentazione tecnica sul ritardo dell'interconnessione possono esporre l'impresa a sanzioni e al recupero dei crediti compensati.
Il nostro studio è specializzato nel presidio della compliance fiscale per operazioni straordinarie e supporta l'impresa nella costruzione della difendibilità degli asset fiscali. Attraverso un metodo di analisi documentale rigoroso, coordiniamo la verifica dei requisiti tecnici con gli atti di governance, riducendo il rischio operativo e assicurando che il valore degli investimenti non venga vanificato da errori formali. Il team multidisciplinare è in grado di supportare l'azienda nella valutazione della struttura dei costi e dei rischi legati alla compensazione dei crediti.
Se la vostra azienda sta attraversando una fase di riassetto societario o deve gestire l'interconnessione tardiva di beni strumentali, vi invitiamo a richiedere una valutazione professionale. Analizzeremo il vostro caso specifico, esaminando i decreti del tribunale, i contratti di affitto e le perizie tecniche per definire la strategia di compensazione più sicura.
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