Fisco e Tributi
Prima di spostare la sede societaria all’estero, occorre esaminare la residenza fiscale con i criteri previsti dall’art. 73 del D.P.R. 917/1986. Ai fini delle imposte sui redditi, la norma considera residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale. La verifica richiede quindi di distinguere il criterio della sede legale dai fatti relativi alle decisioni strategiche e alla gestione corrente.
Questo approfondimento tratta il tema sul piano della residenza fiscale disciplinata dall’art. 73. La valutazione di altri profili dell’operazione richiede un esame separato del caso concreto.
In sintesi
- L’art. 73 considera sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.
- La verifica riguarda la maggior parte del periodo d’imposta.
- La sede di direzione effettiva riguarda le decisioni strategiche continue e coordinate della società o dell’ente nel suo complesso.
- La gestione ordinaria riguarda gli atti della gestione corrente compiuti in modo continuo e coordinato per la società o l’ente nel suo complesso.
- Per specifiche società o enti che detengono partecipazioni di controllo, il comma 5-bis prevede una presunzione di residenza, salvo prova contraria, al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma.
La regola dell’art. 73 per la residenza fiscale
Il comma 3 dell’art. 73 del D.P.R. 917/1986 individua tre criteri: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. Il testo usa criteri alternativi e li collega alla presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
Per chi valuta una sede societaria all’estero, il punto operativo è ricostruire tutti e tre i piani senza sovrapporli. L’indicazione di una sede non sostituisce l’esame di dove sono assunte le decisioni strategiche né di dove si compiono gli atti della gestione corrente. La domanda da affrontare è riferita all’intero periodo interessato, non soltanto a un singolo momento dell’operazione.
Il criterio della sede legale
La sede legale è uno dei criteri espressamente richiamati dall’art. 73. Nel preflight sulla residenza fiscale va quindi considerata insieme agli altri due criteri previsti dalla disposizione: sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.
Una ricostruzione professionale prudente non attribuisce alla sola sede legale il compito di esaurire la verifica. Occorre invece mantenere separati i tre criteri normativi e collegare ciascuno ai fatti del periodo d’imposta da esaminare.
Dove si assumono le decisioni strategiche
L’art. 73 definisce la sede di direzione effettiva come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. La definizione richiede quindi attenzione alla continuità, al coordinamento e al carattere strategico delle decisioni.
Nella verifica del caso possono essere utili, come elementi di ricostruzione professionale, i verbali degli organi, le deleghe, la composizione degli organi e l’indicazione dei luoghi nei quali sono state assunte le decisioni. Questi elementi non vanno letti isolatamente: servono a descrivere i fatti da confrontare con la nozione normativa di direzione effettiva.
Dove si compie la gestione ordinaria
La gestione ordinaria è definita dall’art. 73 come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. È un criterio distinto dalla sede di direzione effettiva: il primo riguarda gli atti della gestione corrente, il secondo le decisioni strategiche.
Nel caso concreto è utile separare le attività di conduzione corrente dalle decisioni che orientano la società nel suo complesso. La distinzione consente di ordinare la verifica sui criteri effettivamente previsti dalla norma e di evitare che un solo elemento organizzativo venga assunto come risposta per tutti i profili della residenza fiscale.
Percorso diagnostico prima dello spostamento
Un percorso diagnostico sulla sede societaria all’estero può essere costruito in tre passaggi, mantenendo il confronto con l’art. 73 al centro della valutazione.
Ricostruire il periodo interessato
Il primo passaggio è individuare il periodo d’imposta interessato e raccogliere le informazioni necessarie a verificare i criteri per la maggior parte di quel periodo. La norma non limita la verifica alla data in cui viene valutato lo spostamento.
Separare i tre criteri
Il secondo passaggio è predisporre tre ricostruzioni distinte: una per la sede legale, una per le decisioni strategiche continue e coordinate e una per gli atti di gestione corrente continui e coordinati. Così la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria non vengono trattate come espressioni equivalenti.
Confrontare documenti e fatti da esaminare
Il terzo passaggio consiste nell’ordinare i documenti e le informazioni in modo funzionale ai fatti da valutare: composizione degli organi, verbali, deleghe, luoghi delle decisioni e luoghi degli atti di gestione. Per approfondire il tema, consulta Approfondisci: il trasferimento all’estero e i fatti rilevanti per la residenza fiscale.
La presunzione per partecipazioni di controllo
Il comma 5-bis dell’art. 73 riguarda società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 1. In questa fattispecie, la norma prevede, salvo prova contraria, la residenza nel territorio dello Stato se, in alternativa, tali società o enti sono controllati anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato oppure sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Non si tratta di una regola da estendere indistintamente a ogni società che valuta una sede all’estero. Se la struttura presenta partecipazioni di controllo, occorre verificare separatamente se ricadono le condizioni testuali del comma 5-bis e raccogliere le informazioni pertinenti al controllo e alla composizione dell’organo di gestione.
Quali informazioni preparare per il caso concreto
Per una prima valutazione è utile descrivere la situazione attuale, quella prospettata, il periodo interessato e l’urgenza. Possono essere pertinenti statuto, visura, composizione degli organi, verbali, deleghe e indicazioni sui luoghi nei quali sono assunte le decisioni strategiche e compiuti gli atti di gestione corrente.
La prima richiesta dovrebbe contenere solo le informazioni necessarie e usare il canale indicato dal form. Se è presente una contestazione, è utile segnalarne l’esistenza e indicare il periodo interessato, allegando soltanto gli atti inizialmente pertinenti.
Quando coinvolgere lo studio
Il coinvolgimento professionale è opportuno prima di procedere con lo spostamento oppure quando occorre esaminare una contestazione relativa alla residenza fiscale. Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ricostruendo i fatti rilevanti rispetto ai criteri dell’art. 73.
La valutazione può richiedere, in base al caso concreto, il coinvolgimento di professionisti abilitati per gli aspetti che esulano dalla verifica qui descritta.
FAQ sulla sede societaria all’estero
Quali criteri considera l’art. 73?
La disposizione richiama sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale, purché il criterio ricorra nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
Che cosa indica la direzione effettiva?
Per l’art. 73 è la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Che cosa indica la gestione ordinaria?
Per l’art. 73 è il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Fonti e riferimenti
Per sottoporre il caso prima dello spostamento o in presenza di una contestazione, invia situazione, urgenza, documenti iniziali pertinenti, luoghi decisionali e periodo interessato tramite i recapiti di Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l..
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