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RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE DI UNA CASA IN COMPROPRIETA’

Diritto Civile

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Napoli. Sono  comproprietaria di una casa in zona Fuorigrotta con un altro cittadino cinese. Quest’ultimo, a mia insaputa, ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell’immobile. Volevo sapere qual è la situazione giuridica del caso e se posso avere diritto a riscuotere la metà dei canoni di locazione. Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Napoli. Sono  comproprietaria di una casa in zona Fuorigrotta con un altro cittadino cinese. Quest’ultimo, a mia insaputa, ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell’immobile. Volevo sapere qual è la situazione giuridica del caso e se posso avere diritto a riscuotere la metà dei canoni di locazione. Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu. Nel caso da Lei descritto è recentemente intervenuta un’importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cioè nella composizione più importante), la sentenza numero 11135 del 2012, la quale ha stabilito che la fattispecie in questione rientra nell’ambito della gestione di affari, disciplinata dall’art. 2032 c. C. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c. C. , sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c. C. , applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato articolo 2023 c. C. , esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa”. Secondo questa importante sentenza, dunque, Lei, sig. Ra Chu, ha sicuramente diritto a metà dei canoni di locazione, a condizione che Lei approvi quanto compiuto dall’altro comproprietario che ha locato l’immobile e faccia causa al conduttore (cioè all’inquilino affittuario della parte di casa di cui si discute) e al locatore (cioè all’altro comproprietario dell’immobile) domandando in giudizio la metà dell’ammontare di tali canoni di locazione. Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. In caso di ulteriori richieste, si prega di contattare lo studio legale “Dong & Partners Law Firm” al seguente indirizzo email: info@donglawfirm. Com

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Avv. Lifang Dong

L'Avv. Lifang Dong, socio fondatore dello studio legale Dong & Partners, è avvocato italiano con specializzazione in diritto cinese. Già consulente legale dell'Associazione degli Imprenditori cinesi a Roma, dell'Associazione Generale di Wencheng del Sud Italia, dell'Associazione Scambi Commerciali e Culturali Cina Italia, dell'Associazione per la Promozione della Pace e della Riunificazione della Cina in Italia, l'Avv. Dong è, inoltre, arbitro presso la Chinese European Arbitration Center (CEAC), ed è iscritta alla Chinese European Legal Association (CELA) ed all'Ordine degli Avvocati di Roma (n. abilitazione A37196). Prima di fondare lo Studio,...

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