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Contenzioso Lavoro e Contrattualistica

PROCEDURA INTRODOTTA DALLA RIFORMA FORNERO IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso. Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente,...

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso.

Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente, perché ho sempre svolto il mio lavoro con diligenza e scrupolo. Come mi consiglia di agire?

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso.

Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente, perché ho sempre svolto il mio lavoro con diligenza e scrupolo. Come mi consiglia di agire?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Kang.

Recentemente, la cosiddetta “Riforma Fornero” (legge n. 92/2012) ha introdotto una procedura processuale inerente i licenziamenti a cui si applica l’articolo 18 dello “Statuto dei Lavoratori”, vale a dire, in breve, quei licenziamenti effettuati nelle imprese che hanno più di quindici dipendenti.

La particolarità di questa procedura consiste nella sua notevole rapidità, che consente di arrivare ad una sentenza del giudice del lavoro in tempi particolarmente brevi.

Infatti, l’art. 1 comma 48 della citata legge n. 92/2012 afferma quanto segue:

“A seguito della presentazione del ricorso (cioè della domanda del lavoratore ingiustamente licenziato) il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. (. )”.

Il comma 49 dell’articolo 1 sopra citato afferma anche che il giudice, limitando al massimo le formalità del processo, conosce i fatti di causa in maniera semplificata e decide la controversia con un’ordinanza (cioè con una decisione semplificata) immediatamente esecutiva.

Nel suo caso, sig. He, Lei dovrà innanzitutto impugnare il licenziamento per iscritto nei confronti del suo precedente datore di lavoro. Successivamente, se il datore di lavoro non intende riprenderla in servizio, Lei potrà proporre ricorso davanti al tribunale del lavoro, per impugnare il licenziamento ingiusto.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

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Avv. Lifang Dong

L'Avv. Lifang Dong, socio fondatore dello studio legale Dong & Partners, è avvocato italiano con specializzazione in diritto cinese. Già consulente legale dell'Associazione degli Imprenditori cinesi a Roma, dell'Associazione Generale di Wencheng del Sud Italia, dell'Associazione Scambi Commerciali e Culturali Cina Italia, dell'Associazione per la Promozione della Pace e della Riunificazione della Cina in Italia, l'Avv. Dong è, inoltre, arbitro presso la Chinese European Arbitration Center (CEAC), ed è iscritta alla Chinese European Legal Association (CELA) ed all'Ordine degli Avvocati di Roma (n. abilitazione A37196). Prima di fondare lo Studio,...

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