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La sentenza del TAR Roma n. 14302/2026, pubblicata il 18 agosto 2026, offre una risposta operativa circoscritta al payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018: quando la contestazione riguarda l’inserimento negli elenchi regionali, i dati di fatturato o il quantum richiesto, il Collegio qualifica la posizione dell’impresa come diritto soggettivo e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia, per questo specifico profilo, va quindi distinta da quella che investe l’esercizio di un potere autoritativo.
Per enti, cooperative e soggetti del Terzo settore, il precedente è utile soltanto se l’organizzazione opera anche come fornitrice di dispositivi medici e riceve una richiesta connessa agli elenchi o ai calcoli del ripiano regionale o provinciale. Non è una regola generale sulla qualifica dell’ente né sul suo regime fiscale: il suo valore pratico sta nel separare con precisione la contestazione del calcolo dalla contestazione degli atti che stanno a monte del meccanismo.
In sintesi
- Il caso riguarda una società fornitrice di dispositivi medici coinvolta nel meccanismo di ripiano degli sforamenti di spesa relativi agli anni 2015-2018.
- Il TAR collega le contestazioni su elenchi, fatturato e importo dovuto a un rapporto obbligatorio tra amministrazione territoriale e impresa fornitrice.
- Per tali contestazioni, la sentenza individua la giurisdizione del giudice ordinario, perché l’attività descritta è di accertamento tecnico del dovuto.
- Le censure contro gli atti presupposti e le questioni sul meccanismo normativo non vanno confuse con il controllo del singolo calcolo.
- La decisione non consente di assumere che ogni richiesta di pagamento rivolta a enti o cooperative abbia la stessa sede giudiziaria: conta l’oggetto concreto della contestazione.
Fatti e cronologia essenziale
Il giudizio nasce dall’impugnazione, da parte di una società, del decreto del Ministero della Salute adottato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati impugnati anche il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 e gli atti regionali e provinciali che hanno attribuito alle aziende fornitrici gli oneri di ripiano.
La ricorrente ha sostenuto, fra l’altro, che il meccanismo introducesse oneri non previsti nelle gare, che i tetti non riflettessero i fabbisogni effettivi, che la certificazione fosse tardiva e che la misura producesse conseguenze sproporzionate. Il contenzioso si è innestato su una disciplina che, secondo la ricostruzione della sentenza, individua un tetto di spesa e collega al suo superamento un ripiano posto a carico delle imprese fornitrici.
Nel percorso processuale assumono rilievo anche le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Il TAR richiama in particolare la n. 140/2024 per il giudizio sul meccanismo applicabile al quadriennio 2015-2018 e richiama precedenti della sezione Terza Quater del TAR Lazio, tra cui le sentenze n. 8732, 8733 e 8736 del 2025.
Esiti dei motivi e riparto di giurisdizione
Sul riparto di giurisdizione, il Collegio dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo le censure riferite alla definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, alle modalità di calcolo e ai dati su cui l’importo è fondato.
La ragione non è formale. La sentenza considera l’importo richiesto come un’obbligazione verso la regione o la provincia autonoma, determinata mediante parametri stabiliti dalla disciplina e dai dati contabili richiamati nel provvedimento. La società fa quindi valere, secondo il TAR, un diritto al corretto calcolo della somma e non una pretesa subordinata a una valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Per gli ulteriori motivi, il Collegio rinvia alle ragioni di rigetto espresse nei precedenti indicati, in particolare nella sentenza n. 8733/2025. La conseguenza pratica è importante: non basta etichettare il ricorso come opposizione al payback. Occorre identificare, voce per voce, se si contesta un atto autoritativo presupposto oppure il dato utilizzato per determinare l’importo individuale.
Motivazione decisiva
Il ragionamento del giudice si sviluppa su tre elementi concreti, che aiutano a leggere correttamente l’effetto della pronuncia.
Il meccanismo era previsto per il periodo considerato
Richiamando la sentenza costituzionale n. 140/2024, il TAR ricorda che il meccanismo per il quadriennio 2015-2018 è stato ritenuto ragionevole e proporzionato nel bilanciamento operato dal legislatore. La Corte costituzionale ha valorizzato la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, la presenza di tetti di spesa e la funzione solidaristica del contributo posto a carico delle imprese fornitrici.
Questo passaggio non chiude la verifica sul singolo importo. Serve piuttosto a distinguere il giudizio sulla tenuta generale del meccanismo dalla ricostruzione di fatturato, percentuali e somme attribuite a una determinata impresa.
L’atto territoriale è letto come accertamento del dovuto
Secondo il TAR, gli atti regionali o provinciali esaminati approvano elenchi con le imprese fornitrici, il fatturato rilevante, la percentuale di incidenza e la somma complessivamente dovuta. Per il Collegio, in questa fase l’amministrazione non esercita un potere discrezionale rivolto a interessi generali, ma compie un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali e contabili del quantum.
Il passaggio risolutivo, per chi deve assumere una decisione, è quindi confrontare l’importo richiesto con i dati effettivamente esposti nell’atto e nei suoi allegati: annualità, soggetto indicato, fatturato considerato, percentuale applicata e amministrazione creditrice. Se la contestazione riguarda questo confronto, la sentenza colloca il problema a valle dell’esercizio del potere.
Il petitum sostanziale determina il giudice
Il TAR applica il criterio del petitum sostanziale. Se il nucleo della domanda è il corretto calcolo di una prestazione patrimoniale già disciplinata da legge e atti statali, la posizione fatta valere è qualificata come diritto soggettivo e la cognizione appartiene al giudice ordinario. Se invece la domanda investe realmente le modalità di esercizio di un potere autoritativo, il quadro può essere diverso.
È questa distinzione, e non il solo titolo del provvedimento regionale o la formula sull’impugnabilità riportata nell’atto, a rendere utile la sentenza. Un avviso che indica il TAR o il ricorso straordinario non modifica, secondo il Collegio, la natura sostanziale della posizione azionata.
Dispositivo ed effetto concreto
Nel segmento decisorio dedicato alle contestazioni su elenchi e calcoli, il TAR dichiara inammissibili tali censure per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’effetto concreto non è l’annullamento automatico dell’importo né la sua conferma: per una domanda incentrata sul corretto quantum, la sentenza individua una posizione di diritto soggettivo e riconduce la cognizione al giudice ordinario.
Per un’impresa, una cooperativa o un ente che svolga attività di fornitura nel settore interessato, la prima decisione operativa non è scegliere immediatamente un rimedio. È formulare con precisione l’oggetto della contestazione. Se emerge un errore nell’associazione tra impresa, annualità, fatturato o percentuale, il fatto che può cambiare l’impostazione è proprio il contenuto dell’allegato regionale o provinciale e della documentazione contabile richiamata per quella annualità. Se invece si contesta l’atto presupposto o il suo potere autoritativo, la sentenza non consente di sovrapporre automaticamente le due questioni.
Limiti e box operativo breve
La pronuncia riguarda il payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e una società fornitrice. Un ente del Terzo settore o una cooperativa può trarne un criterio di lettura solo quando la sua posizione concreta ricade in questo perimetro fattuale: rapporto di fornitura al servizio sanitario, atto regionale o provinciale di ripiano e contestazione riferita al dovuto individuale.
Conviene coinvolgere lo studio quando l’atto ricevuto non consente di capire se il problema riguardi il meccanismo presupposto o l’importo attribuito al singolo soggetto. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può svolgere una verifica fiscale, statutaria, contabile e organizzativa dell’ente e dei rapporti con la PA, confrontando gli allegati dell’atto con attività svolta, annualità, dati di fatturato e qualifica del soggetto interessato. Il risultato tecnico utile è una ricostruzione documentata della questione da porre, senza anticipare esiti fiscali o giudiziari.
Nel primo contatto è sufficiente descrivere la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio l’atto ricevuto, gli allegati con il calcolo e i dati contabili riferiti alle annualità coinvolte. Le modalità di trasmissione dei documenti possono essere concordate dopo il contatto.
Per una prima valutazione senza impegno, contatta Alessio Ferretti STP.
Fonti e riferimenti
Giustizia Amministrativa, TAR Roma, sentenza n. 14302/2026.
Scheda operativa della decisione
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