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martedì 16 Aprile 2024

AFFITTO DI COSA PRODUTTIVA

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese, da tempo residente a Ferrara. Dato che possiedo alcuni terreni agricoli, vorrei darli in affitto ad agricoltori esperti, che sappiano trarne il massimo del profitto. Quali suggerimenti giuridici può darmi in proposito, Avvocato Dong?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese, da tempo residente a Ferrara. Dato che possiedo alcuni terreni agricoli, vorrei darli in affitto ad agricoltori esperti, che sappiano trarne il massimo del profitto. Quali suggerimenti giuridici può darmi in proposito, Avvocato Dong?
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.
Il codice civile prevede e disciplina un contratto avente ad oggetto la gestione e il godimento di una cosa produttiva, come può essere, ad esempio, un terreno agricolo. Questo tipo di contratto si chiama affitto.
In particolare, l’art. 1615 del codice civile stabilisce che “quando la locazione ha per oggetto il godimento di un cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa”.
In altre parole, nel momento in cui Lei, sig. Ra Chu, affida i suoi terreni a degli affittuari, questi, in cambio di un canone periodico, si impegna a coltivare i terreni e a mantenerli in uno stato idoneo e utile alla produzione agricola. Se l’affittuario non fa ciò, e in particolare se non destina ai terreni i mezzi necessari per la loro gestione, se non osserva le regole della buona tecnica per coltivarli, ovvero se cambia stabilmente la destinazione dei terreni, Lei ha il diritto di domandare la risoluzione (cioè lo scioglimento) del contratto (articolo 1618 c. C. ).
Obbligo principale di chi affitta è quello di consegnare all’affittuario la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in uno stato tale da essere utile all’uso e alla produzione cui la cosa è destinata (art. 1617 c. C. ).
Inoltre, il locatore è obbligato ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie, mentre quelle che non siano straordinarie sono a carico dell’affittuario (art. 1621 c. C. ).
L’affittuario del terreno (cioè gli agricoltori), inoltre, non può subaffittare la cosa ricevuta in locazione senza il consenso del locatore (art. 1624 c. C. ).
Per quanto riguarda la durata del contratto, l’affitto può essere stabilito anche senza determinazione di tempo. In questo caso, però, ciascuna parte del contratto potrà recedere in qualsiasi momento, basta che dia all’altra parte un congruo preavviso (art. 1616 c. C. ).
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com

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