Dettaglio-Articolo
Rettifica del 16 ottobre 2026. Nella versione precedente era indicata erroneamente una ritenuta del 20% sul 75% dell’ordinario compenso professionale. Il passaggio e l’esempio sono stati corretti: per il solo onorario di 1.000 euro, quando soggetto alla ritenuta ordinaria, la trattenuta è di 200 euro. Sono state corrette anche le indicazioni sulle società tra professionisti e precisati gli obblighi di certificazione.
Per calcolare una ritenuta d’acconto occorre distinguere chi paga, chi riceve il compenso e quale reddito viene corrisposto. Un libero professionista, uno studio associato e una società tra professionisti costituita come SRL non hanno necessariamente lo stesso trattamento. La sigla STP, da sola, non determina l’applicazione della ritenuta.
Cos’è la ritenuta d’acconto?
È una somma che il sostituto d’imposta trattiene al momento del pagamento e versa all’erario come anticipo dell’imposta dovuta dal percettore. Per i compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, il riferimento è l’articolo 25 del DPR 600/1973. Prima del calcolo va verificato che il committente sia tenuto a operare la ritenuta e che il compenso non rientri in un’esclusione.
Quali redditi e quali soggetti bisogna distinguere
Il compenso per una prestazione professionale non va confuso con provvigioni, dividendi o canoni: si tratta di categorie con discipline proprie, non di una sola ritenuta applicabile allo stesso modo a ogni pagamento. In questo articolo il calcolo riguarda il compenso professionale ordinario di un residente, pagato da un sostituto d’imposta. I rapporti con soggetti non residenti richiedono una verifica distinta.
Ritenuta d’acconto per i liberi professionisti
Per il professionista residente che percepisce un ordinario compenso di lavoro autonomo soggetto a ritenuta, l’aliquota è del 20% sull’intero compenso imponibile ai fini della ritenuta. Non esiste una riduzione generale della base al 75% per avvocati, commercialisti, ingegneri o altri liberi professionisti.
La base della ritenuta non coincide necessariamente con il totale finale della fattura: IVA, contributi e rimborsi devono essere esaminati secondo la loro natura. Per evitare sovrapposizioni, l’esempio seguente considera esclusivamente l’onorario.
Il professionista che applica il regime forfetario non subisce la ritenuta sui ricavi e compensi soggetti a quel regime, secondo l’articolo 1, comma 67, della legge 190/2014. È inoltre necessario distinguere il pagamento effettuato da un sostituto d’imposta da quello di un privato che non opera come tale.
Esempio di calcolo sul solo onorario
Si ipotizza un professionista residente, fuori dal regime forfetario, al quale un sostituto d’imposta paga un onorario di 1.000 euro interamente soggetto alla ritenuta ordinaria. Non sono inclusi IVA, contributi previdenziali, rimborsi o altre voci.
- Onorario lordo: 1.000 euro.
- Base soggetta a ritenuta: 1.000 euro.
- Ritenuta d’acconto: 1.000 × 20% = 200 euro.
- Somma corrisposta al professionista, considerando soltanto queste voci: 1.000 − 200 = 800 euro.
Gli 800 euro rappresentano il pagamento dopo la ritenuta nell’esempio, non il guadagno netto definitivo dopo tutte le imposte e i contributi. La ritenuta costituisce un acconto da scomputare nella dichiarazione dei redditi secondo le regole applicabili.
Perché si incontra una base del 75% nei diritti d’autore
Una base ridotta al 75% ricorre nella specifica disciplina di determinati proventi dell’autore per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, a seguito della deduzione forfetaria del 25%. Per gli autori di età inferiore a 35 anni è prevista una diversa deduzione. Queste regole non autorizzano a ridurre al 75% qualsiasi compenso per una prestazione professionale. La distinzione è illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella pubblicazione Il diritto d’autore (4).
Ritenuta d’acconto e società tra professionisti
Occorre partire dalla forma giuridica e dalla qualificazione fiscale del reddito, senza assimilare automaticamente tutte le STP al singolo professionista o allo studio associato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle STP costituite nelle forme delle società commerciali si applica la disciplina del reddito d’impresa collegata alla forma societaria. Il chiarimento sulle STP in forma di SAS richiama gli articoli 6, comma 3, e 81 del TUIR.
Per una STP costituita come SRL, i corrispettivi che costituiscono reddito d’impresa non sono assoggettati alla ritenuta prevista dall’articolo 25 per il lavoro autonomo. Non è quindi corretto affermare che ogni STP debba subire una ritenuta del 20%. La qualifica di STP riguarda l’esercizio della professione e può coesistere con la forma SRL: le due espressioni non identificano categorie necessariamente contrapposte.
Esempio relativo a una STP in forma di SRL
Se il corrispettivo di una prestazione resa da una STP costituita come SRL è di 2.000 euro e rientra nel reddito d’impresa della società, non si sottraggono 400 euro come ritenuta sul lavoro autonomo del 20%. Questo esempio riguarda il corrispettivo della società; IVA e altre eventuali voci della fattura rimangono separate.
SRL, compensi dei soci e reddito della società
La disciplina dei corrispettivi incassati dalla società va tenuta distinta da quella delle somme che la società paga ai soci: compensi professionali, compensi per incarichi e distribuzioni di utili sono operazioni diverse. L’assenza della ritenuta sul lavoro autonomo sul corrispettivo della SRL non è un’esenzione generale da qualsiasi ritenuta e non dipende dal solo fatto che il percettore sia soggetto IRES.
Prima di confrontare una fattura individuale con quella di una società, vanno quindi ricostruiti forma giuridica, natura del pagamento e regime applicabile.
Obblighi del sostituto d’imposta
Quando il pagamento è soggetto a ritenuta, il sostituto deve calcolare e trattenere l’importo corretto, versarlo e assolvere gli obblighi di certificazione e dichiarazione previsti per il reddito corrisposto. Per versamenti e Certificazione Unica occorre verificare il calendario dell’anno e le disposizioni applicabili: non va indicata una scadenza unica del 31 marzo come regola valida per ogni anno e per ogni tipologia di reddito.
Fonti e riferimenti
- DPR 600/1973, articolo 25: ritenute sui compensi di lavoro autonomo e distinzione delle prestazioni svolte nell’esercizio di imprese. Il testo applicabile all’epoca della pubblicazione originaria è riprodotto anche nelle note della Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, pagina 25.
- Legge 190/2014, articolo 1, comma 67: compensi e ricavi soggetti al regime forfetario e non assoggettati a ritenuta.
- Agenzia delle Entrate, chiarimento sulle STP in forma di SAS e risposta 107/2018: qualificazione del reddito secondo la forma giuridica e richiamo agli articoli 6 e 81 del TUIR.
- Agenzia delle Entrate, Il diritto d’autore (4): disciplina specifica dei proventi dell’autore, distinta dagli ordinari onorari professionali.
Quale controllo fare sulla propria fattura
Per chiarire una ritenuta discordante, prepara la fattura, la natura della prestazione, la forma giuridica del percettore, il regime fiscale e il ruolo del committente. Questi elementi permettono al professionista di distinguere un errore di calcolo da un diverso inquadramento del pagamento e di individuare le eventuali rettifiche da esaminare.
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