ADEMPIMENTI FISCALI
Comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate: termini, sospensione estiva e rateizzazione secondo la disciplina vigente
Lo scadenzario degli avvisi bonari consente di individuare con precisione il termine entro il quale il contribuente può definire una comunicazione di irregolarità ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, provvedendo al pagamento delle somme richieste, al versamento della prima rata oppure, ove ne ricorrano i presupposti, alla trasmissione di chiarimenti e documentazione.
La disciplina è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, che ha ampliato il termine ordinario previsto per la definizione delle comunicazioni di irregolarità da 30 a 60 giorni.
La nuova disciplina si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025. Gazzetta Ufficiale
È quindi necessario aggiornare i precedenti scadenzari, tenendo conto non soltanto del nuovo termine di 60 giorni, ma anche della specifica sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre, che incide direttamente sul computo della scadenza.
Avviso bonario: che cos’è e perché è importante rispettare la scadenza
La comunicazione di irregolarità, comunemente definita “avviso bonario”, viene emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni.
Può derivare, in particolare, dal:
L’avviso bonario ha una funzione essenzialmente preventiva: consente al contribuente di conoscere l’esito del controllo prima dell’iscrizione a ruolo delle somme e di regolarizzare la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge.
Non deve quindi essere confuso con un avviso di accertamento o con una cartella di pagamento. La stessa Agenzia delle Entrate precisa che le comunicazioni derivanti dai controlli automatici e formali non rappresentano, in via ordinaria, veri e propri atti impositivi autonomamente impugnabili, ma strumenti finalizzati alla preventiva regolarizzazione della posizione fiscale. Agenzia Entrate
Per questo motivo, nello scadenzario relativo agli avvisi bonari non si determina il termine per proporre ricorso, bensì, principalmente, il termine utile per effettuare il pagamento beneficiando della definizione agevolata oppure per versare tempestivamente la prima rata.
Dal 2025 il termine ordinario è di 60 giorni
La principale novità riguarda il termine per il pagamento.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 108/2024 ha sostituito, all’interno del D.Lgs. n. 462/1997, il precedente termine di 30 giorni con quello di 60 giorni.
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, pertanto, il contribuente dispone ordinariamente di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere al pagamento delle somme richieste.
Il termine di 60 giorni opera sia per le somme derivanti dai controlli automatici sia per quelle derivanti dai controlli formali. La stessa modifica ha inoltre esteso a 60 giorni il termine entro il quale il contribuente può fornire chiarimenti in relazione agli elementi non considerati o erroneamente valutati dall’Amministrazione finanziaria. Gazzetta Ufficiale
In termini operativi:
data di ricevimento dell’avviso bonario + 60 giorni = scadenza ordinaria, salvo l’applicazione della sospensione estiva e delle ulteriori regole relative ai giorni festivi.
La sospensione estiva: dal 1° agosto al 4 settembre
Uno degli aspetti più delicati nel calcolo dello scadenzario riguarda la sospensione dei termini durante il periodo estivo.
Per gli avvisi bonari non trova applicazione la sola sospensione processuale feriale dal 1° al 31 agosto prevista per il contenzioso tributario.
Esiste infatti una disposizione specifica, contenuta nell’art. 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016, in forza della quale sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. La modifica introdotta dal D.Lgs. 108/2024 ha coordinato questa disposizione con il nuovo termine ordinario di 60 giorni.Gazzetta Ufficiale
Ciò significa che i giorni compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre, estremi inclusi, non devono essere conteggiati.
Il computo riprende dal 5 settembre.
Come si calcola concretamente la scadenza
Quando il periodo di 60 giorni attraversa la sospensione estiva, il termine non può essere determinato mediante la semplice aggiunta di 60 giorni di calendario.
Occorre invece effettuare un calcolo progressivo.
Se, ad esempio, la comunicazione viene ricevuta prima del 1° agosto:
La sospensione non determina quindi un nuovo termine autonomo, ma congela temporaneamente quello già iniziato.
Analogamente, qualora la comunicazione venga ricevuta nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, il computo deve essere effettuato considerando la sospensione prevista dalla disposizione speciale.
È proprio per questa ragione che uno scadenzario annuale aggiornato rappresenta uno strumento particolarmente utile: consente di individuare immediatamente la scadenza corretta senza dover ricostruire manualmente, per ogni singolo avviso, l’incidenza del periodo di sospensione.
Avviso telematico trasmesso all’intermediario: termine di 90 giorni
Una disciplina specifica riguarda le comunicazioni trasmesse telematicamente all’intermediario abilitato.
Il D.Lgs. 108/2024 stabilisce che, in tale ipotesi, il termine è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito. Gazzetta Ufficiale
Pertanto è fondamentale distinguere la modalità attraverso la quale è stata trasmessa la comunicazione.
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Fattispecie |
Termine |
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Comunicazione ricevuta direttamente dal contribuente |
60 giorni |
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Avviso telematico trasmesso all’intermediario |
90 giorni |
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Comunicazione relativa a redditi soggetti a tassazione separata |
30 giorni per la prima rata |
Lo scadenzario basato sul termine di 60 giorni deve pertanto essere utilizzato per le comunicazioni ricevute direttamente dal contribuente e non può essere applicato automaticamente agli avvisi telematici destinati all’intermediario.
Rateizzazione: fino a 20 rate trimestrali
Le somme richieste con l’avviso bonario possono essere corrisposte anche mediante rateizzazione.
La disciplina vigente consente di suddividere l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, senza la precedente distinzione collegata alla soglia dei 5.000 euro. Gazzetta Ufficiale
La prima rata deve essere versata, per le comunicazioni soggette alla nuova disciplina, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le rate successive scadono invece secondo la periodicità trimestrale prevista dalla normativa e sono gravate dagli interessi dovuti secondo le disposizioni applicabili.
La scadenza della prima rata assume particolare rilievo perché il suo mancato pagamento nei termini può determinare la decadenza dal beneficio della rateizzazione, salvo le specifiche ipotesi di lieve inadempimento previste dalla legge.
Il lieve inadempimento
La normativa contempla alcune situazioni nelle quali una modesta irregolarità nel pagamento non determina automaticamente la perdita della rateizzazione.
In particolare, non si verifica la decadenza in presenza di:
Resta tuttavia dovuta la regolarizzazione dell’importo omesso o tardivamente versato, con le relative sanzioni e interessi secondo le disposizioni applicabili. Gazzetta Ufficiale
Per una corretta gestione dell’avviso bonario è quindi opportuno non considerare il periodo di lieve inadempimento come un’ordinaria proroga della scadenza, ma esclusivamente come una disciplina di salvaguardia prevista per situazioni circoscritte.
Attenzione alla sospensione dell’invio degli atti
La sospensione dei termini di pagamento non deve essere confusa con un’altra misura prevista dalla normativa fiscale.
L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 prevede infatti, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dell’invio di determinate comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate nei periodi:
dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.
Si tratta però di una disciplina diversa.
La sospensione dell’invio delle comunicazioni riguarda l’attività dell’Amministrazione finanziaria; la sospensione del termine di pagamento degli avvisi bonari, invece, opera dal 1° agosto al 4 settembre. Agenzia Entrate
Le due disposizioni non devono quindi essere sovrapposte.
Come utilizzare lo scadenzario degli avvisi bonari
La tabella deve essere letta individuando, nella colonna relativa alla data di notifica o ricevimento della comunicazione, la corrispondente data di scadenza.
Lo scadenzario deve essere predisposto separatamente per:
anno non bisestile e anno bisestile,
poiché la presenza del 29 febbraio modifica il conteggio delle scadenze successive.
Il calcolo deve inoltre considerare:
● l’eventuale coincidenza della scadenza con sabato o giorno festivo;
● l’eventuale applicazione del diverso termine di 90 giorniper l’avviso telematico all’intermediario.
In sintesi
Per le comunicazioni di irregolarità elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025, la regola generale può essere sintetizzata nel seguente modo:
ricevimento dell’avviso bonario → 60 giorni per il pagamento o per la prima rata → sospensione del conteggio dal 1° agosto al 4 settembre → verifica dell’eventuale slittamento del termine se la scadenza cade in giorno non lavorativo.
Per gli avvisi trasmessi telematicamente all’intermediario il termine è invece pari a 90 giorni dalla data della trasmissione telematica. Per le comunicazioni relative alla tassazione separata continuano a operare le specifiche regole previste dalla legge.
Lo Scadenzario Avvisi Bonari rappresenta quindi uno strumento operativo di immediata consultazione per professionisti, imprese e contribuenti, perché consente di determinare correttamente il termine entro il quale procedere alla definizione della comunicazione, evitando errori nel computo dei giorni e, soprattutto, la perdita dei benefici connessi al pagamento tempestivo.
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