Obbligo formativo in arrivo per datori di lavoro e preposti alla sicurezza: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, prende ufficialmente il via una delle più significative riforme in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro degli ultimi anni.
Sommario
Il provvedimento, atteso sin dal 2022 a seguito del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021), introduce nuovi percorsi formativi obbligatori per le figure apicali dell’organizzazione aziendale, ridefinendo ruoli, responsabilità e contenuti didattici in modo più coerente e operativo. Per la prima volta, infatti, anche i datori di lavoro non RSPP saranno tenuti a frequentare un corso di sicurezza specifico, della durata minima di 16 ore, mentre per i preposti viene definito un iter formativo strutturato, integrato e soggetto ad aggiornamento periodico.
Ma cosa cambia davvero? Quali sono le tempistiche, i contenuti minimi e i rischi per chi non si adegua? E soprattutto: come possono le imprese affrontare questo cambiamento in modo efficace, anche sfruttando incentivi e fondi di finanziamento disponibili?
In questo articolo ti spieghiamo tutto: dal testo dell’Accordo ai dettagli pratici, con tabelle riassuntive, guida operativa e strumenti utili per imprese, consulenti e formatori. Scopri come trasformare un obbligo normativo in un’occasione concreta di crescita e competitività.
Formazione obbligatoria
Negli ultimi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni che introduce l’obbligo formativo per i datori di lavoro e per i preposti alla sicurezza, rappresentando un cambio radicale nel panorama normativo della sicurezza sul lavoro. Questo Accordo segna l’avvio di una fase di aggiornamento e riordino dell’intero sistema formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008, andando a colmare un vuoto normativo che, fino a oggi, aveva lasciato alcune figure aziendali fondamentali escluse dagli obblighi di formazione strutturata e certificata.
La novità principale è che anche il datore di lavoro, tradizionalmente escluso da obblighi formativi specifici in materia di sicurezza (se non nei casi in cui ricoprisse il ruolo di RSPP), sarà ora tenuto a seguire un percorso formativo obbligatorio per acquisire consapevolezza e responsabilità rispetto ai rischi aziendali. Un’innovazione significativa, che si affianca all’obbligo già vigente per figure come RSPP, ASPP, dirigenti e preposti.
L’Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso maggio 2025, fissa anche le modalità transitorie per l’adeguamento, lasciando alle aziende un margine di tempo per organizzarsi. Tuttavia, il segnale politico e normativo è chiaro: si punta su una maggiore consapevolezza dei vertici aziendali in tema di sicurezza, anche come strumento preventivo per evitare infortuni e responsabilità penali.
Accordo 2025
Il percorso che ha portato all’introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro affonda le sue radici nel Decreto “Fisco-Lavoro” n. 146/2021, convertito dalla Legge di Bilancio 2022. In particolare, l’articolo 13 di tale decreto ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), ponendo l’accento sulla necessità di rafforzare il sistema formativo aziendale. L’intervento legislativo ha previsto nuovi obblighi di formazione e un inasprimento delle sanzioni per chi non li rispetta, riconoscendo il ruolo cruciale di figure come datori di lavoro, dirigenti e preposti nella prevenzione degli infortuni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha chiarito i contorni applicativi dei nuovi obblighi, precisando che la loro piena attuazione sarebbe stata subordinata alla pubblicazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni, inizialmente previsto entro il 30 giugno 2022. Questo Accordo, dopo vari rinvii, è finalmente stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2025, dando attuazione concreta agli obblighi previsti già dal 2021.
La principale novità operativa consiste nell’introduzione di un corso di formazione obbligatorio di almeno 16 ore destinato a tutti i datori di lavoro, con contenuti strutturati per fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.
Tra i temi trattati nel corso rientrano:
-
l’organizzazione della prevenzione in azienda;
-
la valutazione dei rischi specifici;
-
la gestione delle emergenze e dei piani di evacuazione;
-
la vigilanza e il controllo interno sull’attuazione delle misure di sicurezza.
L’obiettivo non è soltanto formale o burocratico, ma profondamente culturale: promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e incentivare una leadership responsabile e proattiva nella sicurezza.
Modulo Cantieri
Un altro punto chiave del nuovo Accordo Stato-Regioni riguarda l’introduzione del cosiddetto “Modulo Cantieri”, un corso formativo obbligatorio di almeno 6 ore destinato esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili. Questo obbligo mira a innalzare il livello di competenza e responsabilità nelle aree a maggior rischio di infortuni, come l’edilizia e le opere civili, dove la complessità organizzativa e la presenza simultanea di più soggetti impongono una gestione rigorosa della sicurezza.
Il riferimento normativo per questa misura è l’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, che attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria un ruolo cruciale nella redazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. Il nuovo modulo formativo nasce proprio dall’esigenza di fornire strumenti concreti per svolgere queste funzioni in modo efficace, soprattutto nei contesti operativi ad alta criticità.
Secondo quanto previsto dall’Accordo, il termine massimo per completare la formazione obbligatoria è di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento. È importante sottolineare che saranno considerati validi anche i corsi già erogati prima di tale data, a condizione che rispettino i nuovi contenuti minimi e le finalità previste. Questo rappresenta un’opportunità per le imprese che si sono già mosse in anticipo, evitando così di dover ripetere l’intero percorso formativo.
La formazione specifica nei cantieri si configura quindi non solo come adempimento normativo, ma come leva strategica per la prevenzione, capace di ridurre il rischio di sanzioni e aumentare la reputazione aziendale nei confronti di committenti pubblici e privati.
La nuova formazione
L’Accordo del 17 aprile 2025, coerente con le modifiche già introdotte dal D.L. 146/2021, interviene in modo sostanziale anche sulla figura del preposto, riconoscendone il ruolo centrale nel garantire l’effettiva attuazione delle misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 19, comma 1, lettere a) e f-bis) del D.Lgs. 81/2008, sancisce in modo esplicito che il preposto ha l’autorità di interrompere le attività lavorative in caso di comportamenti non conformi o di carenze evidenti nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione.
Per consentire a questa figura di adempiere in modo consapevole e qualificato alle sue funzioni, l’Accordo introduce un percorso formativo obbligatorio della durata minima di 12 ore, suddiviso in tre moduli didattici. Questo corso può essere intrapreso solo dopo che il preposto ha completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
Gli obiettivi del corso sono molteplici:
-
rafforzare le competenze di vigilanza attiva sul rispetto delle regole di sicurezza;
-
migliorare la gestione delle non conformità e degli incidenti mancati;
-
sviluppare una comunicazione assertiva e chiara con lavoratori e dirigenti;
-
acquisire capacità operative nella gestione delle emergenze e delle criticità.
La formazione del preposto, così articolata, contribuisce a rafforzare i meccanismi di prevenzione dal basso, costruendo un sistema più efficace in cui ogni figura è responsabilizzata e in grado di intervenire in tempo utile. Inoltre, l’Accordo prevede che tale formazione sia soggetta ad aggiornamento periodico, in linea con l’evoluzione dei rischi e delle tecnologie impiegate nei luoghi di lavoro.
Regime transitorio
Con la pubblicazione dell’Accordo del 17 aprile 2025 nella Gazzetta Ufficiale, si avvia ufficialmente un regime transitorio pensato per consentire a imprese, enti formatori e professionisti del settore di adattarsi progressivamente alle nuove regole. La fase transitoria avrà una durata di 12 mesi, e durante tale periodo — fino al 23 maggio 2026 — sarà ancora possibile svolgere corsi di formazione secondo le precedenti normative, ovvero secondo gli Accordi Stato-Regioni del 2011 e l’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
Terminata questa fase, scatterà un ulteriore termine di 12 mesi entro il quale tutti i soggetti coinvolti, in particolare i datori di lavoro, dovranno completare i nuovi percorsi previsti. La scadenza definitiva per la conformità formativa è quindi fissata al 24 maggio 2027. Entro tale data, tutti i datori di lavoro dovranno aver frequentato il corso obbligatorio di 16 ore (o 22, in caso di Modulo Cantieri), mentre i preposti dovranno aver completato il proprio iter formativo specifico.
Durante questi due anni complessivi, il sistema della formazione vivrà una fase di profonda trasformazione. Gli enti accreditati e i professionisti della consulenza aziendale avranno il compito cruciale di aggiornare programmi, strutture e metodologie per essere conformi ai nuovi standard didattici e contenutistici previsti dall’Accordo.
Infine, un aspetto essenziale riguarda la validità dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo: questi saranno riconosciuti a condizione che rispettino i nuovi requisiti minimi strutturali e contenutistici. Questo passaggio è fondamentale per evitare inutili duplicazioni di percorsi già efficacemente erogati e per garantire continuità e coerenza formativa.
Riepilogo degli obblighi formativi
Per rendere più chiari i nuovi obblighi introdotti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, riportiamo una tabella di sintesi che riassume le principali caratteristiche dei percorsi formativi richiesti per datori di lavoro e preposti:
Oltre all’obbligo in sé, la nuova disciplina punta a promuovere un cambio di mentalità nella gestione della sicurezza sul lavoro. Non si tratta più solo di evitare sanzioni o formalità, ma di costruire un modello organizzativo solido e consapevole, capace di prevenire rischi e migliorare il benessere collettivo.
Le imprese che investono con tempestività e serietà nella formazione dei propri vertici e quadri intermedi otterranno vantaggi tangibili anche sotto il profilo reputazionale, organizzativo ed economico. Senza contare che, in molti casi, questi percorsi possono essere finanziati attraverso fondi interprofessionali o contributi pubblici, inclusi eventuali crediti d’imposta per la formazione 4.0, se connessi all’innovazione dei processi produttivi.
La formazione obbligatoria dei datori di lavoro e dei preposti rappresenta dunque un’occasione per fare evolvere l’impresa verso standard più alti, riducendo contestualmente il rischio legale e operativo e accrescendo la competitività sul mercato.
Guida pratica
L’introduzione del nuovo Accordo Stato-Regioni ha un impatto diretto non solo sui datori di lavoro e preposti, ma anche su HR manager, consulenti del lavoro, RSPP esterni e strutture di formazione. L’adeguamento alle nuove disposizioni non può essere lasciato al caso: richiede un vero e proprio piano operativo, calibrato su tempistiche, costi e risorse.
Ecco i passi principali da seguire:
1. Mappatura dei ruoli aziendali coinvolti
Ogni azienda deve identificare con precisione chi, tra i propri responsabili, ricopre il ruolo di datore di lavoro, datore di lavoro in cantiere (impresa affidataria) e preposto, così da comprendere quali percorsi formativi siano richiesti.
2. Verifica della formazione pregressa
È importante analizzare i percorsi formativi già svolti, accertando se siano conformi ai contenuti minimi richiesti dal nuovo Accordo. In caso positivo, sarà possibile certificarne la validità, evitando la duplicazione dei corsi.
3. Aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
L’introduzione di nuove competenze e responsabilità potrebbe richiedere un aggiornamento del DVR, soprattutto in termini di organizzazione della sicurezza e delle procedure di emergenza.
4. Programmazione dei corsi con largo anticipo
Nonostante il regime transitorio consenta fino al 23 maggio 2026 di operare secondo le vecchie regole, è consigliabile attivarsi subito per evitare il rischio di sovraccarico negli enti formativi nei mesi finali.
5. Selezione di enti accreditati e qualificati
I corsi devono essere erogati da enti formativi riconosciuti, secondo criteri rigorosi. È fondamentale scegliere partner in grado di garantire contenuti aggiornati, docenti qualificati e documentazione conforme.
6. Comunicazione interna
Un buon piano di formazione passa anche da una comunicazione chiara e trasparente ai lavoratori coinvolti: spiegare le finalità del percorso aiuta a favorire l’adesione e la partecipazione attiva.
Incentivi fiscali
Adeguarsi ai nuovi obblighi formativi imposti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 comporta un impegno economico non trascurabile, soprattutto per le PMI che devono formare contemporaneamente più figure chiave. Fortunatamente, il legislatore e il sistema bilaterale hanno previsto diversi strumenti di finanziamento e cofinanziamento per alleggerire l’onere e incentivare l’aggiornamento continuo.
1. Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua
Le aziende iscritte a un fondo interprofessionale (es. Fondimpresa, Fondirigenti, Fonarcom, Fonditalia, etc.) possono finanziare integralmente i corsi di formazione obbligatori per datori di lavoro e preposti. È sufficiente che la formazione venga erogata da enti accreditati e che il piano sia approvato secondo le regole del fondo.
Vantaggio: copertura fino al 100% dei costi di docenza, materiale, tutoraggio e gestione.
2. Fondo Nuove Competenze (FNC)
Nel caso in cui l’azienda debba rivedere la propria organizzazione interna o affrontare processi di ristrutturazione produttiva, il FNC permette di finanziare la formazione (anche sulla sicurezza) coprendo il costo orario del personale formato, attraverso l’intervento di ANPAL e INPS.
Utile per aziende che integrano la formazione con il contratto collettivo e necessitano di ridefinire le competenze del personale.
3. Credito d’imposta formazione 4.0
Se il percorso formativo sulla sicurezza è collegato a processi di digitalizzazione, automazione o innovazione organizzativa, può rientrare nell’ambito del credito d’imposta formazione 4.0, che riconosce un bonus fiscale fino al 70% delle spese sostenute.
Esempio pratico: un preposto che segue un modulo formativo integrato con strumenti digitali per la gestione dei rischi può rientrare in questa categoria, se coerente con gli obiettivi del Piano Transizione 4.0.
4. Voucher e bandi regionali
Molte Regioni e Camere di Commercio pubblicano periodicamente voucher formativi o bandi a sportello che finanziano corsi sulla sicurezza. È consigliabile monitorare i portali regionali e avvalersi della consulenza di enti accreditati per intercettare queste opportunità.
Le associazioni di categoria (es. CNA, Confartigianato, Confindustria) spesso offrono supporto nella progettazione e nella candidatura.
Considerazioni finali
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta molto più di un semplice aggiornamento normativo: è una svolta culturale e organizzativa per il sistema delle imprese italiane. L’obbligo di formazione per datori di lavoro, preposti e figure chiave della sicurezza aziendale non deve essere vissuto come un peso, bensì come un investimento in competenze, responsabilità e prevenzione.
Abbiamo visto come:
-
I datori di lavoro saranno tenuti a frequentare un corso obbligatorio di almeno 16 ore, con un modulo aggiuntivo per i cantieri;
-
I preposti dovranno affrontare un percorso specifico di 12 ore articolato su vigilanza, gestione dei rischi e comunicazione;
-
L’entrata in vigore è accompagnata da un regime transitorio di 24 mesi, con possibilità di validare percorsi già svolti se conformi;
-
Sono disponibili diversi strumenti di finanziamento, dai fondi interprofessionali ai crediti d’imposta.
Per le aziende che vogliono prevenire sanzioni, ridurre i rischi operativi e migliorare la gestione interna, questa è l’occasione giusta per integrare la formazione nella strategia aziendale. È anche un messaggio chiaro: la sicurezza sul lavoro non è più solo una questione tecnica, ma una leva etica, reputazionale e competitiva.
I consulenti del lavoro, gli RSPP e i formatori accreditati hanno ora il compito di guidare le imprese nel cambiamento, con competenza, visione e pragmatismo. La piena attuazione dell’Accordo può trasformarsi in un percorso virtuoso di crescita e legalità, in cui la sicurezza non è un costo ma un pilastro della sostenibilità aziendale.