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mercoledì 11 Giugno 2025

Contributo di solidarietà 2023: guida al cap del 25% per le imprese energetiche

Nel panorama fiscale italiano, il contributo straordinario di solidarietà 2023 rappresenta una misura eccezionale mirata a intercettare gli extraprofitti generati dalle imprese energetiche nel corso del 2022. Introdotto con l’articolo 1, commi 115–119 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), questo prelievo si inserisce in un contesto segnato da forti tensioni internazionali, crisi delle forniture e rincari dei prezzi delle materie prime.

A differenza del precedente contributo introdotto nel 2022 (DL 21/2022), basato su parametri IVA, la nuova versione si fonda interamente su criteri reddituali, con un’aliquota del 50% applicata alla quota di utile 2022 eccedente del 10% la media dei redditi IRES del quadriennio 2018–2021. Ma la vera novità sta nell’introduzione di un tetto massimo (cap) pari al 25% del patrimonio netto 2021, il cui calcolo ha generato notevoli dubbi interpretativi.

Con il Principio di diritto n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo come trattare le componenti patrimoniali derivate da strumenti finanziari, in particolare i derivati speculativi e le riserve da hedge accounting, fornendo così indicazioni operative fondamentali per la corretta determinazione del cap.

Questo articolo analizza in modo dettagliato le novità normative, i chiarimenti di prassi e le implicazioni operative del contributo, offrendo alle imprese uno strumento utile per orientarsi tra obblighi, rischi e strategie di adeguamento.

Cos’è il contributo di solidarietà 2023

Il contributo straordinario di solidarietà 2023 è una misura fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, commi 115–119) con l’obiettivo di tassare, in modo mirato, gli extraprofitti generati dalle imprese energetiche. La ratio dell’intervento risiede nella volontà dello Stato di redistribuire parte degli utili eccezionali maturati da alcune aziende del comparto energetico, in un contesto di forte instabilità geopolitica e impennata dei prezzi delle materie prime, in particolare gas ed energia elettrica.

In base a quanto previsto dal comma 116, il contributo si applica sulla quota del reddito imponibile IRES relativo al 2022 che supera di almeno il 10% la media dei redditi IRES dei quattro anni precedenti, ossia dal 2018 al 2021. Questo meccanismo consente di colpire soltanto i soggetti che hanno realmente beneficiato di utili eccezionali, filtrando i meri incrementi fisiologici o legati alla normale dinamica aziendale.

Il riferimento tecnico per la determinazione del reddito imponibile è il rigo RF63 del modello Redditi SC, che rappresenta il reddito prima della compensazione delle perdite fiscali pregresse. Proprio questo dettaglio tecnico, spesso trascurato, risulta fondamentale per comprendere la reale base imponibile su cui si applica il contributo.

La misura si configura quindi come una imposta una tantum, ma con forti impatti finanziari per le imprese coinvolte, che devono effettuare calcoli puntuali e verificare con attenzione la propria posizione per evitare errori che potrebbero sfociare in sanzioni o contenziosi tributari.

Il limite del 25%

Un aspetto cruciale nel calcolo del contributo straordinario di solidarietà 2023 riguarda l’applicazione di un tetto massimo (cap) all’importo teorico determinato con l’aliquota del 50%. In base a quanto previsto dalla normativa, tale importo non può superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, che per la maggior parte delle imprese coincide con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con importanti chiarimenti operativi, volti a specificare quali componenti patrimoniali devono essere considerate nel calcolo del cap. In particolare, è stato chiarito che le variazioni positive di fair value derivanti da strumenti derivati a fini speculativi (e non di copertura), confluite nell’utile dell’esercizio 2021, devono essere incluse nel patrimonio netto ai fini del contributo. La motivazione risiede nel fatto che tali componenti non hanno natura temporanea e costituiscono, a tutti gli effetti, extraprofitti coerenti con la finalità del prelievo straordinario.

Al contrario, le riserve da cash flow hedge (CFH) – generate da strumenti finanziari derivati utilizzati per copertura e contabilizzati secondo il principio dell’hedge accountingnon rilevano nel calcolo del cap. Queste riserve, infatti, hanno natura temporanea e non sono immediatamente disponibili, in quanto verranno imputate a conto economico solo al momento della realizzazione effettiva dei flussi finanziari.

Questa interpretazione era già stata anticipata dalla Risposta a interpello n. 339/2023, che aveva escluso la rilevanza delle riserve CFH nella determinazione del patrimonio netto rilevante per il calcolo del contributo. Tali precisazioni assumono una valenza strategica per le imprese energetiche, che devono valutare attentamente la composizione del patrimonio netto 2021 per calcolare correttamente il tetto massimo applicabile al contributo.

Contributo di solidarietà 2023- Commercialista.it

Principio di diritto n. 5/2025

Con l’emanazione del Principio di diritto n. 5 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento fondamentale e atteso da molte imprese del settore energetico: la quota dell’utile 2021 derivante da strumenti finanziari derivati speculativi, valutati al fair value senza applicazione dell’hedge accounting, deve essere inclusa nel patrimonio netto rilevante ai fini del calcolo del cap del contributo di solidarietà.

In termini pratici, ciò significa che, laddove tali strumenti abbiano generato plusvalenze nel 2021, queste dovranno essere conteggiate nel valore patrimoniale utilizzato per determinare il limite massimo del 25% sull’importo del contributo. La vera novità introdotta dal principio di diritto consiste nel riconoscimento formale della natura “non temporanea” di queste componenti, in coerenza con la finalità del contributo: tassare gli extraprofitti effettivi e disponibili nel periodo oggetto di riferimento.

Questa posizione conferma e consolida l’indirizzo già espresso in precedenti documenti di prassi, ma lo fa con un focus ancora più operativo e dettagliato sul contenuto del bilancio 2021, diventando quindi un punto fermo per le imprese obbligate. L’implicazione concreta è che le aziende devono riesaminare con estrema attenzione la composizione dell’utile 2021 per evitare errori nella determinazione del cap.

In particolare, le imprese devono:

  • verificare la presenza in bilancio di derivati valutati al fair value senza copertura contabile;

  • controllare se tali strumenti abbiano inciso in modo positivo sull’utile d’esercizio;

  • accertarsi che queste variazioni siano state correttamente incluse nella base patrimoniale utile ai fini del contributo.

Questo passaggio è cruciale non solo per la corretta liquidazione dell’imposta straordinaria, ma anche per prevenire contestazioni in fase di accertamento o controlli da parte dell’Agenzia.

Implicazioni operative

Le nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, culminate con il Principio di diritto n. 5/2025, impongono alle imprese energetiche una revisione puntuale del bilancio 2021 e delle metodologie di calcolo adottate per il contributo straordinario. Il rischio di errori materiali nella determinazione del cap è concreto, specie per le società che hanno fatto ricorso a strumenti finanziari derivati, la cui rappresentazione contabile può risultare complessa.

Dal punto di vista operativo, le imprese dovrebbero avviare una due diligence interna focalizzata su tre direttrici principali:

  1. Verifica della composizione del patrimonio netto 2021: è necessario ricostruire con precisione la struttura patrimoniale rilevante, isolando gli elementi effettivamente computabili ai fini del tetto massimo. Particolare attenzione va posta alle riserve da fair value e alle componenti derivanti da strumenti finanziari non soggetti ad hedge accounting.

  2. Valutazione del rischio fiscale: qualora siano stati esclusi elementi che invece, alla luce della nuova prassi, avrebbero dovuto essere inclusi, è opportuno valutare una correzione spontanea della dichiarazione oppure prepararsi ad affrontare eventuali controlli futuri predisponendo idonea documentazione di supporto.

  3. Impostazione di policy contabili e fiscali coerenti: per il futuro, le imprese energetiche dovrebbero dotarsi di regole interne chiare che consentano di tracciare e documentare correttamente gli effetti dei derivati sui risultati d’esercizio, al fine di ridurre l’incertezza interpretativa e garantire trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Infine, va sottolineato come la corretta gestione del contributo straordinario non sia solo una questione tecnica, ma rappresenti una scelta strategica di compliance, utile a tutelare la reputazione dell’impresa e ad evitare esposizioni economiche rilevanti dovute a errori o contenziosi.

Criticità

L’applicazione del contributo straordinario di solidarietà ha sollevato una serie di criticità interpretative che, ancora oggi, alimentano dubbi tra gli operatori fiscali e le imprese soggette. Nonostante gli sforzi dell’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti tramite circolari, risposte a interpelli e principi di diritto, permangono aree grigie che richiedono attenzione.

Una delle principali questioni riguarda la definizione dei componenti patrimoniali da includere nel calcolo del cap: la distinzione tra componenti “effettive” e “temporanee” è concettualmente chiara, ma spesso di difficile applicazione pratica, soprattutto nei casi in cui i derivati generano effetti contabili complessi o si intrecciano con operazioni straordinarie.

Altro punto controverso è la valutazione dell’incidenza delle riserve patrimoniali: sebbene le riserve da cash flow hedge siano escluse, non sempre è agevole identificare e isolare questi importi in bilancio, specie quando mancano dettagli espliciti nei prospetti di nota integrativa.

Inoltre, molte imprese si interrogano su come gestire situazioni ibride, ad esempio strumenti derivati contabilizzati solo parzialmente al fair value, o casi in cui l’adozione o la cessazione dell’hedge accounting sia avvenuta in corso d’anno. In questi scenari, l’assenza di indicazioni puntuali può portare a soluzioni difformi, con il rischio di divergenze tra contribuente e amministrazione.

Infine, c’è incertezza anche sull’interpretazione dei “redditi comparativi” (media 2018–2021), in presenza di perdite fiscali, operazioni straordinarie o cambi di perimetro societario.

Queste criticità impongono un approccio prudente e documentato, con un forte coinvolgimento dei consulenti fiscali per predisporre posizioni difendibili in caso di verifica tributaria.

Contributo di solidarietà 2023- Commercialista.it

Confronto con il precedente contributo

Per comprendere appieno le novità introdotte dal contributo di solidarietà 2023, è utile raffrontarlo con il primo prelievo sugli extraprofitti istituito nel 2022, ovvero il contributo straordinario previsto dal DL 21/2022, convertito nella Legge n. 51/2022 (art. 37). Sebbene entrambi gli strumenti abbiano come obiettivo il recupero di parte degli utili straordinari generati dalle imprese energetiche, differiscono profondamente sotto vari profili normativi, tecnici e operativi.

Il contributo 2022 era calcolato su base IVA e accisa, attraverso il confronto tra il saldo delle operazioni attive e passive nei primi sei mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021. Il prelievo era dunque impostato in modo indiretto, prendendo come parametro di riferimento l’incremento del fatturato, anziché il reddito imponibile.

Al contrario, il contributo 2023 è interamente fondato su dati IRES, con un’impostazione chiaramente reddituale: si guarda al risultato d’esercizio 2022, confrontato con la media dei redditi del quadriennio precedente, e con un’imposta del 50% applicata all’eccedenza. Questa impostazione è ritenuta più equa e mirata, poiché colpisce solo gli extraprofitti reali, e non i semplici aumenti di ricavi, che potevano derivare anche da effetti inflattivi o da aumenti dei costi.

Un’altra differenza fondamentale è l’introduzione nel 2023 del cap del 25% sul patrimonio netto, assente nel contributo 2022, che rappresenta un elemento di equilibrio fiscale volto a limitare l’aggressività del prelievo in funzione della struttura patrimoniale dell’impresa.

Infine, sul piano operativo, il contributo 2023 si dimostra più aderente alla capacità contributiva delle imprese, ma anche più complesso da calcolare, con implicazioni contabili, civilistiche e fiscali che richiedono analisi approfondite e specifiche competenze.

Impatto economico-finanziario

L’introduzione del contributo di solidarietà 2023 ha determinato ripercussioni significative sulla gestione economica e finanziaria delle imprese energetiche coinvolte. Non si tratta solo di un nuovo adempimento tributario, ma di un intervento capace di incidere direttamente sulla liquidità aziendale, sulla pianificazione fiscale e sulla distribuzione degli utili.

Dal punto di vista finanziario, l’effetto più immediato riguarda il cash flow: trattandosi di un contributo calcolato sul risultato d’esercizio ma non deducibile ai fini IRES e IRAP, esso si configura come un costo secco, da versare in denaro, che può impattare sensibilmente sulla capacità di autofinanziamento dell’impresa. In particolare, per le società con strutture patrimoniali contenute ma utili elevati nel 2022, il peso del contributo può risultare particolarmente gravoso.

Un secondo aspetto rilevante è il vincolo che il contributo impone alla distribuzione degli utili: molte imprese, in fase di chiusura del bilancio 2022 e approvazione nel 2023, hanno dovuto accantonare risorse per coprire il potenziale onere, rinunciando o riducendo dividendi a soci e azionisti.

Inoltre, le imprese si sono trovate nella necessità di modificare le strategie di tax planning, anticipando o posticipando operazioni straordinarie, fusioni o ristrutturazioni, al fine di non alterare la base imponibile o il patrimonio netto rilevante. In alcuni casi, la sola incertezza normativa ha reso prudente il congelamento di scelte operative rilevanti.

Non va infine trascurato l’impatto sul rating bancario e sulla percezione creditizia: un’imposta straordinaria di questa natura, specie se elevata in termini assoluti, può influenzare gli indicatori di redditività e patrimonializzazione valutati dagli istituti di credito, con potenziali riflessi sull’accesso al credito e sul costo del capitale.

In sintesi, il contributo straordinario 2023, sebbene temporaneo, si inserisce a pieno titolo tra i fattori che condizionano le scelte economico-finanziarie a medio termine delle imprese del settore energetico.

Conclusioni

Il contributo straordinario di solidarietà 2023 rappresenta una delle misure fiscali più complesse e incisive adottate negli ultimi anni per il settore energetico. La sua impostazione, fortemente tecnica e costruita su componenti reddituali e patrimoniali, richiede alle imprese un approccio multidisciplinare che coinvolga contabilità, fiscalità e governance societaria.

L’introduzione del cap del 25% sul patrimonio netto ha aggiunto un ulteriore livello di complessità, imponendo un’analisi approfondita della composizione delle poste contabili del bilancio 2021, con particolare attenzione alla gestione dei derivati speculativi e all’eventuale applicazione dell’hedge accounting.

Le numerose indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, culminate nel Principio di diritto n. 5/2025, hanno aiutato a definire meglio i confini applicativi della norma, ma non hanno eliminato del tutto le aree grigie interpretative, che continuano a richiedere valutazioni prudenziali e documentazione tecnica di supporto.

Alla luce di quanto analizzato, le imprese energetiche obbligate al contributo dovrebbero:

  • verificare ex post la correttezza dei calcoli effettuati, specialmente per quanto riguarda la determinazione del cap;

  • conservare documentazione contabile dettagliata, utile in caso di controllo fiscale;

  • coinvolgere i consulenti fiscali e il revisore legale per predisporre un dossier difensivo coerente;

  • valutare la possibilità di adeguare le policy contabili in vista di eventuali misure future di natura simile.

In un contesto normativo sempre più articolato e dinamico, la conformità fiscale preventiva non è più un’opzione, ma un’esigenza strategica per proteggere la solidità finanziaria e reputazionale delle imprese.

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