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venerdì 14 Novembre 2025

Split Payment 2026: elenchi MEF pubblicati, novità FTSE MIB e scadenze da conoscere

Con l’avvicinarsi del 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ufficialmente pubblicato i nuovi elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment, aggiornando così imprese e professionisti sulle categorie coinvolte. Questa comunicazione, disponibile sulla pagina dedicata del sito del MEF, rinnova l’attenzione su un regime fiscale straordinario, spesso fonte di dubbi e complicazioni operative per chi emette fatture verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti obbligati.

Lo split payment, come noto, è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA che scinde il pagamento del corrispettivo da quello dell’imposta: mentre il fornitore incassa il netto, è il committente pubblico (o soggetto indicato negli elenchi) a dover versare direttamente l’IVA all’Erario. Questo sistema, pensato per contrastare l’evasione fiscale, comporta però un impatto diretto sulla liquidità delle imprese coinvolte, oltre a dover rispettare una normativa tecnica piuttosto rigida, inclusa la corretta compilazione delle e-fatture con l’indicazione “S” nel campo “Esigibilità IVA”.

La recente Decisione UE n. 1552 del 25 luglio 2023 ha prorogato l’autorizzazione a utilizzare questo regime fino al 30 giugno 2026, introducendo però importanti novità. Tra queste, una modifica rilevante a partire dal 1° luglio 2025, quando le società quotate nell’indice FTSE MIB non saranno più soggette allo split payment, una svolta che potrebbe cambiare le dinamiche per molte aziende italiane di grandi dimensioni.

In questo articolo vedremo cosa prevede lo split payment 2026, quali soggetti sono coinvolti, le modifiche normative recenti, e soprattutto come prepararsi in modo corretto per evitare errori. In più, vedremo strategie legali per mitigare l’impatto di questo meccanismo sulla propria attività.

Elenchi ufficiali dal MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noti, con l’avviso del 20 ottobre 2025, i nuovi elenchi aggiornati per il 2026 dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Questi elenchi, consultabili nella sezione dedicata sul sito del MEF, sono fondamentali per identificare con certezza i destinatari del regime speciale previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.L. 148/2017 e successivamente convertito in legge n. 172/2017.

Gli elenchi 2026 riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;

  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

  • gli enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

  • le fondazioni, enti o società partecipate per almeno il 70% del capitale dalle Pubbliche Amministrazioni.

A differenza di queste categorie, le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto (come definite dalla Legge n. 196/2009, art. 1, comma 2) non sono incluse negli elenchi del MEF, ma restano comunque soggette al meccanismo dello split payment ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, dello stesso DPR. Per queste, si fa riferimento all’elenco IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), disponibile sul sito ufficiale www.indicepa.gov.it.

Il MEF consente la verifica tramite codice fiscale della presenza negli elenchi di fondazioni, enti e società. Inoltre, i soggetti interessati (escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB) possono segnalare errori o omissioni, inoltrando apposita richiesta corredata da documentazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Cos’è lo Split Payment e come funziona

Il meccanismo dello split payment (in italiano “scissione dei pagamenti”) rappresenta una deroga al regime ordinario di versamento dell’IVA. Introdotto in Italia con l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, questo sistema prevede che, in determinate operazioni, l’IVA non venga incassata dal fornitore, ma versata direttamente all’Erario dal soggetto pubblico o assimilato che riceve la prestazione o la cessione.

In pratica, quando un’impresa o un professionista emette una fattura elettronica verso un soggetto incluso negli elenchi MEF (o verso una Pubblica Amministrazione soggetta all’IPA), deve:

  1. Addebitare l’IVA in fattura, indicando comunque l’imposta come da regime ordinario;

  2. Compilare correttamente il campo “Esigibilità IVA” con il valore “S”, che segnala l’applicazione dello split payment;

  3. Ricevere soltanto l’importo al netto dell’IVA dal committente;

  4. Vedere l’IVA versata direttamente all’Agenzia delle Entrate da parte del soggetto acquirente/committente.

L’obiettivo dello split payment è contrastare l’evasione fiscale, impedendo che l’IVA riscossa non venga poi versata allo Stato. Tuttavia, questo sistema ha impatti significativi sulla liquidità delle imprese, che non percepiscono l’IVA incassata ma devono comunque pagarla sui propri acquisti.

Per mitigare l’effetto finanziario negativo, i soggetti passivi che operano in regime di split payment possono valutare l’opportunità di richiedere il rimborso trimestrale dell’IVA a credito, oppure compensare tali crediti in F24, ma solo rispettando precise condizioni.

Split Payment 2026: Novità - Commercialista.it

Split Payment valido fino al 30 giugno 2026

Lo split payment, essendo una deroga alle regole generali sull’IVA previste dalla Direttiva 2006/112/CE, può essere applicato solo previa autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea. Attualmente, questa autorizzazione è stata prorogata fino al 30 giugno 2026 con la Decisione UE n. 1552 del 25 luglio 2023, che ha accolto la richiesta dell’Italia di estendere l’utilizzo di questo strumento per combattere l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

Nel testo della decisione si riconosce la necessità per l’Italia di mantenere attivo lo split payment per alcune categorie di soggetti pubblici e para-pubblici, considerando i risultati positivi ottenuti in termini di riduzione del rischio di frode. Tuttavia, la proroga ha introdotto una modifica significativa che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025: le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana non saranno più soggette allo split payment.

Questa esclusione risponde all’obiettivo di semplificare gli adempimenti per le grandi società quotate, che sono già sottoposte a controlli e regole di trasparenza particolarmente rigorose. Di conseguenza, tutte le imprese che emettono fatture verso società FTSE MIB dovranno modificare il comportamento fiscale a partire da quella data.

Alla luce di questa scadenza e dell’orizzonte temporale definito al 2026, è essenziale per imprese, professionisti e consulenti monitorare eventuali ulteriori proroghe o l’adozione di nuovi meccanismi alternativi allo split payment, che potrebbero essere proposti dal legislatore italiano o europeo nei prossimi anni.

Errori da evitare e buone pratiche

Per le imprese e i professionisti che rientrano nel regime dello split payment, la corretta emissione delle fatture elettroniche è un aspetto cruciale per garantire la conformità fiscale e prevenire contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o del committente. L’errore più frequente? Dimenticare di indicare il codice “S” nel campo “Esigibilità IVA” del tracciato XML.

Questa svista può comportare lo scarto della fattura oppure, peggio, l’applicazione errata dell’imposta, con il rischio di dover rifare la fatturazione o subire sanzioni. È fondamentale quindi che chi si occupa dell’emissione delle fatture, internamente o tramite software gestionale, abbia chiaro quando applicare lo split payment e quali clienti sono inclusi negli elenchi ufficiali del MEF o nell’elenco IPA.

Un’altra buona pratica è quella di effettuare periodicamente un controllo degli elenchi pubblicati dal MEF, disponibili dal 2018 al 2026, in modo da verificare eventuali modifiche nella qualifica del cliente. Le aziende dovrebbero anche archiviare in modo ordinato eventuali documenti giustificativi relativi alla corretta o errata inclusione negli elenchi, utili in caso di verifica.

Infine, si consiglia di informare i clienti soggetti allo split payment del regime applicato, soprattutto in caso di novità normative, come l’esclusione delle società FTSE MIB dal 2025. Un confronto preventivo può evitare errori di pagamento o contestazioni sui documenti fiscali.

L’organizzazione interna, la formazione del personale contabile e l’aggiornamento dei software gestionali sono quindi fattori decisivi per una corretta gestione delle operazioni IVA in split payment.

Split Payment 2026: Novità - Commercialista.it

Split Payment e liquidità aziendale

Uno degli effetti più discussi dello split payment è senza dubbio l’impatto negativo sulla liquidità delle imprese. Dal momento che l’IVA non viene più incassata ma versata direttamente dal cliente all’Erario, le aziende fornitrici si ritrovano con un credito IVA strutturale, soprattutto se operano prevalentemente con soggetti pubblici o enti inseriti negli elenchi MEF.

In questi casi, l’impresa è costretta ad anticipare l’IVA sugli acquisti senza poterla compensare con l’IVA sulle vendite, generando un disallineamento di cassa che, nel tempo, può incidere sulla sostenibilità finanziaria dell’attività. Per ridurre questo squilibrio esistono però strumenti previsti dalla normativa fiscale.

Tra i principali:

  • Rimborso IVA trimestrale o annuale: le imprese con un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che rispettano determinati requisiti possono richiedere il rimborso con periodicità trimestrale o annuale. È fondamentale però rispettare i limiti di operazioni attive con split payment e utilizzare il modello IVA TR in modo corretto.

  • Compensazione in F24 del credito IVA: il credito maturato può essere utilizzato per compensare altre imposte o contributi tramite modello F24, ma solo entro i limiti fissati dalla legge (ad esempio 2 milioni di euro annui) e con obbligo di visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.

  • Adesione al regime IVA di gruppo (per grandi realtà aziendali): consente la compensazione tra debiti e crediti IVA tra società appartenenti allo stesso gruppo, favorendo una gestione più efficiente del saldo IVA complessivo.

Infine, è utile coinvolgere il proprio commercialista o consulente fiscale per analizzare con precisione i flussi IVA aziendali, al fine di strutturare una strategia che tenga conto del peso dello split payment e sfrutti al massimo le opzioni di rimborso o compensazione.

Responsabilità, controlli e rischi

L’applicazione corretta dello split payment non è solo un adempimento tecnico, ma comporta responsabilità concrete per le imprese, i professionisti e gli enti coinvolti, sia in qualità di cedenti che di committenti.

In particolare, il mancato rispetto delle regole può dare luogo a verifiche fiscali, recuperi d’imposta e sanzioni amministrative anche rilevanti.

Per il cedente/prestatore, ovvero chi emette la fattura, è fondamentale:

  • Verificare con precisione se il cliente rientra negli elenchi MEF o IPA;

  • Inserire correttamente in fattura il codice “S” nel campo Esigibilità IVA;

  • Accertarsi che l’imponibile e l’IVA siano calcolati correttamente e che la causale del documento sia chiara.

Dal lato del cessionario/committente, ovvero l’ente o soggetto che riceve la fattura, sussiste l’obbligo di:

  • Versare l’IVA all’Erario entro i termini previsti, con F24 intestato correttamente;

  • Conservare la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;

  • Rispettare gli obblighi di registrazione secondo le tempistiche stabilite.

Entrambe le parti possono essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che può rilevare irregolarità sia sull’emissione della fattura sia sul versamento dell’imposta. Le sanzioni previste, in caso di errori o omissioni, possono arrivare fino al 100% dell’imposta non versata, oltre agli interessi legali.

Inoltre, per i soggetti che scoprono incongruenze negli elenchi pubblicati dal MEF, è prevista la possibilità di segnalare la situazione mediante apposito modulo e con idonea documentazione, evitando così di incorrere in errori formali o sostanziali che potrebbero avere impatti fiscali.

Una gestione attenta e documentata è quindi essenziale per evitare rischi, soprattutto in vista delle continue modifiche normative e dei controlli incrociati sempre più frequenti da parte dell’amministrazione finanziaria.

Cosa cambia per imprese e fornitori

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Decisione del Consiglio dell’UE n. 1552/2023, vi è l’esclusione dallo split payment delle società quotate nell’indice FTSE MIB, a partire dal 1° luglio 2025. Questa modifica segna un importante cambiamento nel panorama operativo e fiscale italiano, con impatti immediati per migliaia di imprese fornitrici che operano abitualmente con questi grandi gruppi societari.

Le società FTSE MIB, che rappresentano le aziende a maggiore capitalizzazione della Borsa Italiana, sono state inizialmente incluse nello split payment per via del loro legame diretto o indiretto con la finanza pubblica e la loro partecipazione azionaria pubblica.

Tuttavia, la decisione europea ha riconosciuto che, grazie all’alto livello di trasparenza e agli obblighi di controllo già in essere per questi soggetti, la loro esclusione non comporterebbe rischi significativi in termini di evasione IVA.

Cosa significa questo per i fornitori di società FTSE MIB?

  • A partire dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2025, l’IVA tornerà ad essere incassata direttamente dal fornitore, secondo le regole ordinarie;

  • Le imprese dovranno modificare la configurazione dei propri software di fatturazione, rimuovendo l’indicazione “S” nel campo “Esigibilità IVA” per questi clienti;

  • Cambieranno anche le strategie di gestione della liquidità, in quanto si tornerà ad incassare l’IVA su queste operazioni.

Dal lato delle società quotate, l’eliminazione dello split payment semplificherà le procedure contabili e i versamenti IVA, riducendo così anche il rischio di errori formali.

È però fondamentale che tutte le imprese coinvolte si preparino con anticipo alla scadenza del 30 giugno 2025, aggiornando le proprie anagrafiche clienti, effettuando test sul software gestionale e, se necessario, formando il personale amministrativo.

Come prepararsi al futuro del regime IVA

Con la scadenza fissata al 30 giugno 2026, il futuro dello split payment in Italia resta ancora incerto. Sebbene fino a quella data il meccanismo sarà pienamente operativo per le categorie previste, non è detto che l’Italia otterrà un’ulteriore proroga dall’Unione Europea. Le istituzioni europee, infatti, vedono il regime di split payment come una misura eccezionale, da limitare nel tempo e applicare solo in casi di necessità assoluta.

In questo contesto, le imprese devono iniziare fin da ora a pensare in modo strategico alla gestione del post-split payment, valutando:

  • l’impatto del ritorno al regime ordinario sull’equilibrio finanziario;

  • la possibilità di rivedere le politiche commerciali e contrattuali con i clienti pubblici;

  • l’adeguamento dei software gestionali e dei processi interni.

Nel frattempo, per tutto il 2025 e la prima metà del 2026, sarà cruciale continuare a monitorare le pubblicazioni degli elenchi MEF, aggiornare le anagrafiche clienti, e verificare regolarmente che le fatture elettroniche siano compilate correttamente in base alla tipologia del destinatario.

Chi fornisce beni o servizi alla Pubblica Amministrazione, agli enti partecipati o controllati, e alle fondazioni pubbliche dovrà mantenere alta l’attenzione e affidarsi a professionisti fiscali qualificati per non incorrere in errori formali o inadempienze.

Infine, non si esclude che nei prossimi anni possano essere introdotti nuovi strumenti o alternative allo split payment, magari legati all’evoluzione digitale del sistema fiscale (es. versamento diretto tramite e-fattura o sistemi di pagamento tracciato automatizzati). In ogni caso, restare aggiornati e flessibili sarà l’unico vero vantaggio competitivo.

Conclusione

Lo split payment si conferma, anche nel 2026, come un adempimento fiscale complesso ma fondamentale per chi lavora con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici e partecipati. La pubblicazione degli elenchi aggiornati da parte del MEF e le novità introdotte dalla Decisione UE n. 1552/2023 richiedono massima attenzione da parte di imprese e professionisti.

Con l’imminente esclusione delle società FTSE MIB a partire dal 1° luglio 2025, e l’orizzonte normativo attualmente fissato al 30 giugno 2026, è essenziale non solo rispettare gli obblighi formali, ma anche pianificare con lungimiranza l’impatto sul piano finanziario, operativo e fiscale.

Affidarsi a uno studio esperto in materia tributaria è oggi più che mai un vantaggio competitivo: consente di evitare errori, ottimizzare la gestione IVA e accedere agli strumenti fiscali disponibili per compensare gli effetti negativi sulla liquidità.

Chi è ben informato, anticipa i cambiamenti e adatta i propri processi contabili, sarà pronto non solo a gestire lo split payment, ma anche ad affrontare le future evoluzioni normative in tema di IVA e digitalizzazione fiscale.

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