Ora più di allora è il momento di fare chiarezza in ordine a ciò che possiamo definire il diritto alla salute di ogni individuo.
A tutelare tale diritto è la nostra Costituzione che lo identifica come un diritto fondamentale. Diverse sono le norme che lo prevedono e lo tutelano espressamente.
Il diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale, viene tutelato in primo luogo dall’art. 2 Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”); essendo, inoltre, intimamente connesso al valore della dignità umana, tale diritto rientra nella previsione dell’art 3 Cost. (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).
A tale diritto è, inoltre, interamente dedicato l’art. 32 della Costituzione, il quale, al comma 1, stabilisce che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Che cosa si intende quando parliamo del c.d. diritto alla salute? La situazione di benessere psico-fisico si traduce nella tutela costituzionale dell’integrità psico-fisica, del diritto ad un ambiente salubre, del diritto alle prestazioni sanitarie e della c.d. libertà di cura.
Come tutelarlo? È compito della Repubblica creare quelle condizioni affinché le persone possano esercitare il diritto ad ottenere la tutela della propria salute, che si concretizza nell’accesso all’assistenza sanitaria generale e specialistica. È imposto agli organi politici contemperare gli interessi connessi alla salute con quelli legati alla sostenibilità finanziaria del sistema. Il diritto alla salute, quindi, deve essere bilanciato con il principio della regolarità dei conti pubblici, anch’esso costituzionalmente previsto nell’art. 81 ed anche implicito nell’art. 97. La Corte Costituzionale ha sempre chiarito, infatti, che questa operazione di bilanciamento impone un’attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sempre al diritto alla salute, non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari.

