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lunedì 9 Giugno 2025

IVA 5% sui DPI: quando si applica l’agevolazione e come evitare errori fiscali

Mascherine, guanti, tute e visiere: simboli della pandemia, ma anche strumenti oggi più che mai indispensabili in molti settori lavorativi. A distanza di anni dall’emergenza sanitaria da COVID-19, una domanda resta aperta: è ancora possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 5% ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ceduti alle aziende? E soprattutto, a quali condizioni?

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate rilancia il tema e scioglie ogni dubbio: sì, l’agevolazione è ancora valida, ma solo se i DPI vengono impiegati per finalità sanitarie e preventive, in coerenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Un chiarimento importante, che coinvolge migliaia di imprese attive nel commercio e nella distribuzione di articoli antinfortunistici e che apre le porte a nuove strategie di risparmio fiscale perfettamente legali.

In questo articolo analizzeremo la normativa di riferimento, i chiarimenti ufficiali, le implicazioni pratiche e i rischi legati a una gestione errata dell’aliquota. Esamineremo anche esempi reali di applicazione corretta e un confronto con quanto avviene nel resto d’Europa.

IVA agevolata al 5% sui DPI

Nel panorama fiscale italiano, l’aliquota IVA ridotta al 5% sui dispositivi di protezione individuale (DPI) si conferma una misura di grande rilevanza, soprattutto per le aziende impegnate nella tutela della salute dei propri lavoratori. Inizialmente introdotta in via temporanea per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, questa agevolazione è oggi oggetto di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ne estende l’applicabilità anche in situazioni lavorative ordinarie.

Il tema è tornato d’attualità grazie alla risposta a interpello n. 197 del 2024, con cui l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’IVA al 5% resta applicabile anche dopo la pandemia, a patto che i DPI siano ceduti con la finalità di garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. Mascherine, guanti, visiere protettive e altri strumenti, se distribuiti ai dipendenti per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro, beneficiano quindi ancora di questa aliquota ridotta.

Questa conferma risponde a un’esigenza pratica delle imprese: avere certezza sull’inquadramento fiscale delle forniture di DPI, non solo in contesto sanitario, ma anche industriale, commerciale e logistico. Un punto cruciale, soprattutto per i datori di lavoro che affrontano costi ricorrenti legati alla protezione del personale, e che ora possono continuare a pianificare l’approvvigionamento di questi materiali beneficiando di un trattamento fiscale favorevole.

Normativa e chiarimenti

Il cuore della questione nasce dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha inserito una misura fiscale straordinaria nella Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/72, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% per una serie di beni destinati al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Tra questi rientrano dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) come guanti, tute protettive, mascherine, calzari, visiere e simili, a patto che siano provvisti di marcatura CE e rispondano alle caratteristiche previste dalle normative di settore.

A sollevare il quesito all’Agenzia delle Entrate è una società che opera nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici, la quale distribuisce DPI a una platea molto ampia: aziende della grande distribuzione, rivenditori e clienti di diversi settori. Il dubbio nasce dal fatto che l’agevolazione era stata introdotta in un contesto emergenziale — ormai superato — e che i chiarimenti ufficiali erano stati rilasciati proprio durante la fase critica della pandemia.

La domanda principale è se l’aliquota del 5% sia ancora applicabile anche dopo la fine dell’emergenza, specie in casi in cui i DPI vengano ceduti non esclusivamente per uso sanitario, ma anche per finalità operative o preventive nei luoghi di lavoro. Un ulteriore interrogativo riguarda la possibilità che la destinazione sanitaria possa essere attestata da una dichiarazione dell’acquirente, al fine di legittimare l’uso dell’aliquota ridotta.

Agenzia delle Entrate

Nella risposta all’interpello n. 197/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo puntuale che l’aliquota IVA del 5% è tuttora applicabile anche in assenza di un’emergenza sanitaria formale, purché siano soddisfatti precisi requisiti oggettivi e funzionali. Il principio guida è che i beni interessati — come mascherine, guanti, tute, visiere — devono avere le caratteristiche tecniche per essere considerati DPI o DM, ed essere utilizzati con una finalità sanitaria, cioè per la prevenzione del contagio da virus o agenti patogeni.

In questo contesto, l’Agenzia ribadisce che non è rilevante il soggetto che cede o acquista i beni, né lo stadio della filiera (dal produttore al dettagliante). Ciò che conta è l’idoneità oggettiva del bene a svolgere una funzione protettiva, finalizzata alla tutela della salute. Questo approccio consente di mantenere l’agevolazione anche nelle cessioni alle aziende della GDO, ai grossisti e ad altri soggetti operanti in ambiti non sanitari, ma comunque potenzialmente esposti a rischi biologici o impegnati nella protezione dei propri dipendenti.

Importante anche il riferimento alla circolare n. 26/E del 2020, che stabilisce che i beni agevolabili devono rientrare nell’elenco tassativo dei codici doganali individuati dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), specificati e aggiornati da documenti successivi, come la circolare n. 5/D del 2023. Se un bene è incluso in questi elenchi ed è impiegato per finalità protettive, l’aliquota agevolata è applicabile per tutta la filiera commerciale.

DPI e IVA 5%: guida pratica 2025 - Commercialista.it

Finalità sanitaria

Uno degli aspetti più rilevanti per gli operatori economici che commercializzano DPI è come dimostrare la finalità sanitaria dell’impiego dei beni, soprattutto quando i clienti finali potrebbero utilizzarli sia per esigenze di sicurezza sul lavoro sia per altri fini. Su questo punto, la società istante ha chiesto chiaramente se fosse sufficiente una dichiarazione dell’acquirente, con la quale si attesta che i prodotti acquistati saranno destinati alla protezione sanitaria dei dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, pur non escludendo la possibilità di ricorrere a una dichiarazione come elemento probatorio, ha precisato che la finalità sanitaria non è un requisito soggettivo, bensì oggettivo: conta l’idoneità tecnica del bene a prevenire la diffusione di virus, come previsto dalla normativa sui DPI e dai codici doganali aggiornati. In altre parole, non serve che vi sia un utilizzo effettivo in ambito sanitario, ma che il bene abbia le caratteristiche tecniche per essere utilizzato a tal fine.

Tuttavia, in caso di controlli, la dichiarazione dell’acquirente può costituire un utile supporto documentale per confermare che la cessione è avvenuta con l’intento di rispettare le normative di sicurezza e prevenzione. Le Entrate fanno anche riferimento al principio già espresso nella circolare ADM n. 45/2020: salvo prova contraria, si può ritenere soddisfatto il requisito della destinazione sanitaria quando non emerga in modo chiaro e univoco il contrario. Questa interpretazione garantisce una certa flessibilità operativa e tutela i fornitori da contestazioni ingiustificate.

Agevolazione IVA

Uno dei dubbi più diffusi tra le aziende è se l’agevolazione IVA del 5% sui DPI, prevista inizialmente per il contenimento del COVID-19, sia ancora applicabile in un contesto in cui l’emergenza sanitaria è ufficialmente terminata. L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta all’interpello, risponde in modo chiaro: l’aliquota ridotta continua ad applicarsi, in quanto nessuna disposizione normativa ha abrogato o modificato l’articolo 124 del DL 34/2020.

Nonostante la pandemia sia stata declassata e molte delle misure straordinarie siano cessate, né il legislatore nazionale né quello europeo hanno introdotto modifiche alla norma che disciplina l’IVA agevolata per i beni “sanitari”. Al contrario, la circolare ADM n. 5/D del 14 febbraio 2023 ha aggiornato l’elenco dei prodotti agevolabili e i relativi codici doganali, confermando l’intento di mantenere l’efficacia dell’agevolazione anche in un contesto post-emergenziale.

Questo orientamento rispecchia un mutamento culturale nelle prassi aziendali: la tutela della salute nei luoghi di lavoro è diventata una priorità trasversale, non più limitata a situazioni di emergenza. Le imprese continuano a dotarsi volontariamente di DPI per proteggere il personale, non solo da agenti patogeni, ma anche da contaminazioni e rischi ambientali.

Di conseguenza, l’aliquota agevolata si configura non come una deroga temporanea, ma come una misura strutturale, in linea con l’evoluzione delle normative sulla sicurezza e la prevenzione. Ciò rappresenta un vantaggio economico non trascurabile per le aziende, che possono pianificare approvvigionamenti e budget in modo più efficiente, godendo di un regime IVA più favorevole.

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Vantaggi fiscali

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha un impatto diretto e concreto sulla gestione fiscale e operativa delle aziende che producono, distribuiscono o acquistano dispositivi di protezione individuale. In particolare, la conferma della validità dell’aliquota IVA del 5% per i DPI utilizzati a scopo sanitario rappresenta un’opportunità da sfruttare con attenzione.

Per le aziende fornitrici, significa poter continuare a offrire prodotti essenziali alla sicurezza sul lavoro con un trattamento fiscale agevolato lungo tutta la filiera, dal produttore al consumatore finale. Questo può tradursi in prezzi più competitivi, maggiore appetibilità commerciale e un vantaggio fiscale diretto per gli acquirenti. Dal punto di vista operativo, è fondamentale che i fornitori conservino adeguata documentazione, come la marcatura CE dei prodotti e, se disponibile, la dichiarazione dell’acquirente che attesti la destinazione sanitaria dei beni.

Per le aziende acquirenti, invece, il vantaggio consiste nella possibilità di contenere i costi per l’acquisto di dispositivi obbligatori o fortemente consigliati per la tutela della salute dei dipendenti. Tale risparmio, unito al rispetto delle normative previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), contribuisce al miglioramento dell’ambiente di lavoro e alla riduzione del rischio di sanzioni per mancata protezione del personale.

Infine, a livello di compliance fiscale, le imprese devono prestare attenzione alla corretta classificazione doganale dei beni e alla loro riconducibilità all’elenco aggiornato delle voci agevolate, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La strategia ideale consiste in un’accurata verifica della documentazione tecnica e fiscale, oltre che nella formazione continua del personale contabile su questi aspetti.

Esempi pratici

Per comprendere concretamente come applicare l’aliquota IVA del 5% in modo conforme, è utile esaminare alcuni casi aziendali reali o esemplificativi che mostrano le buone pratiche adottate da imprese operanti nella distribuzione e fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Un primo esempio riguarda un grossista di abbigliamento tecnico e antinfortunistico che fornisce tute protettive e guanti in nitrile a catene della GDO. L’azienda, in fase di cessione, allega alla fattura copia delle schede tecniche con riferimenti ai codici doganali riconosciuti dalla circolare ADM 5/D del 2023. Inoltre, per i clienti più strutturati, raccoglie una dichiarazione scritta sulla destinazione sanitaria del prodotto (es. “utilizzo interno per la protezione del personale addetto alla logistica”). Questo permette di dimostrare la congruità della scelta fiscale in caso di verifica.

Un altro caso riguarda un’azienda manifatturiera che acquista mascherine FFP2 da un fornitore nazionale. Queste mascherine sono impiegate nei reparti produttivi a contatto con sostanze volatili e polveri sottili, ma anche per la prevenzione sanitaria. In sede di controllo, l’impresa dimostra la corretta applicazione dell’IVA agevolata allegando il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che prevede l’uso obbligatorio di DPI certificati CE, nonché l’elenco degli articoli ordinati con codice TARIC e la relativa marcatura.

Infine, un distributore online di DPI ha predisposto un sistema di etichettatura interna per distinguere i prodotti agevolabili da quelli con aliquota ordinaria, evitando errori automatici nel calcolo dell’IVA durante la fatturazione. Questo sistema informatizzato riduce notevolmente il rischio di contestazioni e rende il processo più trasparente.

IVA sui DPI in Europa

La disciplina IVA applicata ai dispositivi di protezione individuale ha subito, in tutta l’Unione Europea, significative modifiche durante la pandemia da COVID-19. Tuttavia, l’evoluzione normativa nei vari Paesi è stata disomogenea, con approcci differenti tra chi ha mantenuto aliquote agevolate e chi le ha revocate al termine dell’emergenza sanitaria. In questo contesto, l’Italia si distingue per aver mantenuto in vigore l’aliquota ridotta del 5%, confermandola anche dopo la fine dell’emergenza.

In Germania, ad esempio, nel 2020 era stata prevista l’esenzione temporanea dall’IVA per dispositivi medici e DPI, ma tale misura è stata interrotta nel 2021, con il ritorno all’aliquota ordinaria (attualmente al 19%). Una dinamica simile si è verificata in Francia, dove l’aliquota era stata ridotta al 5,5% per le mascherine e i gel igienizzanti, ma oggi molte tipologie di DPI sono nuovamente soggette all’aliquota normale del 20%.

In Spagna, invece, è stata prorogata più volte l’aliquota ridotta al 4% per mascherine chirurgiche, ma la misura si è limitata a pochi prodotti sanitari ben definiti e con durata temporanea. Anche in Paesi Bassi e Belgio, le agevolazioni hanno avuto carattere eccezionale e sono state ritirate una volta superato il picco pandemico.

L’Italia, mantenendo l’agevolazione al 5% sui DPI anche post-Covid, adotta un approccio più stabile e strutturale, basato sull’idoneità tecnica dei prodotti e sull’oggettiva finalità sanitaria. Questo offre certezza normativa agli operatori economici, favorendo anche la competitività delle imprese italiane nel commercio intra-UE. Tuttavia, impone al tempo stesso un rigoroso rispetto delle regole documentali e doganali.

Conclusione 

L’applicazione dell’aliquota IVA al 5% sui DPI rappresenta una delle agevolazioni fiscali più significative ancora in vigore nel contesto post-pandemico. La recente conferma dell’Agenzia delle Entrate ribadisce l’intento del legislatore di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un beneficio fiscale tangibile, esteso non solo al settore sanitario ma anche a tutte quelle aziende che, con responsabilità, adottano misure di prevenzione.

Tuttavia, questa opportunità non è priva di insidie. È fondamentale conoscere con precisione i requisiti tecnici, doganali e documentali dei beni coinvolti, per evitare errori che potrebbero tradursi in sanzioni economiche rilevanti. Non basta che il prodotto “assomigli” a un DPI: deve essere certificato, marcato CE e destinato a finalità sanitarie, anche solo potenziali.

Per imprenditori, responsabili acquisti, uffici fiscali e commercialisti, si tratta di una tematica da gestire con approccio tecnico e strategico, supportati da consulenze professionali e aggiornamento costante. Un’agevolazione così concreta, se sfruttata correttamente, può fare la differenza nella pianificazione fiscale e nella competitività dell’impresa, sia sul mercato italiano che in ambito europeo.

Se operi nel commercio, nella distribuzione o nell’acquisto di DPI, questo è il momento giusto per verificare la corretta applicazione dell’IVA agevolata, aggiornare le procedure interne e proteggere i tuoi margini. Noi di Commercialista.it siamo al tuo fianco per aiutarti a farlo in modo sicuro, conforme e vantaggioso.

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