Nel mondo agricolo, il contratto di soccida rappresenta una forma tradizionale di collaborazione, in particolare nel settore zootecnico. Tuttavia, la sua applicazione ha spesso generato dubbi e contenziosi in ambito fiscale e previdenziale. Con la circolare n. 94 del 24 maggio 2025, l’INPS introduce un vero e proprio giro di vite, chiarendo requisiti, controlli e criteri per accedere alle agevolazioni contributive agricole.
Sommario
La nuova disciplina punta a distinguere le realtà agricole autentiche da quelle che utilizzano impropriamente la soccida come strumento elusivo, soprattutto nei casi di “soccida monetizzata” o di conferimenti privi di sostanza economica. Tra i principali obiettivi c’è quello di garantire un trattamento equo e trasparente per chi opera in buona fede e secondo le regole, premiando la tracciabilità, l’autoproduzione e l’effettiva mutualità tra le parti contrattuali.
In questo articolo troverai un’analisi approfondita delle novità INPS 2025, le implicazioni per imprese e cooperative, le istruzioni pratiche per evitare rischi, e un confronto con altri modelli contrattuali nel settore agricolo. Un contenuto indispensabile per chi vuole mantenere i benefici contributivi e operare in sicurezza, senza incorrere in riclassificazioni o sanzioni.
Inquadramento previdenziale
Uno dei punti chiave introdotti dalla circolare INPS n. 94/2025 riguarda la corretta qualificazione previdenziale delle imprese che impiegano il contratto di soccida, in particolare nell’ambito dell’allevamento zootecnico. Il tema centrale è la distinzione tra attività agricola in senso proprio – che consente l’inquadramento nella Gestione Contributiva Agricola – e attività commerciale, che comporta invece l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti (ex Gestione DM). Tale distinzione non è meramente formale, ma ha impatti significativi in termini di aliquote contributive, accesso alle agevolazioni per zone montane o svantaggiate e controlli ispettivi.
La circolare richiama espressamente l’art. 2135 del Codice Civile e il D.Lgs. n. 228/2001, che definiscono l’imprenditore agricolo come colui che esercita attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali o attività connesse, purché si tratti di autoproduzione. In tal senso, la condizione di “prevalenza” dei prodotti derivanti dall’attività aziendale rispetto a quelli acquistati da terzi diventa determinante. L’INPS ha rilevato – in occasione di controlli e ispezioni – situazioni in cui il contratto di soccida veniva utilizzato strumentalmente per celare operazioni di compravendita di animali, facendo quindi decadere il requisito dell’autoproduzione.
La circolare chiarisce inoltre che, qualora gli accordi rispettino fedelmente quanto previsto dagli articoli 2178, 2181 e 2184 del Codice Civile – che regolano i diritti e i doveri delle parti nella soccida – la produzione risultante non può essere considerata come “acquisita dal mercato”. In tal caso, si mantiene l’inquadramento agricolo e si evitano rischi di riclassificazione. Si tratta di un passaggio cruciale per tutelare il diritto alle agevolazioni e prevenire contenziosi con l’ente previdenziale.
Agevolazioni
Un altro ambito rilevante interessato dalle istruzioni INPS riguarda le cooperative agricole e i loro consorzi, che da sempre rappresentano una parte fondamentale della filiera agroalimentare italiana, soprattutto nelle aree rurali e montane. La circolare n. 94/2025 interviene chiarendo l’applicazione concreta di norme pregresse, in particolare l’art. 2 della Legge n. 240/1984 e l’art. 9, comma 5, della Legge n. 67/1988, che prevedono agevolazioni contributive per le cooperative che trasformano prodotti agricoli conferiti da soci attivi in zone svantaggiate.
Secondo la nuova interpretazione, per accedere a tali benefici è imprescindibile che i prodotti provengano da un’attività agricola autentica e documentabile del socio conferente. La circolare specifica che anche nel caso di utilizzo del contratto di soccida – purché non si tratti di una “soccida monetizzata” con finalità meramente commerciali – si può conservare il diritto alle riduzioni contributive. Il requisito fondamentale è che la produzione avvenga nell’ambito di un ciclo associato e non mediante un semplice acquisto di bestiame o materie prime.
Inoltre, la trasformazione deve essere materialmente svolta dalla cooperativa: non è sufficiente la provenienza da zona svantaggiata. Questo passaggio evita che vengano indebitamente richieste agevolazioni su prodotti di terzi o non effettivamente lavorati dal soggetto beneficiario. L’INPS, infine, ha incaricato le proprie sedi territoriali di riesaminare i contenziosi già in atto, al fine di valutare, alla luce dei nuovi chiarimenti, eventuali annullamenti in autotutela di provvedimenti di riclassificazione o richieste di contributi non coerenti con la normativa.
Requisiti e agevolazioni
Per agevolare la comprensione e l’applicazione delle nuove istruzioni INPS, è fondamentale ricorrere a una sintesi operativa che aiuti imprese, cooperative e professionisti a identificare rapidamente il corretto inquadramento previdenziale e la possibilità di beneficiare delle agevolazioni contributive. La circolare INPS n. 94/2025 fornisce infatti un vero e proprio schema di interpretazione che ruota attorno a due concetti chiave: prevalenza dell’attività agricola effettiva e comportamento conforme al contratto di soccida.
1. Imprese agricole (soccida semplice o parziaria)
Le imprese che adottano contratti di soccida devono dimostrare che la produzione proviene da cicli aziendali interni, e che il bestiame non è stato acquistato da terzi ma deriva da un’attività associata. Il rispetto degli articoli 2178, 2181 e 2184 del Codice Civile garantisce la qualifica agricola e l’inquadramento nella Gestione Contributiva Agricola, evitando il passaggio alla più onerosa Gestione Commercianti (DM).
2. Cooperative agricole
Le cooperative possono beneficiare delle riduzioni contributive se i prodotti lavorati provengono prevalentemente dai soci attivi e sono trasformati direttamente. Anche in caso di soccida monetizzata, la condizione essenziale è che il conferimento sia reale e derivante da attività agricola svolta dal socio in zone montane o svantaggiate.
3. Soccida monetizzata
In questo caso non vi è scambio in natura ma solo liquidazione in denaro. Se il contratto è rispettato correttamente, non si configura un acquisto di mercato e non si perde la qualifica agricola, né si incide negativamente sulle agevolazioni.
4. Soccida con conferimento di pascolo
Trattandosi di un rapporto più simile a uno scambio commerciale che associativo, questa forma contrattuale può portare alla perdita del requisito di prevalenza, compromettendo le agevolazioni per le zone svantaggiate.
Verifiche e rischi
Uno dei temi più rilevanti introdotti dalla circolare INPS n. 94/2025 è il rafforzamento delle attività di controllo e la maggiore attenzione alla coerenza sostanziale tra forma contrattuale dichiarata e comportamento effettivo delle parti.
L’Istituto sottolinea infatti che la sola esistenza formale di un contratto di soccida non è sufficiente per ottenere o mantenere i benefici contributivi previsti dalla normativa agricola.
È necessario che la collaborazione tra soccidante e soccidario sia concretamente attuata secondo le previsioni civilistiche, e che l’attività agricola venga documentata con precisione.
Nel dettaglio, le sedi territoriali INPS sono tenute a verificare:
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La tracciabilità del bestiame, inclusa l’origine e la gestione zootecnica interna all’azienda;
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La presenza di scritture private regolarmente sottoscritte e datate, coerenti con le pratiche aziendali;
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La congruenza tra i movimenti economici e i dati dichiarati nei registri contabili e zootecnici;
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La documentazione comprovante l’effettiva trasformazione dei prodotti, in caso di cooperative.
Nel caso in cui emergano discrepanze sostanziali, l’INPS può procedere a:
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Riclassificazione dell’impresa con passaggio forzato alla Gestione Commercianti (con aliquote più elevate);
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Recupero dei contributi non versati, anche per annualità precedenti, con applicazione di sanzioni e interessi;
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Revoca delle agevolazioni per le zone montane o svantaggiate.
Tali rischi impongono un’attenta revisione delle pratiche contrattuali in essere e una puntuale predisposizione della documentazione a supporto dell’attività agricola svolta. In questa fase, il ruolo del commercialista e del consulente del lavoro è cruciale per prevenire contestazioni e tutelare la posizione previdenziale dell’azienda.
Strategie di adeguamento
Le nuove istruzioni dell’INPS non vanno lette solo in chiave sanzionatoria, ma anche come un’occasione per le imprese agricole e le cooperative di rivedere i propri processi, contratti e sistemi documentali in modo da consolidare la propria posizione previdenziale e usufruire in sicurezza delle agevolazioni previste. In questo senso, è fondamentale adottare un approccio preventivo, strutturato e consapevole.
La prima azione da intraprendere è una revisione completa dei contratti di soccida attivi, con l’assistenza di un commercialista esperto in diritto agrario.
Occorre verificare che:
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il contratto sia redatto in modo conforme agli articoli del Codice Civile;
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vi sia una chiara divisione dei compiti tra soccidante e soccidario;
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il bestiame oggetto del contratto sia effettivamente gestito in forma associata e non acquistato da terzi.
Successivamente, bisogna rafforzare la documentazione di supporto, predisponendo:
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registri zootecnici aggiornati (movimentazioni, nascite, vendite);
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documenti fiscali coerenti con le attività agricole (fatture, quietanze, schede di stalla);
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dichiarazioni e scritture private firmate da entrambe le parti.
Per le cooperative, è altrettanto importante mantenere tracciabilità dell’intero ciclo di trasformazione, dimostrando che il prodotto è effettivamente conferito da soci attivi, coltivato o allevato in zone svantaggiate e non semplicemente acquistato da operatori terzi.
Infine, è utile formare il personale amministrativo e attivare audit interni periodici, soprattutto in vista di eventuali ispezioni INPS. Questo approccio consente non solo di evitare errori, ma anche di ottimizzare la posizione fiscale e previdenziale dell’impresa, nel pieno rispetto della legalità.
Soccida semplice vs parziaria
Nel panorama normativo agricolo italiano, la soccida rappresenta un istituto contrattuale ancora oggi molto diffuso, soprattutto in ambito zootecnico. Tuttavia, la distinzione tra soccida semplice e soccida parziaria ha rilevanza non solo civilistica, ma anche previdenziale. Comprenderne le differenze è fondamentale per applicare correttamente le istruzioni INPS 2025 e non incorrere in errori che potrebbero costare caro all’impresa.
Soccida semplice
Regolata dall’art. 2170 del Codice Civile, prevede che il soccidante (di norma il proprietario del bestiame) affidi gli animali al soccidario, che provvede alla cura e alla gestione. Il soccidario riceve una parte dei prodotti (come latte o lana) o degli utili derivanti dalla vendita del bestiame. In questo schema, i beni restano formalmente di proprietà del soccidante, e non vi è una vera e propria comunione di mezzi.
Dal punto di vista previdenziale, questa forma è spesso utilizzata per mascherare un’attività commerciale travestita da agricola. Ed è proprio in questi casi che l’INPS ha effettuato controlli serrati, riclassificando l’impresa nella Gestione DM.
Soccida parziaria
È una forma più “forte” di associazione (art. 2172 c.c.), in cui entrambi i soggetti apportano beni o lavoro e condividono utili e rischi. Si tratta di una collaborazione più autentica e bilanciata, spesso considerata più coerente con la qualifica di impresa agricola, anche ai fini dell’inquadramento contributivo.
Secondo la circolare INPS 94/2025, se il contratto è rispettato nella sostanza e nella forma, la soccida parziaria può continuare a beneficiare delle agevolazioni contributive agricole, essendo considerata parte integrante dell’autoproduzione aziendale.
Giurisprudenza e casi concreti
La corretta applicazione del contratto di soccida è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi contenziosi tra aziende agricole e INPS. La casistica è ampia e spesso la differenza tra inquadramento agricolo o commerciale si è giocata sulla prova sostanziale del comportamento effettivo delle parti, come richiamato anche dalla circolare INPS n. 94/2025. In tale contesto, la giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nel fissare alcuni principi consolidati.
Uno dei temi più dibattuti riguarda il carattere associativo del contratto: quando mancano la comunione d’intenti e la condivisione effettiva dei rischi e degli utili, molti giudici hanno ritenuto invalida la qualificazione agricola. In particolare, si ricordano diverse pronunce in cui la soccida veniva usata formalmente, ma il bestiame era acquistato da terzi e il soccidario si comportava come un dipendente mascherato. In tali casi, i giudici hanno dato ragione all’INPS, confermando la riclassificazione nella Gestione Commercianti.
Interessante è anche la posizione della Cassazione, che ha chiarito (es. sentenza n. 23504/2017) che “l’onere della prova del carattere agricolo dell’attività grava sul contribuente”. In assenza di documentazione e dimostrazione di un’autentica attività mutualistica, le agevolazioni decadono.
Al contrario, sono state confermate in alcuni casi le agevolazioni per cooperative o aziende che dimostravano:
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tracciabilità del bestiame;
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esecuzione del contratto secondo le regole codicistiche;
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conferimento effettivo dei prodotti da parte di soci attivi.
Questi precedenti confermano quanto sia importante una documentazione solida, coerente e verificabile. Non basta dichiarare, occorre provare.
Quale contratto scegliere?
Nel contesto dell’attività agricola, soprattutto nel settore zootecnico, la scelta della forma contrattuale può incidere profondamente non solo sull’operatività aziendale, ma anche sull’accesso alle agevolazioni previdenziali e fiscali. La soccida è solo una delle molte opzioni a disposizione degli imprenditori agricoli, e va valutata attentamente rispetto ad alternative come il comodato, l’affitto agrario o l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro o capitali.
Soccida
È un contratto associativo, disciplinato dal Codice Civile, in cui due soggetti collaborano per l’allevamento di animali, condividendo utili e rischi. È indicata nei casi in cui si voglia instaurare una relazione mutualistica, ma richiede un’attenta gestione documentale e contrattuale per non perdere la qualifica agricola.
Affitto agrario
Regolato dalla Legge n. 203/1982, è molto usato per la conduzione di fondi rustici. L’affittuario paga un canone, assume i rischi e gestisce autonomamente l’azienda. È un contratto più semplice da gestire rispetto alla soccida, ma non consente di “spartire” gli utili con il concedente.
Comodato d’uso gratuito
Spesso usato tra familiari o tra soci di cooperative. Consente di cedere gratuitamente l’uso di terreni o strutture. Attenzione: se utilizzato impropriamente per mascherare attività commerciali, può essere contestato dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate.
Associazione in partecipazione
Prevista dall’art. 2549 c.c., può essere utilizzata anche in agricoltura, ma è vista con cautela dagli enti ispettivi. Il rischio è che venga assimilata a rapporti di lavoro subordinato, con conseguenti obblighi contributivi.
Conclusione operativa
La soccida resta una soluzione valida, soprattutto in zootecnia, ma solo se gestita in modo trasparente, documentato e in linea con la prassi agricola. In alternativa, è fondamentale valutare attentamente i benefici e i rischi degli altri modelli contrattuali, anche con il supporto di un commercialista esperto in fiscalità agricola.
Checklist operativa
A seguito della pubblicazione della circolare n. 94/2025, è fondamentale che le imprese agricole, le cooperative e i professionisti del settore si dotino di strumenti concreti per assicurare la piena conformità alle nuove regole INPS e mantenere i vantaggi contributivi previsti. Di seguito, una checklist operativa utile per verificare il rispetto delle condizioni chiave:
Contratto di soccida
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È redatto in forma scritta e registrata?
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Rispettano entrambi i soggetti le disposizioni degli articoli 2178, 2181 e 2184 c.c.?
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È chiara la suddivisione di utili, prodotti e rischi?
Bestiame e produzione
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Il bestiame è effettivamente allevato in azienda e non acquistato da terzi?
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È tracciabile l’origine degli animali nel registro zootecnico?
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I prodotti derivano da attività interna e non da acquisti esterni?
Documentazione e registri
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Esiste corrispondenza tra movimenti zootecnici e contabili?
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Sono presenti le fatture, ricevute e scritture giustificative coerenti con l’attività agricola?
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Le scritture private sono firmate da entrambe le parti e aggiornate?
Cooperative e consorzi
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I prodotti sono effettivamente conferiti da soci attivi?
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La trasformazione è realizzata internamente alla cooperativa?
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La zona di provenienza rientra tra quelle montane o svantaggiate secondo la normativa?
Aspetti fiscali e previdenziali
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L’impresa è correttamente inquadrata nella Gestione Contributiva Agricola?
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Sono state effettuate verifiche ispettive negli ultimi 5 anni?
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Esiste un piano di audit interno o un controllo periodico dei contratti attivi?
Questa lista, se accompagnata da una consulenza qualificata, consente di prevenire errori, evitare riclassificazioni dannose e difendere in modo solido l’accesso ai benefici INPS. In un contesto normativo in continuo cambiamento, la prevenzione è la vera forma di risparmio fiscale.
Conclusione
Le istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 94/2025 rappresentano un momento di svolta per le imprese zootecniche e le cooperative agricole che fanno uso del contratto di soccida. L’obiettivo dell’Istituto è duplice: da un lato, prevenire abusi nell’uso di uno strumento contrattuale storicamente diffuso, dall’altro, garantire equità nell’accesso alle agevolazioni contributive, riservate a chi opera in modo trasparente, tracciabile e conforme alla normativa.
Per le aziende corrette e strutturate, si aprono nuove opportunità: mantenere l’inquadramento nella Gestione Agricola, ottenere riduzioni per le zone svantaggiate, evitare riclassificazioni e contenziosi. Tuttavia, il rischio di perdere questi benefici è concreto per chi opera senza una documentazione adeguata o con contratti di facciata.
La parola d’ordine è prevenzione: dotarsi di consulenza esperta, redigere i contratti in modo corretto, mantenere i registri aggiornati e rispondere con prontezza a eventuali ispezioni. In un sistema agricolo sempre più complesso e controllato, affidarsi a professionisti specializzati in fiscalità agricola è la strategia vincente per trasformare un obbligo in un vantaggio competitivo.